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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09374/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e Gerardina GalAo; considerato che il primo motivo, con il quale si censura il mancato proscioglimento degli imputati in relazione all'art. 54 cod. peri., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente escluso lo stato di necessità, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tort:orici, Rv. 278520) ed ampiamente motivando sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4); osservato che il secondo motivo, inerente alla mancata sostituzione della pena detentiva breve, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. peli, in quanto non si confronta con le motivazioni della Corte che ha valorizzato anche la negativa personalità dell'imputato ritenendola ostativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale e ad un giudizio prognostico favorevole idoneo a legittimare la invocata sostituzione. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 6 febbrai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e Gerardina GalAo; considerato che il primo motivo, con il quale si censura il mancato proscioglimento degli imputati in relazione all'art. 54 cod. peri., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente escluso lo stato di necessità, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tort:orici, Rv. 278520) ed ampiamente motivando sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4); osservato che il secondo motivo, inerente alla mancata sostituzione della pena detentiva breve, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. peli, in quanto non si confronta con le motivazioni della Corte che ha valorizzato anche la negativa personalità dell'imputato ritenendola ostativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale e ad un giudizio prognostico favorevole idoneo a legittimare la invocata sostituzione. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 febbrai
Sentenza Cassazione n. 09374/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris