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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18486/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 12/3/2021 dalla Corte di appello di Trento; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Trento confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di oltraggio a magistrato in udienza, commesso rivolgendo frasi offensive nei confronti del giudice di pace dinanzi al quale era appena terminata l'udienza di trattazione di un ricorso in materia di sanzioni amministrative.

2. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha formulato quattro motivi di ricorso, di seguito sintetizzati.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di norme processuali previste a pena di nullità, sul presupposto che, pur essendo stato ritualmente richiesto l'interrogatorio all'esito dell'avviso di conclusione delle indagini, l'atto non veniva compiuto.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 343 cod. pen., avendo il giudice di appello ritenuto che l'offesa fosse stata rivolta al magistrato "in udienza", senza considerare che la trattazione del procedimento era già conclusa, né vi erano ulteriori e diversi giudizi da trattare.

2.3. Con il terzo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui è stata esclusa la particolare tenuità del fatto.

2.4. Con il quarto motivo, infine, deduce violazione dì legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 343, comma 2, cod. pen., sul presupposto che l'imputato avesse rivolto al giudice generiche offese, tali da non poter integrare l'attribuzione di un fatto determinato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, tuttavia va rilevata l'intervenuta prescrizione del reato.

2. Preliminarmente va esaminato il secondo motivo di ricorso, con il quale sì deduce che, nel caso di specie, l'offesa non sarebbe stata rivolta "in udienza" e, quindi, la sentenza impugnata sarebbe incorsa in una violazione di legge, avendo applicato l'art. 343 cod. pen. ad una fattispecie diversa da quella prevista.

Nel valutare la suddetta doglianza, deve darsi atto che - dalla congiunta lettura delle sentenze di merito - risulta che effettivamente la condotta si è svolta dopo che il giudice aveva chiuso il verbale di udienza, senza che fosse prevista la trattazione di ulteriori processi.

Tale circostanza è stata valorizzata dalla difesa al fine di sostenere che l'ambito spazio-temporale in cui l'offesa è stata pronunciata non sarebbe qualificabile come "udienza", non potendosi neppure applicare quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il magistrato deve ritenersi "in udienza" tutte le volte che si trovi ad amministrare giustizia con l'intervento delle parti, anche se l'oltraggio sia stato commesso durante il breve e necessario intervallo che corre tra il termine di un processo e l'inizio di un altro (Sez.6, n. 17314 del 3/2/2003, Giubbini, Rv. 225432).

2.1. La tesi non è condivisibile, in quanto si fonda su una lettura formalistica del termine "udienza" valorizzando una nozione prettamente processuale che, tuttavia, non è quella sottesa alla funzione incriminatrice prevista dall'art. 343 cod. pen.

Quest'ultima norma, infatti, ricollega la specifica offensività della condotta di oltraggio non tanto al fatto che la stessa sia direttamente collegata allo svolgimento dell'attività processuale intesa in senso proprio, piuttosto alla circostanza che l'offesa venga rivolta al magistrato nel contesto spazio-temporale in cui questi è chiamato ad esercitare la propria funzione.

Ciò comporta che il riferimento al termine "udienza" va correttamente inteso ricomprendendovi tutte quelle fasi - anche preliminari ed immediatamente successive alla celebrazione del processo - che si pongano in rapporto di diretta ed inscindibile continuità funzionale con l'attività processuale propriamente intesa.

In buona sostanza, il magistrato è in udienza allorchè è presente nel luogo deputato alla celebrazione della stessa e compie anche atti che possono essere meramente preparatori alla celebrazione del giudizio, nonché nelle fasi immediatamente conseguenti ad esso.

L'art. 343 cod. pen., con il riferimento alla presenza del magistrato "in udienza", valorizza essenzialmente il dato fattuale della presenza del giudice nel contesto in cui si svolge l'attività giurisdizionale, a nulla rilevando che sia o meno terminata la trattazione di un determinato procedimento.

In tal senso, peraltro, depone una sia pur risalente decisione, secondo cui l'espressione "udienza" di cui all'art. 343 cod. pen. va intesa nel senso di qualsiasi seduta, nella normale aula di udienza o altrove, ed in qualunque fase processuale essa si svolga destinata allo svolgimento dell'attività giudiziaria del magistrato (Sez.6, n. 7730 del 7/7/1982, Pifano, Rv. 154887).

Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue che correttamente è stata ritenuta la configurabilità del reato, posto che l'offesa è intervenuta immediatamente dopo il termine dell'attività processuale e quando il giudice e le parti si trovavano nel luogo deputato allo svolgimento dell'udienza.

3. Le considerazioni sopra svolte consentono di ritenere l'infondatezza del motivo di ricorso concernente la dedotta violazione di legge che, ove fosse stato accolto, avrebbe determinato l'esclusione della configurabilità stessa del reato.

Ciò posto, occorre dare atto che il ricorso non è manifestamente infondato e, quindi, non si configura un'ipotesi di inammissibilità preclusiva della dichiarazione di intervenuta prescrizione.

Il termine massimo di prescrizione deve ritenersi trascorso, considerando la data di commissione del fatto (25 settembre 2013) e tenendo conto della sospensione del termine documentata in atti.Peraltro, il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima (Sez.U, n.17179 del 27/2/2002, Conti, Rv.221403), il che consente di superare anche la doglianza concernente il mancato espletamento dell'interrogatorio richiesto dall'imputato.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 12/3/2021 dalla Corte di appello di Trento; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trento confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di oltraggio a magistrato in udienza, commesso rivolgendo frasi offensive nei confronti del giudice di pace dinanzi al quale era appena terminata l'udienza di trattazione di un ricorso in materia di sanzioni amministrative. 2. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha formulato quattro motivi di ricorso, di seguito sintetizzati. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di norme processuali previste a pena di nullità, sul presupposto che, pur essendo stato ritualmente richiesto l'interrogatorio all'esito dell'avviso di conclusione delle indagini, l'atto non veniva compiuto. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 343 cod. pen., avendo il giudice di appello ritenuto che l'offesa fosse stata rivolta al magistrato "in udienza", senza considerare che la trattazione del procedimento era già conclusa, né vi erano ulteriori e diversi giudizi da trattare. 2.3. Con il terzo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui è stata esclusa la particolare tenuità del fatto. 2.4. Con il quarto motivo, infine, deduce violazione dì legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 343, comma 2, cod. pen., sul presupposto che l'imputato avesse rivolto al giudice generiche offese, tali da non poter integrare l'attribuzione di un fatto determinato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, tuttavia va rilevata l'intervenuta prescrizione del reato. 2. Preliminarmente va esaminato il secondo motivo di ricorso, con il quale sì deduce che, nel caso di specie, l'offesa non sarebbe stata rivolta "in udienza" e, quindi, la sentenza impugnata sarebbe incorsa in una violazione di legge, avendo applicato l'art. 343 cod. pen. ad una fattispecie diversa da quella prevista. Nel valutare la suddetta doglianza, deve darsi atto che - dalla congiunta lettura delle sentenze di merito - risulta che effettivamente la condotta si è svolta dopo che il giudice aveva chiuso il verbale di udienza, senza che fosse prevista la trattazione di ulteriori processi. Tale circostanza è stata valorizzata dalla difesa al fine di sostenere che l'ambito spazio-temporale in cui l'offesa è stata pronunciata non sarebbe qualificabile come "udienza", non potendosi neppure applicare quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il magistrato deve ritenersi "in udienza" tutte le volte che si trovi ad amministrare giustizia con l'intervento delle parti, anche se l'oltraggio sia stato commesso durante il breve e necessario intervallo che corre tra il termine di un processo e l'inizio di un altro (Sez.6, n. 17314 del 3/2/2003, Giubbini, Rv. 225432). 2.1. La tesi non è condivisibile, in quanto si fonda su una lettura formalistica del termine "udienza" valorizzando una nozione prettamente processuale che, tuttavia, non è quella sottesa alla funzione incriminatrice prevista dall'art. 343 cod. pen. Quest'ultima norma, infatti, ricollega la specifica offensività della condotta di oltraggio non tanto al fatto che la stessa sia direttamente collegata allo svolgimento dell'attività processuale intesa in senso proprio, piuttosto alla circostanza che l'offesa venga rivolta al magistrato nel contesto spazio-temporale in cui questi è chiamato ad esercitare la propria funzione. Ciò comporta che il riferimento al termine "udienza" va correttamente inteso ricomprendendovi tutte quelle fasi - anche preliminari ed immediatamente successive alla celebrazione del processo - che si pongano in rapporto di diretta ed inscindibile continuità funzionale con l'attività processuale propriamente intesa. In buona sostanza, il magistrato è in udienza allorchè è presente nel luogo deputato alla celebrazione della stessa e compie anche atti che possono essere meramente preparatori alla celebrazione del giudizio, nonché nelle fasi immediatamente conseguenti ad esso. L'art. 343 cod. pen., con il riferimento alla presenza del magistrato "in udienza", valorizza essenzialmente il dato fattuale della presenza del giudice nel contesto in cui si svolge l'attività giurisdizionale, a nulla rilevando che sia o meno terminata la trattazione di un determinato procedimento. In tal senso, peraltro, depone una sia pur risalente decisione, secondo cui l'espressione "udienza" di cui all'art. 343 cod. pen. va intesa nel senso di qualsiasi seduta, nella normale aula di udienza o altrove, ed in qualunque fase processuale essa si svolga destinata allo svolgimento dell'attività giudiziaria del magistrato (Sez.6, n. 7730 del 7/7/1982, Pifano, Rv. 154887). Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue che correttamente è stata ritenuta la configurabilità del reato, posto che l'offesa è intervenuta immediatamente dopo il termine dell'attività processuale e quando il giudice e le parti si trovavano nel luogo deputato allo svolgimento dell'udienza. 3. Le considerazioni sopra svolte consentono di ritenere l'infondatezza del motivo di ricorso concernente la dedotta violazione di legge che, ove fosse stato accolto, avrebbe determinato l'esclusione della configurabilità stessa del reato. Ciò posto, occorre dare atto che il ricorso non è manifestamente infondato e, quindi, non si configura un'ipotesi di inammissibilità preclusiva della dichiarazione di intervenuta prescrizione. Il termine massimo di prescrizione deve ritenersi trascorso, considerando la data di commissione del fatto (25 settembre 2013) e tenendo conto della sospensione del termine documentata in atti.Peraltro, il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima (Sez.U, n.17179 del 27/2/2002, Conti, Rv.221403), il che consente di superare anche la doglianza concernente il mancato espletamento dell'interrogatorio richiesto dall'imputato. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il
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