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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 1972

Cassazione n. 46923/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/01/1972 avverso l'ordinanza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Luigi ORSI che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Firenze rigettava il ricorso, dalla stessa qualificato come incidente di esecuzione, presentato nell'interesse di Daniele PAPUCCI avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 30 gennaio 2020 con la quale era stata riconosciuta in Italia, ex art. 734 cod. proc. pen., la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di appello di Tirana in data 5 aprile 2017.

La Corte d'appello riteneva infondata la doglianza relativa alla non esecutività della sentenza straniera, perché già delibata in data 30 gennaio 2020, e irrilevante la nota consolare, dal contenuto informale, concernente presunte vicende personali di uno dei giudici albanesi che aveva concorso a pronunciare la sentenza oggetto di riconoscimento, nonché l'irrilevanza della mancata risposta del Ministero della giustizia alla richiesta di chiarimenti sulla esecutività della decisione oggetto di riconoscimento.

2. [OSCURATO:PERSONA] PAPUCCI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - l'omesso esame della questione processuale proposta con il ricorso, concernente la non esecutività della sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 30 gennaio 2020, con la quale era stata riconosciuta in Italia la sentenza di condanna albanese; la questione era fondata perché la citazione per l'udienza camerale del 30 gennaio 2020 era illegittima in quanto effettuata al difensore d'ufficio anche quale domiciliatario dell'interessato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza tenere conto che la residenza era invece ben nota, anche perché risultava dalla sentenza della Corte d'appello di Roma in data 11 febbraio 2021 che aveva dichiarato l'incompetenza sulla domanda di riconoscimento e trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Firenze.

La sentenza romana era stata pronunciata nei confronti dell'interessato presente e regolarmente citato, nonché assistito dal difensore di fiducia: l'AG di Firenze ha completamente negletto gli atti processuali, sia quando ha proceduto a dare avviso dell'udienza camerale, sia in occasione della notificazione dell'avviso di decisione che seguiva l'erronea procedura dianzi descritta; - la non esecutività della sentenza straniera; - la non riconoscibilità della decisione straniera per essere il reato di furto improcedibile in Italia per mancanza di querela e comunque perché la condanna non può essere eseguita in quanto il condannato potrebbe beneficiare in Italia della sospensione condizionale e, in ogni caso, perché il periodo di custodia cautelare estradizionale subìto deve essere imputato alla pena eventualmente oggetto di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Va premesso che, deliberato il riconoscimento della sentenza straniera con sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 30 gennaio 2020, il Procuratore generale presso quella Corte, organo competente all'esecuzione della sentenza riconosciuta, ha emesso in data 21 dicembre 2020 l'ordine di esecuzione per la carcerazione.

Una volta eseguito tale provvedimento, il condannato ha presentato un'istanza al pubblico ministero per revocare l'ordine di carcerazione, lamentando le medesime doglianze dianzi riportate, nonché separato "ricorso" avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 30 gennaio 2020, lamentando anzitutto di non avere avuto notizia del procedimento di riconoscimento.

La Corte d'appello di Firenze, con il provvedimento impugnato ha rigettato il "ricorso", qualificato come incidente di esecuzione avverso la precedente decisione di riconoscimento.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione, come si è detto, Daniele PAPUCCI.

1.2. Non va sottaciuto, per la compiuta comprensione della vicenda, che un distinto procedimento di riconoscimento della sentenza straniera era stato attivato davanti alla Corte d'appello di Roma, ritenuta competente per avere deliberato sull'estradizione separatamente richiesta dallo Stato estero, richiesta poi abbandonata (cfr. Sez. 6, n. 27603 del 10/04/2019, ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso di PAPUCCI avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 8/01/2019 che aveva concesso l'estradizione a seguito di arresto provvisorio); il giudice romano ha dichiarato, con sentenza in data 11 febbraio 2021, la propria incompetenza sulla richiesta di riconoscimento, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore generale della Corte d'appello di Firenze in ragione del luogo di nascita del condannato.2.

Va anzitutto chiarito se la Corte d'appello di Firenze abbia errato nell'instaurare un incidente di esecuzione, mentre l'interessato aveva proposto un ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello in data 30 gennaio 2020 (ricorso che già sviluppava le doglianze oggi riproposte come censura alla decisione impugnata).

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che «anche in caso di riconoscimento di sentenze straniere, in sede di esecuzione valgono i principi generali in tema di inviolabilità del giudicato in base ai quali in sede di esecuzione sono deducibili esclusivamente i vizi attinenti al titolo esecutivo e non è possibile riproporre eccezioni relative al giudizio, a meno che o si tratti di inesistenza del titolo esecutivo (sentenza emessa a non judice) o di illegittimità intrinseca - e quindi inesigibilità - della pena, allorché la stessa non sia prevista dalla legge o ecceda, per specie o quantità, il limite legale» (Sez. 6, n. 315 del 28/01/1998, Caresana, Rv. 210374).

Sembra sussistere, pertanto, uno spazio di applicazione dell'art. 670 cod. proc. pen. alle sentenze di riconoscimento là dove si deduca un vizio attinente alla formazione del titolo esecutivo.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «non può essere oggetto dell'istanza di restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 60 del 2005, la sentenza pronunziata, ai sensi dell'art.734 cod. proc. pen. e all'esito di una procedura camerale, dalla Corte d'appello che abbia riconosciuto una sentenza definitiva emessa dall'Autorità giudiziaria straniera, a conclusione di un processo nel quale il condannato ha avuto la possibilità di difendersi» (Sez. 1, n. 15998 del 06/04/2006, D'Anna, Rv. 233617).

2.2. Per stabilire la definitività o esecutività della decisione di riconoscimento, è utile ricordare che la Corte d'appello delibera sul riconoscimento «osservate le forme di cui all'articolo 127» e che il procedimento si conclude con una sentenza pronunciata dalla Corte d'appello che «è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario» (art. 738 cod. proc. pen.).

Il richiamo alle «forme» di cui all'art. 127 cod. proc. pen. ha la funzione di consentire la decisione, quando è previsto, con il rito cartolare senza l'udienza partecipata in camera di consiglio, similmente a quanto previsto dall'art. 611 4 cod. proc. pen., sicché al di fuori di tale ipotesi e, comunque, quando la Corte d'appello fissa l'udienza camerale, si segue il rito di cui all'art. 127 cod. proc. pen.

In particolare, la Corte d'appello, quando è prevista la possibilità dell'interessato di presenziare (che è esclusa nei casi previsti dall'art. 734, comma 2, cod. proc. pen. in cui la Corte di appello decide a seguito di procedura cartolare), fissa l'udienza in camera di consiglio nel corso della quale deve anzitutto verificare la regolarità della citazione delle parti e, quindi, esaminare la richiesta di riconoscimento.

Il procedimento si conclude con l'emissione della sentenza della quale va dato avviso di deposito alle parti ex art. 128 cod. proc. pen.

Dalla notificazione dell'avviso di deposito decorre il termine ordinario di impugnazione di cui all'art. 127, comma 7, cod. proc. pen.

Decorso tale termine, senza che l'impugnazione sia stata proposta, il provvedimento è definitivo ed è quindi trasmesso al pubblico ministero per l'esecuzione.

3. Va ricordato che la "non eseguibilità" del titolo è intesa quale inidoneità materiale o giuridica del provvedimento ad essere posto in esecuzione.

Il sistema dell'esecuzione penale incentrato sul titolo esecutivo presuppone la formazione del giudicato che, ai sensi dell'art. 648 cod. proc. pen., si realizza quando contro le sentenze pronunciate in giudizio non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione, oppure quando l'impugnazione consentita non è proposta, o, se presentata, è dichiarata inammissibile o rigettata.

La consolidata elaborazione giurisprudenziale (S.U., n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261; Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020 - dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01 - 02), distingue tra autorità di cosa giudicata ed esecutività della decisione giudiziale.

La prima è il risultato conseguente alla conclusione del processo nel suo sviluppo per gradi ed all'esaurimento del potere decisionale sulla regiudicanda, in modo tale da impedire che sul medesimo oggetto possa intervenire ulteriore pronuncia.

La esecutività presuppone la formazione del titolo esecutivo e la definitività del provvedimento, che può riguardare tutte le sue componenti, oppure, in caso di annullamento parziale con rinvio della sentenza da parte della Corte di cassazione, un solo capo che abbia acquisito autorità di cosa giudicata e sia, quindi, immodificabile nel giudizio di rinvio quanto al giudizio di responsabilità ed alla determinazione della pena principale e che sia autonomo rispetto a quelli attinti dall'annullamento.

Dalla lettura coordinata degli artt. 624, 648 e 650 cod. proc. pen. si desume che in linea generale l'esecutività del provvedimento discende dalla sua irrevocabilità, salvo che non sia diversamente disposto.

La correlazione tra irrevocabilità ed esecutorietà del provvedimento può difettare quando esso, sebbene definitivo sul piano formale a seguito della conclusione del procedimento penale per mancata proposizione dell'impugnazione nel termine prescritto o per l'avvenuto esperimento con esito negativo dei mezzi di impugnazione, contiene un comando giurisdizionale non realizzabile.

Se l'eseguibilità è principalmente collegata al profilo dell'irrevocabilità del provvedimento giudiziale, quando il passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna è dipendente dalla sua mancata impugnazione, assume rilievo la verifica positiva della non imputabilità di tale inerzia della parte soccombente alla mancata conoscenza della esistenza della decisione.

Nella prassi giudiziaria il principio ha trovato applicazione nei casi di: omessa o invalida notificazione alle parti dell'avviso del ritardato deposito della sentenza di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.

F., n. 3144 del 04/09/2014, dep. 2015, Tripodo, Rv. 262040; Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011, Franzé, Rv. 251927); mancata o invalida notificazione dell'estratto della sentenza all'imputato contumace, prescritto dall'art. 548, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 42911 del 02/10/2013, Pricina, Rv. 257163; Sez. 1, n. 13616 del 11/03/2009, Zarui, Rv. 243744); omessa o invalida notificazione del decreto penale di condanna all'imputato (Sez. 3, n. 11510 del 24/02/2011, D'Agostino, Rv. 249759; Sez. 3, n. 4186 del 06/12/1996, Armandi, Rv. 207456); invalida dichiarazione di irreperibilità del condannato ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1382 del 29/11/2005, Cheng, Rv. 234064; Sez. 1, n. 28996 del 28/06/2001, Donno, Rv. 219690).

Come osservato da attenta dottrina, in queste situazioni al giudice dell'esecuzione è demandata la verifica sulla esistenza e correttezza giuridica del procedimento notificatorio riguardante atti del percorso processuale finalizzato all'attuazione del comando giudiziale formalmente irrevocabile, atti che devono intervenire dopo la sua formazione e l'acquisizione del carattere di incontrovertibilità.

In questi casi al giudice dell'esecuzione è attribuito il potere di riscontrare l'inesistenza o la nullità della notificazione e di disporne la rinnovazione, previa sospensione dell'intrapresa esecuzione ed eventuale scarcerazione del condannato, in modo che soltanto dalla rinnovazione della notificazione omessa o invalidamente compiuta decorrono i termini per proporre impugnazione.

4. Si conferma così la correttezza dell'opzione ermeneutica tradizionale ed accolta dagli interpreti, per la quale la giurisdizione esecutiva non ha il compito di emendare o integrare in via postuma il giudicato, ma di riscontrare la regolarità formale e sostanziale dell'esecuzione penale.

4.1. Il compito in questione spetta anche al giudice dell'esecuzione della sentenza di riconoscimento della sentenza di condanna straniera, con riguardo alla definitività di essa dipendente da vicende processuali successive alla pronuncia e, in particolare, concernenti la notificazione dell'avviso di deposito della decisione, atto da cui decorre il termine per proporre impugnazione per la parte che non ha partecipato al giudizio.

5. Ebbene, la Corte d'appello di Firenze, investita della questione esecutiva della regolarità formale del titolo, costituito dalla sentenza pronunciata in data 30 gennaio 2020, ha, quindi, giurisdizione esecutiva su tale aspetto, mentre non può pronunciarsi sulle questioni che attengono alla regolarità formale delle citazioni e al merito del precedente giudizio.

5.1. Orbene, nel caso in esame, del deposito della sentenza in data 30 gennaio 2020 risulta essere stato dato avviso al difensore d'ufficio e all'interessato, ivi domiciliato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (come già era accaduto per l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio).

La procedura seguita presuppone, tuttavia, che l'interessato sia stato invitato a dichiarare o eleggere il domicilio ex art. 161, comma 1, cod. proc. pen.: nel fascicolo del procedimento di riconoscimento, trasmesso dal giudice dell'esecuzione, non si rinviene però 'il verbale che legittima l'applicazione delle v 7 disposizioni dì cui all'art. 161 cod. proc. pen., sicché la Corte d'appello non poteva effettuare la notificazione dell'avviso di deposito mediante la procedura di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Tale nullità, che osta alla definitività del provvedimento sulla base del quale è iniziata l'esecuzione penale, doveva essere esaminata, come richiesto dal ricorrente, da parte del giudice dell'esecuzione che era stato investito della questione relativa alla non definitività, derivante dall'invalida formazione del titolo esecutivo.

5.2. Premesso che la questione non è stata neppure esaminata dal giudice dell'esecuzione, è sufficiente rilevare che si tratta dì una notificazione che appare radicalmente nulla, non rinvenendosi negli atti del procedimento, cui i! Collegio ha accesso in quanto giudice della questione processuale, alcun atto da cui possa desumersi l'esistenza di una dichiarazione o elezione di domicilio da parte di PAPUCCI che sia insufficiente o divenuta inidonea.

6. Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato con rinvio al giudice dell'esecuzione per non avere esaminato fa nullità della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 30 gennaio 2020, omessa notificazione che osta alla esecutività della sentenza.

Il giudice dell'esecuzione, dovrà, quindi, compiere gli accertamenti e le verifiche che la legge processuale gli affida ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen., con particolare riferimento alla nullità della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 30 gennaio 2020; ciò al fine di verificare la formazione del titolo posto in esecuzione dal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/01/1972 avverso l'ordinanza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Luigi ORSI che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Firenze rigettava il ricorso, dalla stessa qualificato come incidente di esecuzione, presentato nell'interesse di Daniele PAPUCCI avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 30 gennaio 2020 con la quale era stata riconosciuta in Italia, ex art. 734 cod. proc. pen., la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di appello di Tirana in data 5 aprile 2017. La Corte d'appello riteneva infondata la doglianza relativa alla non esecutività della sentenza straniera, perché già delibata in data 30 gennaio 2020, e irrilevante la nota consolare, dal contenuto informale, concernente presunte vicende personali di uno dei giudici albanesi che aveva concorso a pronunciare la sentenza oggetto di riconoscimento, nonché l'irrilevanza della mancata risposta del Ministero della giustizia alla richiesta di chiarimenti sulla esecutività della decisione oggetto di riconoscimento. 2. [OSCURATO:PERSONA] PAPUCCI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - l'omesso esame della questione processuale proposta con il ricorso, concernente la non esecutività della sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 30 gennaio 2020, con la quale era stata riconosciuta in Italia la sentenza di condanna albanese; la questione era fondata perché la citazione per l'udienza camerale del 30 gennaio 2020 era illegittima in quanto effettuata al difensore d'ufficio anche quale domiciliatario dell'interessato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza tenere conto che la residenza era invece ben nota, anche perché risultava dalla sentenza della Corte d'appello di Roma in data 11 febbraio 2021 che aveva dichiarato l'incompetenza sulla domanda di riconoscimento e trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Firenze. La sentenza romana era stata pronunciata nei confronti dell'interessato presente e regolarmente citato, nonché assistito dal difensore di fiducia: l'AG di Firenze ha completamente negletto gli atti processuali, sia quando ha proceduto a dare avviso dell'udienza camerale, sia in occasione della notificazione dell'avviso di decisione che seguiva l'erronea procedura dianzi descritta; - la non esecutività della sentenza straniera; - la non riconoscibilità della decisione straniera per essere il reato di furto improcedibile in Italia per mancanza di querela e comunque perché la condanna non può essere eseguita in quanto il condannato potrebbe beneficiare in Italia della sospensione condizionale e, in ogni caso, perché il periodo di custodia cautelare estradizionale subìto deve essere imputato alla pena eventualmente oggetto di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Va premesso che, deliberato il riconoscimento della sentenza straniera con sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 30 gennaio 2020, il Procuratore generale presso quella Corte, organo competente all'esecuzione della sentenza riconosciuta, ha emesso in data 21 dicembre 2020 l'ordine di esecuzione per la carcerazione. Una volta eseguito tale provvedimento, il condannato ha presentato un'istanza al pubblico ministero per revocare l'ordine di carcerazione, lamentando le medesime doglianze dianzi riportate, nonché separato "ricorso" avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 30 gennaio 2020, lamentando anzitutto di non avere avuto notizia del procedimento di riconoscimento. La Corte d'appello di Firenze, con il provvedimento impugnato ha rigettato il "ricorso", qualificato come incidente di esecuzione avverso la precedente decisione di riconoscimento. Avverso tale decisione ricorre per cassazione, come si è detto, Daniele PAPUCCI. 1.2. Non va sottaciuto, per la compiuta comprensione della vicenda, che un distinto procedimento di riconoscimento della sentenza straniera era stato attivato davanti alla Corte d'appello di Roma, ritenuta competente per avere deliberato sull'estradizione separatamente richiesta dallo Stato estero, richiesta poi abbandonata (cfr. Sez. 6, n. 27603 del 10/04/2019, ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso di PAPUCCI avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 8/01/2019 che aveva concesso l'estradizione a seguito di arresto provvisorio); il giudice romano ha dichiarato, con sentenza in data 11 febbraio 2021, la propria incompetenza sulla richiesta di riconoscimento, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore generale della Corte d'appello di Firenze in ragione del luogo di nascita del condannato.2. Va anzitutto chiarito se la Corte d'appello di Firenze abbia errato nell'instaurare un incidente di esecuzione, mentre l'interessato aveva proposto un ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello in data 30 gennaio 2020 (ricorso che già sviluppava le doglianze oggi riproposte come censura alla decisione impugnata). 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che «anche in caso di riconoscimento di sentenze straniere, in sede di esecuzione valgono i principi generali in tema di inviolabilità del giudicato in base ai quali in sede di esecuzione sono deducibili esclusivamente i vizi attinenti al titolo esecutivo e non è possibile riproporre eccezioni relative al giudizio, a meno che o si tratti di inesistenza del titolo esecutivo (sentenza emessa a non judice) o di illegittimità intrinseca - e quindi inesigibilità - della pena, allorché la stessa non sia prevista dalla legge o ecceda, per specie o quantità, il limite legale» (Sez. 6, n. 315 del 28/01/1998, Caresana, Rv. 210374). Sembra sussistere, pertanto, uno spazio di applicazione dell'art. 670 cod. proc. pen. alle sentenze di riconoscimento là dove si deduca un vizio attinente alla formazione del titolo esecutivo. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «non può essere oggetto dell'istanza di restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 60 del 2005, la sentenza pronunziata, ai sensi dell'art.734 cod. proc. pen. e all'esito di una procedura camerale, dalla Corte d'appello che abbia riconosciuto una sentenza definitiva emessa dall'Autorità giudiziaria straniera, a conclusione di un processo nel quale il condannato ha avuto la possibilità di difendersi» (Sez. 1, n. 15998 del 06/04/2006, D'Anna, Rv. 233617). 2.2. Per stabilire la definitività o esecutività della decisione di riconoscimento, è utile ricordare che la Corte d'appello delibera sul riconoscimento «osservate le forme di cui all'articolo 127» e che il procedimento si conclude con una sentenza pronunciata dalla Corte d'appello che «è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario» (art. 738 cod. proc. pen.). Il richiamo alle «forme» di cui all'art. 127 cod. proc. pen. ha la funzione di consentire la decisione, quando è previsto, con il rito cartolare senza l'udienza partecipata in camera di consiglio, similmente a quanto previsto dall'art. 611 4 cod. proc. pen., sicché al di fuori di tale ipotesi e, comunque, quando la Corte d'appello fissa l'udienza camerale, si segue il rito di cui all'art. 127 cod. proc. pen. In particolare, la Corte d'appello, quando è prevista la possibilità dell'interessato di presenziare (che è esclusa nei casi previsti dall'art. 734, comma 2, cod. proc. pen. in cui la Corte di appello decide a seguito di procedura cartolare), fissa l'udienza in camera di consiglio nel corso della quale deve anzitutto verificare la regolarità della citazione delle parti e, quindi, esaminare la richiesta di riconoscimento. Il procedimento si conclude con l'emissione della sentenza della quale va dato avviso di deposito alle parti ex art. 128 cod. proc. pen. Dalla notificazione dell'avviso di deposito decorre il termine ordinario di impugnazione di cui all'art. 127, comma 7, cod. proc. pen. Decorso tale termine, senza che l'impugnazione sia stata proposta, il provvedimento è definitivo ed è quindi trasmesso al pubblico ministero per l'esecuzione. 3. Va ricordato che la "non eseguibilità" del titolo è intesa quale inidoneità materiale o giuridica del provvedimento ad essere posto in esecuzione. Il sistema dell'esecuzione penale incentrato sul titolo esecutivo presuppone la formazione del giudicato che, ai sensi dell'art. 648 cod. proc. pen., si realizza quando contro le sentenze pronunciate in giudizio non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione, oppure quando l'impugnazione consentita non è proposta, o, se presentata, è dichiarata inammissibile o rigettata. La consolidata elaborazione giurisprudenziale (S.U., n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261; Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 - dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01 - 02), distingue tra autorità di cosa giudicata ed esecutività della decisione giudiziale. La prima è il risultato conseguente alla conclusione del processo nel suo sviluppo per gradi ed all'esaurimento del potere decisionale sulla regiudicanda, in modo tale da impedire che sul medesimo oggetto possa intervenire ulteriore pronuncia. La esecutività presuppone la formazione del titolo esecutivo e la definitività del provvedimento, che può riguardare tutte le sue componenti, oppure, in caso di annullamento parziale con rinvio della sentenza da parte della Corte di cassazione, un solo capo che abbia acquisito autorità di cosa giudicata e sia, quindi, immodificabile nel giudizio di rinvio quanto al giudizio di responsabilità ed alla determinazione della pena principale e che sia autonomo rispetto a quelli attinti dall'annullamento. Dalla lettura coordinata degli artt. 624, 648 e 650 cod. proc. pen. si desume che in linea generale l'esecutività del provvedimento discende dalla sua irrevocabilità, salvo che non sia diversamente disposto. La correlazione tra irrevocabilità ed esecutorietà del provvedimento può difettare quando esso, sebbene definitivo sul piano formale a seguito della conclusione del procedimento penale per mancata proposizione dell'impugnazione nel termine prescritto o per l'avvenuto esperimento con esito negativo dei mezzi di impugnazione, contiene un comando giurisdizionale non realizzabile. Se l'eseguibilità è principalmente collegata al profilo dell'irrevocabilità del provvedimento giudiziale, quando il passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna è dipendente dalla sua mancata impugnazione, assume rilievo la verifica positiva della non imputabilità di tale inerzia della parte soccombente alla mancata conoscenza della esistenza della decisione. Nella prassi giudiziaria il principio ha trovato applicazione nei casi di: omessa o invalida notificazione alle parti dell'avviso del ritardato deposito della sentenza di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. F., n. 3144 del 04/09/2014, dep. 2015, Tripodo, Rv. 262040; Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011, Franzé, Rv. 251927); mancata o invalida notificazione dell'estratto della sentenza all'imputato contumace, prescritto dall'art. 548, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 42911 del 02/10/2013, Pricina, Rv. 257163; Sez. 1, n. 13616 del 11/03/2009, Zarui, Rv. 243744); omessa o invalida notificazione del decreto penale di condanna all'imputato (Sez. 3, n. 11510 del 24/02/2011, D'Agostino, Rv. 249759; Sez. 3, n. 4186 del 06/12/1996, Armandi, Rv. 207456); invalida dichiarazione di irreperibilità del condannato ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1382 del 29/11/2005, Cheng, Rv. 234064; Sez. 1, n. 28996 del 28/06/2001, Donno, Rv. 219690). Come osservato da attenta dottrina, in queste situazioni al giudice dell'esecuzione è demandata la verifica sulla esistenza e correttezza giuridica del procedimento notificatorio riguardante atti del percorso processuale finalizzato all'attuazione del comando giudiziale formalmente irrevocabile, atti che devono intervenire dopo la sua formazione e l'acquisizione del carattere di incontrovertibilità. In questi casi al giudice dell'esecuzione è attribuito il potere di riscontrare l'inesistenza o la nullità della notificazione e di disporne la rinnovazione, previa sospensione dell'intrapresa esecuzione ed eventuale scarcerazione del condannato, in modo che soltanto dalla rinnovazione della notificazione omessa o invalidamente compiuta decorrono i termini per proporre impugnazione. 4. Si conferma così la correttezza dell'opzione ermeneutica tradizionale ed accolta dagli interpreti, per la quale la giurisdizione esecutiva non ha il compito di emendare o integrare in via postuma il giudicato, ma di riscontrare la regolarità formale e sostanziale dell'esecuzione penale. 4.1. Il compito in questione spetta anche al giudice dell'esecuzione della sentenza di riconoscimento della sentenza di condanna straniera, con riguardo alla definitività di essa dipendente da vicende processuali successive alla pronuncia e, in particolare, concernenti la notificazione dell'avviso di deposito della decisione, atto da cui decorre il termine per proporre impugnazione per la parte che non ha partecipato al giudizio. 5. Ebbene, la Corte d'appello di Firenze, investita della questione esecutiva della regolarità formale del titolo, costituito dalla sentenza pronunciata in data 30 gennaio 2020, ha, quindi, giurisdizione esecutiva su tale aspetto, mentre non può pronunciarsi sulle questioni che attengono alla regolarità formale delle citazioni e al merito del precedente giudizio. 5.1. Orbene, nel caso in esame, del deposito della sentenza in data 30 gennaio 2020 risulta essere stato dato avviso al difensore d'ufficio e all'interessato, ivi domiciliato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (come già era accaduto per l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio). La procedura seguita presuppone, tuttavia, che l'interessato sia stato invitato a dichiarare o eleggere il domicilio ex art. 161, comma 1, cod. proc. pen.: nel fascicolo del procedimento di riconoscimento, trasmesso dal giudice dell'esecuzione, non si rinviene però 'il verbale che legittima l'applicazione delle v 7 disposizioni dì cui all'art. 161 cod. proc. pen., sicché la Corte d'appello non poteva effettuare la notificazione dell'avviso di deposito mediante la procedura di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Tale nullità, che osta alla definitività del provvedimento sulla base del quale è iniziata l'esecuzione penale, doveva essere esaminata, come richiesto dal ricorrente, da parte del giudice dell'esecuzione che era stato investito della questione relativa alla non definitività, derivante dall'invalida formazione del titolo esecutivo. 5.2. Premesso che la questione non è stata neppure esaminata dal giudice dell'esecuzione, è sufficiente rilevare che si tratta dì una notificazione che appare radicalmente nulla, non rinvenendosi negli atti del procedimento, cui i! Collegio ha accesso in quanto giudice della questione processuale, alcun atto da cui possa desumersi l'esistenza di una dichiarazione o elezione di domicilio da parte di PAPUCCI che sia insufficiente o divenuta inidonea. 6. Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato con rinvio al giudice dell'esecuzione per non avere esaminato fa nullità della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 30 gennaio 2020, omessa notificazione che osta alla esecutività della sentenza. Il giudice dell'esecuzione, dovrà, quindi, compiere gli accertamenti e le verifiche che la legge processuale gli affida ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen., con particolare riferimento alla nullità della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 30 gennaio 2020; ciò al fine di verificare la formazione del titolo posto in esecuzione dal