CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35665/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 luglio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], intesa all'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena detentiva residua di un anno e quattro giorni di reclusione — inflittagli, con sentenza del 19 ottobre 2021, divenuta irrevocabile il 24 aprile 2022, per aver commesso i reati di atti persecutori e violazione di domicilio — e lo ha, contestualmente, ammesso alla detenzione domiciliare. Ha, in proposito, ritenuto che l'accoglimento della richiesta principale è precluso dagli atteggiamenti serbati, nel corso dell'ultimo anno, dal condannato nei confronti della persona offesa che, pur non essendo, per quanto consta, sfociati in comportamenti aggressivi, denotano il suo morboso attaccamento alla vittima, che osta, a dispetto della disponibilità di idoneo domicilio e di attività lavorativa, alla formulazione di una prognosi positiva in caso di ammissione alla più ampia tra le misure alternative alla detenzione. Ha, per contro, ritenuto che l'esecuzione della pena nella forma, più contenitiva, della detenzione domiciliare garantisce un intenso controllo sui movimenti del condannato e favorisce, al contempo, il suo reinserimento sociale, grazie alla prosecuzione dell'attività lavorativa e la frequentazione di un centro per uomini maltrattanti. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge sul rilievo che il Tribunale di sorveglianza ha ingiustificatamente orientato la decisione in considerazione di alcune frasi, che sono state estrapolate dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi a seguito della proposizione, da parte della persona offesa, di quattro denunce, relative a comportamenti che egli avrebbe tenuto in epoca posteriore alla condanna per i reati che gli sono valsi la pena della cui esecuzione si discute. Lamenta, al riguardo, che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto, invece, valorizzare gli elementi, di segno univocamente positivo, acquisiti in ordine al suo inserimento familiare e lavorativo. Con il secondo motivo, eccepisce vizio di motivazione sul rilievo che gli eseguiti approfondimenti investigativi hanno consentito di meglio contestualizzare l'accaduto e di dimostrare, in particolare, che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], è soggetto poco equilibrato ed inattendibile, aduso alla provocazione ed all'abuso di sostanze alcoliche.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413). Se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47- ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745). Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto. Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio. 3. Scrutinata alla luce di tali principi, l'ordinanza impugnata supera senz'altro il vaglio di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza ha, invero, ancorato la propria valutazione al contegno serbato da Liuzzi in epoca successiva all'accertamento dei reati che gli sono valsi la condanna della cui esecuzione si discute, concretatosi, secondo quanto emerso nel corso delle indagini scaturite dalle più recenti denunzie della persona offesa, in condotte invadenti ed assillanti, indice della persistenza di un attaccamento morboso che, pur non essendo tracimato in atti francamente illeciti, costituisce terreno fertile per la commissione di nuovi reati. I giudici emiliani, diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, hanno debitamente dato conto delle evidenze, acquisite su impulso difensivo, che attestano la singolarità dei comportamenti della Pantaleo, a fronte dei quali, tuttavia, Liuzzi è stato autore — come, in ricorso, sostanzialmente ammesso — di gesti e parole che tradiscono il suo ingiustificato interesse per la donna e, per quanto qui direttamente rilevante, dimostrano che egli non ha ancora egli avviato un serio percorso di rivisitazione della pregressa condotta deviante, posta in essere in pregiudizio della donna. Il provvedimento impugnato è tetragono alle censure del ricorrente anche nella parte in cui stima che Liuzzi, a dispetto della disponibilità di un domicilio e dello svolgimento di attività lavorativa, non possa essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, e che i presidi familiari e le buone condizioni di inserimento sociale concorrano, piuttosto, a rendere appropriata l'esecuzione della pena in regime di detenzione domiciliare, che assicura, in uno, la prevenzione del rischio di recidiva ed il consolidamento degli obiettivi rieducativi. A fronte di considerazioni coerenti con la descritta cornice ermeneutica e saldamente ancorate agli elementi acquisiti, il ricorrente pone, dunque, l'accento su circostanze che non appaiono in alcun modo in grado di scalfire la solidità del costrutto argomentativo sotteso alla decisione impugnata, che appare aliena dall'evocato deficit razionale. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle