CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30987/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad [OSCURATO:PERSONA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE di APPELLO di LECCE. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglirnento, ed in subordine chiedendo escludersi la punibilità per la particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Lecce ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di Brindisi, in data 19/06/201820, aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 642, comma secondo, cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla tardività della querela, all'affermazione di responsabilità ed al complessivo trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché l'azione penale non doveva essere iniziata per tardività della querela. 1. A parere della Corte di appello (pag. 2 della sentenza impugnata), "il carteggio intercorso fra i legali dell'imputato e del presunto danneggiante, nonché con l'assicurazione, evidentemente non permetteva di delineare con certezza l'esistenza di una ipotesi di reato quale quella per cui si procede, essendo la ricostruzione dei fatti affidata esclusivamente alle opposte versioni. Pertanto è ragionevole ritenere che soltanto con la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini in data 23/07/2013 l'assicurazione parte offesa abbia avuto contezza della probabile configurazione del reato di cui all'art. 642 cod. pen., e, quindi, di tutti gli elementi utili per sporgere querela". 2. Diversamente, come documentato dal ricorrente, la Assicurazione persona offesa: - era stata informata in data 19/03/2013 dai CC del fatto che erano in corso indagini nei confronti dell'imputato, a seguito di denuncia sporta dall'assicurato per truffa (i CC avevano anche eseguito un accesso presso gli uffici della compagnia di assicurazioni acquisendo documentazione relativa al sinistro); - aveva ricevuto in data 10/04/2013 dal proprio consulente fiduciario una relazione tecnica riguardante il sinistro, avente esito negativo quanto al suo effettivo verificarsi, ricevendo ulteriore conoscenza dell'ipotesi di reato per la quale già sapeva essere in corso un procedimento a carico dell'Antra (pendente a seguito della denuncia dell'assicurato). 3. La querela presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. soltanto in data 04/10/2013 è, pertanto, tardiva. z La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, perché l'azione penale non doveva essere iniziata per tardività della querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non doveva essere iniziata per tardività d