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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 dicembre 2023

Cassazione n. 30673/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa de plano in data 11/12/2023, la Corte d'Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 630, lett. c, cod. proc. pen., della sentenza emessa in data 01/03/2022 dal G.i.p. del Tribunale di Milano che aveva applicato (tra gli altri) all'ESPOSITO, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il Pubblico Ministero in relazione ai reati tributari a lui ascritti in concorso, come meglio specificato ai capi da 1) a 37) della rubrica.

2. Ricorre per cassazione l'ESPOSITO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 634 cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale debordato dai compiti di vaglio preliminare dell'istanza a lei affidati, dando luogo ad una illegittima anticipazione del giudizio conclusivo di merito, senza attivare la fase in contraddittorio di cui all'art. 636 cod. proc. pen. e senza alcuna verifica del grado di resistenza del quadro probatorio.

Si censura, in particolare, il mancato apprezzamento della documentazione elencata in ricorso, comprovante il ruolo professionale di commercialista svolto dall'ESPOSITO in relazione ai vari soggetti societari e cooperativi che lo avevano incaricato di attività relative alla contabillità, ai bilanci ecc.

In sostanza, ad avviso della difesa ricorrente, la Corte d'Appello non aveva individuato alcuna delle cause di inammissibilità codificate, effettuando una valutazione autoreferenziale circa l'esito del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nella propria requisitoria, il Procuratore Generale ha richiamato l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria» (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405 - 01).

In tale condivisibile prospettiva si è mossa la Corte d'Appello, pervenuta alla declaratoria di inammissibilità anzitutto rilevando che, nella richiesta di revisione, non erano state adeguatamente precisate le "nuove prove" ritenute idonee all'accoglimento della richiesta medesima, dal momentovlo svolgimento della professione di commercialista da parte dell'ESPOSITO, gestore di un centro di tenuta della contabilità delle società per cui è causa, costituiva circostanza certamente nota al giudicante, in quanto rilevabile dagli atti processuali.

La Corte territoriale ha quindi osservato che - non essendo ovviamente configurabile una "ontologica incompatibilità" tra la gestione della contabilità di una società e l'amministrazione di fatto della stessa - il ricorrente avrebbe dovuto evidenziare "dati realmente contrapponibili" a quelli valorizzati nelle indagini e recepiti dalla sentenza divenuta irrevocabile (ma neppure citati nella richiesta di revisione).

Si tratta di un percorso del tutto immune da criticità deducibili in questa sede, che la difesa non ha confutato con la necessaria specificità, limitandosi a lamentare A la mancata instaurazione del contraddittorio e la mancata considerazione dei documenti prodotti: laddove invece la confutazione delle argomentazioni contenute dell'ordinanza avrebbe dovuto essere ancora più penetrante, considerando che la sentenza in questione ha definito il giudizio ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., con la conseguente necessità di fare applicazione del consolidato principio secondo cui «la revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 cod. proc. pen., sì come applicabile nel patteggiamento» (Sez. 6, n. 5238 del 29/01/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272129 -

01. In senso conforme, cfr. anche Sez. 5, n. 12096 del 20/01/2021, Bersani, Rv. 280759 - 01, citata nel provvedimento impugnato, che ha tra l'altro dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla disciplina, così ricostruita, della revisione delle sentenze di patteggiamento).

3. Deve in definitiva ritenersi che le valutazioni della Corte territoriale si inquadrino perfettamente nell'ipotesi di manifesta infondatezza di cui all'art. 634, comma 1, cod. proc. pen., e sfuggano alle generiche censure del ricorrente.

Da ciò consegue l'inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa de plano in data 11/12/2023, la Corte d'Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 630, lett. c, cod. proc. pen., della sentenza emessa in data 01/03/2022 dal G.i.p. del Tribunale di Milano che aveva applicato (tra gli altri) all'ESPOSITO, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il Pubblico Ministero in relazione ai reati tributari a lui ascritti in concorso, come meglio specificato ai capi da 1) a 37) della rubrica. 2. Ricorre per cassazione l'ESPOSITO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 634 cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale debordato dai compiti di vaglio preliminare dell'istanza a lei affidati, dando luogo ad una illegittima anticipazione del giudizio conclusivo di merito, senza attivare la fase in contraddittorio di cui all'art. 636 cod. proc. pen. e senza alcuna verifica del grado di resistenza del quadro probatorio. Si censura, in particolare, il mancato apprezzamento della documentazione elencata in ricorso, comprovante il ruolo professionale di commercialista svolto dall'ESPOSITO in relazione ai vari soggetti societari e cooperativi che lo avevano incaricato di attività relative alla contabillità, ai bilanci ecc. In sostanza, ad avviso della difesa ricorrente, la Corte d'Appello non aveva individuato alcuna delle cause di inammissibilità codificate, effettuando una valutazione autoreferenziale circa l'esito del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nella propria requisitoria, il Procuratore Generale ha richiamato l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria» (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405 - 01). In tale condivisibile prospettiva si è mossa la Corte d'Appello, pervenuta alla declaratoria di inammissibilità anzitutto rilevando che, nella richiesta di revisione, non erano state adeguatamente precisate le "nuove prove" ritenute idonee all'accoglimento della richiesta medesima, dal momentovlo svolgimento della professione di commercialista da parte dell'ESPOSITO, gestore di un centro di tenuta della contabilità delle società per cui è causa, costituiva circostanza certamente nota al giudicante, in quanto rilevabile dagli atti processuali. La Corte territoriale ha quindi osservato che - non essendo ovviamente configurabile una "ontologica incompatibilità" tra la gestione della contabilità di una società e l'amministrazione di fatto della stessa - il ricorrente avrebbe dovuto evidenziare "dati realmente contrapponibili" a quelli valorizzati nelle indagini e recepiti dalla sentenza divenuta irrevocabile (ma neppure citati nella richiesta di revisione). Si tratta di un percorso del tutto immune da criticità deducibili in questa sede, che la difesa non ha confutato con la necessaria specificità, limitandosi a lamentare A la mancata instaurazione del contraddittorio e la mancata considerazione dei documenti prodotti: laddove invece la confutazione delle argomentazioni contenute dell'ordinanza avrebbe dovuto essere ancora più penetrante, considerando che la sentenza in questione ha definito il giudizio ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., con la conseguente necessità di fare applicazione del consolidato principio secondo cui «la revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 cod. proc. pen., sì come applicabile nel patteggiamento» (Sez. 6, n. 5238 del 29/01/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272129 - 01. In senso conforme, cfr. anche Sez. 5, n. 12096 del 20/01/2021, Bersani, Rv. 280759 - 01, citata nel provvedimento impugnato, che ha tra l'altro dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla disciplina, così ricostruita, della revisione delle sentenze di patteggiamento). 3. Deve in definitiva ritenersi che le valutazioni della Corte territoriale si inquadrino perfettamente nell'ipotesi di manifesta infondatezza di cui all'art. 634, comma 1, cod. proc. pen., e sfuggano alle generiche censure del ricorrente. Da ciò consegue l'inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così
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