CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12615/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, datata 9.12.2024, la Córte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di furto con strappo ex art. 624-bis, comma 2, cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA], alla quale sottraeva una borsa contenente 100 euro in contanti e diversi documenti (riconosciuta anche la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen.). 2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di censura con cui denuncia violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. e dell'art. 111 Cost. in relazione all'inutilizzabilità della prova costituita dal riconoscimento fotografico dell'imputato effettuato dalla persona offesa, acquisito senza rispetto delle garanzie procedimentali previste dalla legge. La difesa del ricorrente lamenta di non avere prestato consenso all'acquisizione del verbale di individuazione fotografica e non sarebbe consentito — a suo giudizio - ragionare in termini di consenso tacito prodottosi a seguito di comportamento processuale delle parti incompatibile con la volontà contraria all'acquisizione, così come invece ha fatto la sentenza di appello. L'assenza di contestazione non equivale a consenso, in altre parole. Secondo la difesa, inoltre, l'accordo sull'acquisizione delle prove, datato 4.10.2022, riguardava soltanto il verbale di ricezione della denuncia sporta dalla persona offesa e non anche l'individuazione fotografica. Neppure vale a superare l'inutilizzabilità la circostanza che in dibattimento la vittima abbia nuovamente riconosciuto l'imputato, poiché anche tale riconoscimeto è avvenuto in condizioni viziate, essendo stato mostrato alla persona offesa un album fotografico già sottoscritto, compromettendo la genuinità del riconoscimento in tal modo. Si contesta anche la spiegazione congetturale della Corte d'appello secondo cui il pubblico ministero, al momento di mostrare l'album fotografico, avrebbe avuto cura di ripiegare la parte di pagina ove era leggibile la sottoscrizione della persona offesa. Infine, in termini di affidabilità, si eccepisce la circostanza che il riconoscimento fotografico sia comunque avvenuto a distanza di oltre quattro mesi dal fatto di reato e che la vittima, in stato di agitazione al momento in cui è accaduto, abbia mostrato incertezze e contraddizioni nelle sue dichiarazioni; nonché, infine, che il fascicolo fotografico era privo di confronto con altre persone di fattezze simili a quelle del ricorrente. 23. Il Procuratore Generale della Corte di cassazione ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. 3.1. La difesa del ricorrente ha concluso depositando una memoria con cui si chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo di critica ruota intorno alla contestazione di inutilizzabilità della prova costituita dal riconoscimento fotografico dell'imputato effettuato dalla persona offesa, lamentando una serie di violazioni di legge, tutte manifestamente infondate, e un difetto di motivazione sull'attendibilità dell'individuazione fotografica. Va premesso, per comprendere meglio le questioni poste, che la persona offesa, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, ha svolto individuazione fotografica nel corso delle indagini preliminari, riconoscendo l'imputato senza ombra di dubbio e ribadendo l'individuazione anche nel corso della sua testimonianza in dibattimento, all'udienza del 4 ottobre 2022 dinanzi al Tribunale di Palermo. 2.1. La difesa dell'imputato lamenta di non avere prestato consenso all'acquisizione del verbale di individuazione fotografica e sostiene, in aggiunta, che non sarebbe consentito configurare un consenso tacito a tale acquisizione mediante la sua non contestazione ove disposta dal giudice. A margine, si deve notare che il ricorrente non rappresenta che vi sia stata opposizione all'acquisizione dell'atto di indagini, in dibattimento e da parte del suo difensore, bensì, soltanto, critica l'opzione interpretativa che conferisce al comportamento difensivo di mancata contestazione di una tale acquisizione il significato di consenso ad essa. Orbene, la tesi difensiva è in aperto contrasto con la giurisprudenza di legittimità dominante, cui il Collegio intende aderire, in base alla quale, in tema di formazione del fascicolo per il dibattimento, il consenso alla richiesta della controparte di acquisizione allo stesso di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, ovvero della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata é incompatibile con una volontà contraria (Sez. 5, n. 29678 del 17/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288533 - 01; Sez. 6, n. 13752 del 25/02/2021, Tagliente, Rv. 281088 - 01; Sez. 4, n. 34635 del 15/01/2020, Guarnieri, Rv. 278292 — 01. Contra una sola sentenza Sez. 4, n. 24086 del 17/01/2024, Carvelli, Rv. 286469). 2.2. Quanto alla censura dedicata al fatto che l'accordo di acquisizione delle prove, datato 4.10.2022, riguardasse soltanto il verbale di ricezione della denuncia sporta dalla persona offesa e non anche l'individuazione fotografica, si tratta di un'obiezione che insiste a sostenere una tesi smentita dalle sentenze di merito. In particolare, il provvedimento impugnato riporta chiaramente che il consenso all'acquisizione documentale prestato dalla difesa ha avuto ad oggetto anche il verbale di individuazione fotografica. Il motivo di critica, in ogni caso, è manifestamente infondato poiché la persona offesa ha testimoniato in dibattimento sul riconoscimento fotografico effettuato sei anni prima con esito positivo, ribadendo di essere stata "certa" dell'individuazione anche nel corso dell'esame svoltosi all'udienza del 4 ottobre 2022. Ciò apre l'ingresso all'opzione ermeneutica consolidata che elimina radicalmente un problema di prova riguardo al riconoscimento dell'imputato in casi analoghi. Infatti, l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01). È stato anche chiarito, nella stessa linea ermeneutica, che l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova che alimenta il processo penale, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa (Sez. 1, n. 39406 del 26/09/2025, Rv. 288994 — 01). In ogni caso, se i verbali di individuazione fotografica non possono acquisirsi al dibattimento, neanche per il tramite delle contestazioni, tuttavia, persino l'erronea acquisizione è irrilevante qualora a fondamento della decisione non sia stato posto il verbale fotografico ma la dichiarazione del teste sull'avvenuta 4individuazione fotografica (Sez. 5, n. 57420 del 28/06/2018, Bevilacqua, Rv. 275337 - 01). 2.3. Passando all'obiezione difensiva di inutilizzabilità dell'individuazione fotografica/riconoscimento in udienza del ricorrente, perché inficiati da condizioni viziate in quanto sarebbe stato mostrato alla persona offesa un album da cui era possibile vedere la foto prescelta, siglata con la firma del testimone-vittima, non può che rispondersi valutandone la manifesta infondatezza e la genericità. Ed infatti, all'analogo motivo di appello, i giudici di secondo grado hanno dato ampia risposta, con cui il ricorrente si confronta solo per contestarne assertivamente i contenuti, evocandone l'inesattezza. Si è invece chiarito nella sentenza impugnata che il giudice di primo grado aveva chiesto espressamente al pubblico ministero, prima di esibire alla vittima del reato il fascicolo fotografico durante l'esame dibattimentale, che venissero oscurati eventuali firme attestanti l'individuazione già effettuata nel corso delle indagini preliminari, ricevendone rassicurazione a verbale prima del compimento dell'atto (si richiama in proposito il verbale fonoregistrato dell'udienza del 4 ottobre 2022). Le modalità con le quali l'ocuramento sia avvenuto, che la Corte d'appello prova semplicemente ad ipotizzare (riferendosi alla possibilità che sia stato ripiegato il plico nella parte contenente le firme e sottostante alle fotografie), sono irrilevanti nell'economia dell'accertamento probatorio, a meno di non ritenere la falsità delle considerazioni svolte a verbale circa l'osservanza di corrette modalità di sottoposizione del fascicolo fotografico alla testimone; questione di falsità neppure posta, ovviamente, dalla difesa. In tale contesto, dunque, appare ininfluente e di nessun conto l'obiezione difensiva con cui si denuncia la mera congetturalità del passaggio motivazionale della sentenza di appello dedicato a supporre le modalità con le quali sia stato assicurato il risultato di svolgere con regolarità formale l'attività di individuazione fotografica in udienza. Quanto alle critiche all'attendibilità del risultato di riconoscimento dell'imputato come autore del reato, si tratta di obiezioni destituite di fondamento se si tiene conto della compiutezza e precisione con cui i giudici di merito hanno evidenziato come la persona offesa abbia spiegato che il suo ricordo era chiaro per il tempo, non poco, in cui lo aveva potuto vedere, avendo anche una conversazione con lui, e per le condizioni di fatto in cui lo aveva incontrato: in pieno giorno e con una capacità di descriverne anche i dettagli dell'abbigliamento che fanno propendere per una sua buona soglia di attenzione. Infine, l'obiezione circa la scelta di effigi fotografiche di confronto non aventi caratteristiche somatiche analoghe a quelle del ricorrente è superata dalle stesse considerazioni già ricordate in ordine alla valenza assorbente della dichiarazione 5testimoniale effettuata dalla persona offesa attendibile (cfr. la citata Sez. 1, n. 39406 del 26/09/2025, Rv. 288994 - 01 e, tra le tante conformi, un'altra decisione massimata, Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041 - 019) 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000. P.Q.M. Dichi P.Q.Mc‘iCELLTIRE ESPERTO S9-brina Belmonte 6