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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2022

Cassazione n. 07114/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delie attenuanti generiche di cui all'art.62 bis c.p. in ordine al reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, in considerazione del minimo scarto tra soglia di punibilità e imposta evasa e in considerazione delle sue condizioni di salute fisica e psichica.

Rilevato che la censura non è consentita dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo sebbene sorretta da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo il giudice di merito affermato che i plurimi precedenti penali relativi a reati contro il patrimonio (furto, rapina, danneggiamento), nonché relativi ad altri delitti (lesioni e sottrazione di cose sottoposte a sequestro) di cui è gravato il ricorrente, siano di valenza maggiormente pregnante rispetto il modesto scarto tra imposta evasa e soglia di punibilità.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 dicembre 2022 Il co igliere e tensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delie attenuanti generiche di cui all'art.62 bis c.p. in ordine al reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, in considerazione del minimo scarto tra soglia di punibilità e imposta evasa e in considerazione delle sue condizioni di salute fisica e psichica. Rilevato che la censura non è consentita dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo sebbene sorretta da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo il giudice di merito affermato che i plurimi precedenti penali relativi a reati contro il patrimonio (furto, rapina, danneggiamento), nonché relativi ad altri delitti (lesioni e sottrazione di cose sottoposte a sequestro) di cui è gravato il ricorrente, siano di valenza maggiormente pregnante rispetto il modesto scarto tra imposta evasa e soglia di punibilità. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il co igliere e tensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 07114/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris