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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 24506/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce l'inosservanza e omessa motivazione degli artt. 157, 161 e 648, comma secondo c.p. e 129 c.p.p., in relazione evidenziando che prima della pronuncia della sentenza di appello era maturata la prescrizione del reato contestato e che il secondo giudice non aveva erroneamente proceduto a tale declaratoria.

2. In data 6 aprile 2022 è pervenuta in cancelleria una memoria della difesa con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso.

3. La doglianza è manifestamente infondata.

L'ipotesi di particolare tenuità del fatto di ricettazione di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen., infatti, non costituisce una fattispecie autonoma di reato ma è una circostanza attenuante ad effetto speciale, come tale non incidente sul termine di prescrizione (ex plurimis, Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Rv. 269492; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Rv. 254307).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce l'inosservanza e omessa motivazione degli artt. 157, 161 e 648, comma secondo c.p. e 129 c.p.p., in relazione evidenziando che prima della pronuncia della sentenza di appello era maturata la prescrizione del reato contestato e che il secondo giudice non aveva erroneamente proceduto a tale declaratoria. 2. In data 6 aprile 2022 è pervenuta in cancelleria una memoria della difesa con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. La doglianza è manifestamente infondata. L'ipotesi di particolare tenuità del fatto di ricettazione di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen., infatti, non costituisce una fattispecie autonoma di reato ma è una circostanza attenuante ad effetto speciale, come tale non incidente sul termine di prescrizione (ex plurimis, Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Rv. 269492; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Rv. 254307). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 24506/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris