CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 22808/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IFATTO – QUALITÀ –CONDIZIONI - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.– [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N.23634-2017 [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 23634-2017, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.to in FRATTAMAGGIORE (NA), alla [OSCURATO:PERSONA], n.73, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1893/45/17 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, nella persona del Dr. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, il quale ha concluso per il rigettodel ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.A.P. ed I.R.E.S. nei confronti del predetto, nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . ( d’ora in avanti, breviter, “ [OSCURATO:PERSONA] ”) relativamente all’anno di imposta 2009, conseguenti alla cessione di un complesso immobiliare dalla predetta società alla [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . 2. Il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Caserta che, con sentenza n. 5176/7/15, accolse il ricorso. 3. L’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1893/45/17, depositata il 02/03/2017, rigettò il gravame ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - non raggiunta la prova che il [OSCURATO:PERSONA] ricoprisse il ruolo diamministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] , (a) non avendo l’Ufficio dimostrato lo svolgimento, da parte del contribuente, di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale, (b) per essere risultata provata un’unica operazione di vendita compiuta dal [OSCURATO:PERSONA] , peraltro nella qualità di procuratore speciale della società predetta e, in ogni caso, (c) essendo stata “ reiteratamente esclusa in sede penale ” tale qualità in capo al [OSCURATO:PERSONA] ,sulla base di fatti rispetto ai quali l’Ufficio “non ha apportato alcun elemento [di valutazione] ulteriore e diverso” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2, ult. cpv.). 4. Avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] . 5. La causa è stata quindi calendarizzata per l’odierna udienza pubblica, fissata - in assenza di richiesta di trattazione in presenza -in modalità non partecipata ex art. 23, comma 8-bis del d.l. n. 137 del 2020 (cfr. anche l’art. 8 del d.l. n. 198 del 2022), in prossimità della quale, tanto la difesa della parte ricorrente, quanto la Procura Generale hanno depositato, rispettivamente, memoria ex art. 378 cod. proc. civ. e conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) della “violazione o falsa applicazione dell’art. 2639 cc…omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti” (cfr. ricorso, p. 8), per avere la C.T.R. erroneamente escluso, in capo al [OSCURATO:PERSONA] , la qualità di imprenditore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] ,omettendo di considerare le “circostanze precise e dettagliate relative al ruolo svolto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” (cfr. ivi, p. 9, penultimo cpv.), emergenti dal p.v.c. presente agli atti di causa ed illustrate dettagliatamente (ai fini della specificità del motivo) alle pp. 9 e 10 del ricorso introduttivo del presente grado di giudizio. 2. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione dell’art. 7 del D.Lgs. 546/1992 e dell’art. 2697 c.c.” (cfr. ricorso, p. 9), per avere la C.T.R. erroneamente escluso, in capo al [OSCURATO:PERSONA] , la qualità di imprenditore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] ,sulla base delle risultanze delle decisioni assunte dall’autorità giudiziale in sede penale, benché non vi possa essere alcun automatismo tra assoluzione in sede penale ed esiti degli accertamenti tributari. 3. I motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese –sono inammissibili. 3.1. Va anzitutto chiarito che il secondo motivo non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, non avendo la C.T.R. – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa erariale – predicato alcun effetto automatico, sul presente giudizio, delle assoluzioni maturate dal [OSCURATO:PERSONA] in sede penale.Ed infatti, dalla piana lettura della decisione impugnata si coglie chiaramente che il riferimento ivi contenuto agli esiti di quei procedimenti (che hanno escluso che l’odierno intimato fosse l’amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] )è destinato (solo) ad irrobustire (e non già a fondarlo, peraltro in via esclusiva) un più ampio quadro istruttorio (“Del resto –si legge infatti in motivazione, alla p. 2, penultimo ed ultimo cpv. - la qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.t. neri riguardi di [OSCURATO:PERSONA] è stata reiteratamente esclusa in sede penale..l’Ufficio…non [ha] apportato alcun elemento ulteriore e diverso rispetto ai fatti già considerati dal giudice penale in maniera favorevole all’imputato-contribuente”), dal cui complessivo esame i giudici di appello hanno tratto il convincimento dell’assenza di prova del compimento, da parte del contribuente, di “un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale”, essendo “stata dimostrata soltanto un’unica operazione di vendita, che [OSCURATO:PERSONA], peraltro, ha sostenuto di aver compiuto nella qualità di procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” (cfr. p. 2, terzultimo cpv., della motivazione). 3.1. Tanto premesso, rileva il Collegio come anche il primo motivo sia inammissibile, mirando esso ad una rivalutazione dei fatti che hanno portato la C.T.R. ad escludere, in capo al [OSCURATO:PERSONA] , la qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] : sennonché, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01). 3.2. Non ignora, in proposito, il Collegio che il mancato esame di un documento (nella specie, il p.v.c., contenente le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] ,madre del [OSCURATO:PERSONA] ,e da [OSCURATO:PERSONA] ,acquirente della totalità delle quote della [OSCURATO:PERSONA] , donde dovrebbe trarsi conferma del ruolo di amministratore di fatto svolto dal [OSCURATO:PERSONA] ) può essere denunciato per cassazione, nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga sostanzialmente a trovarsi priva di fondamento (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6-1, 16.6.2022, n. 19466, Rv. 665333-01): è, tuttavia, proprio l’applicazione del principio che precede a confermare la inammissibilità della censura, giacché - a tutto volere - tanto l’attività di vendita delle quote della società, quanto il compimento di più operazioni sulla base di procura speciale ad acta così come, ancora, la “piena delega ad operare” per conto dell’effettivo amministratore rappresentano circostanze, di per sé, pienamente compatibili, quantomeno in astratto, (anche) con la (semplice) attività procuratoria. 3.3. Se, infatti, è vero che la prova della qualifica di amministratore difatto può trarsi finanche dal conferimento di una procura generale ad negotia, cionondimeno occorre che questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l'attribuzione di autonomi e ampi poteri, sia sintomatica della esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale (Cass. pen., Sez. 5, n. 2793 del 22.10.2014 - dep. 21.1.2015, S., Rv. 26263001; Cass. pen., Sez. 5, n. 547 del 5.12.2016 - dep. 5.1.2017, non massimata). Sennonché, nella specie, al di là delle dichiarazioni riprodotte nel p.v.c. e di cui si è detto, non esistono (o, quantomeno, non sono stati valorizzati in ricorso, ai fini della specificità del motivo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) elementi di riscontro oggettivo (arg. da Cass., Sez. 5, 23.9.2021, n. 25804, Rv. 662451-01), che consentano di conferire alle stesse (e, in specie, a quelle della RULLO ) valore di decisività (non è dato comprendere, cioè, se, come e quando la presunta delega generale fu conferita al [OSCURATO:PERSONA] né, tantomeno, se la stessa fu da costui effettivamente utilizzata o meno, per lo svolgimento di tutte le attività di cui ha fatto menzione la RULLO ). 4. Con il terzo motivo (erroneamente rubricato “2”) la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione dell’art. 11 del D.Lgs. 472/1997”, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto le sanzioni comunque non dovute dal [OSCURATO:PERSONA] ,per il caso in cui fosse emerso chelo stesso amministrava, d i fatto, la società [OSCURATO:PERSONA] , essendo al contrario pacifica - si opina dalla difesa dell’ AGENZIA - la loro debenza anche da parte dell’amministratore di fatto di una società costituita al solo fine di evadere le imposte, non trovando in tal caso applicazione la disciplina di cui all’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003. 4.1. Il motivo è inammissibile. 4.1.2. È, infatti, inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri – come nella specie - un'argomentazione della sentenza impugnata svolta adabundantiam (esclusa la qualità di amministratore di fatto in capo al [OSCURATO:PERSONA] , va da sé che vengono altresì meno le sanzioni applicate nei confronti dello stesso, risolvendosi la motivazione della C.T.R. in parte qua in un mero esercizio stilistico – “ Peraltro la prospettazione dell’appellato - contribuente merita di essere condivisa anche nel merito…anche nel caso in cui si voglia ritenere la sua posizione di amministratore di fatto”, si legge, infatti, alla p. 3 della motivazione), in quanto la stessa, non costituendo una ratio decidendi della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse (Cass., Sez. 1, 8.6.2022,n. 18429, Rv. 665300-02). 5. In conclusione il ricorso va rigettato, alcunché dovendosi disporre in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasto [OSCURATO:PERSONA] intimato e non avendo svolto attività difensiva. 5.1 Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazi