CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01752/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Asti, in data 17.10.2019, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuna alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati loro rispettivamente in rubrica ascritti. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambe le imputate, con autonomi atti di impugnazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, condannata alla pena di anni 2 mesi 10 di reclusione ed euro 1000,00 di multa, in relazione ai reati di cui ai capi A); B) e C) dell'imputazione, unificati sotto il vincolo della continuazione, nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Asti, lamenta carenza di motivazione con riferimento alla determinazione della pena base per il reato di cui al capo B), che il giudice di primo grado ha operato, fissandola in anni quattro di reclusione ed euro 1200,00 di multa, sulla base di una mera clausola di stile consistente nel semplice richiamo alle modalità della condotta e alla personalità dell'imputata. Sottolinea al riguardo la ricorrente come la corte territoriale, nell'affermare che il giudice di primo grado fissando in anni 4 di reclusione ed euro 1200,00 di multa la pena base per il furto di cui al capo B), si sia attestato su una pena minima per quella detentiva e di poco superiore al minimo per quella pecuniaria, non potendo irrogare una pena inferiore per la ricorrenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, n. 2) e n. 5), c.p., che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 624 bis, c.p., non possono essere valutate prevalenti o equivalenti alle suddette circostanze aggravanti, non ha considerato che la pena base minima doveva individuarsi in anni tre di reclusione, ai sensi del co. 1 dell'art. 624 bis c.p. vigente alla data del commissi delicti ovvero 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], posto che l'attuale elevazione del minimo edittale ad anni quattro deriva dall'entrata in vigore della I. n. 36 del 2019, ed è di conseguenza inapplicabile al fatto de quo, in quanto jus superveniens in pejus. Ha errato, inoltre, la corte territoriale nell'aver ritenuto che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche abbia compensato, in termini di equivalenza, gli effetti della ritenuta recidiva qualificata, in quanto un bilanciamento parziale non appare possibile, dovendole, piuttosto, applicare la relativa riduzione sull'entità della pena base, alla luce del principio affermato dall'art. 624 bis, ultimo comma, c.p. 2.2. L'Artusio, nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Asti, lamenta erronea applicazione della legge e mancanza di motivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputata, alla qualificazione giuridica del fatto, alla concessione delle circostanze e alla congruità della pena. 3. Partendo dalla posizione della Artusio, non può non rilevarsi l'inammissibilità del ricorso da quest'ultima proposto, per l'assoluta genericità dei motivi su cui si fonda, in violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p., che, nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che il relativo atto scritto contenga, a pena di inammissibilità, l'enunciazione specifica, tra l'altro, "dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito anche dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa. Senza tacere che l'appello originariamente proposto dall'imputata verteva esclusivamente sul profilo della pena a quest'ultima irrogata, con la conseguenza che i motivi in punto di responsabilità e di qualificazione giuridica del fatto, in quanto dedotti per la prima volta con il ricorso per cassazione, devono ritenersi inammissibili, ai sensi dell'art. 606, co. 3, c.p.p. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere la ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). 4. Va, invece, rigettato il ricorso presentato nell'interesse della Bianchi, per l'infondatezza dei motivi che lo sorreggono. Preliminarmente va rilevato che, come si evince dall'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] presentato dall'imputata avverso la sentenza di primo grado, la Bianchi aveva dedotto innanzi al giudice di secondo grado (che ha riportato correttamente i relativi motivi di impugnazione: cfr. p. 5 della sentenza oggetto di ricorso), da un lato, "la nullità della sentenza, laddove determina la pena base per il più grave reato (quello di cui al capo B) in misura superiore al minimo edittale in assenza di qualsiasi motivazione delle ragioni che hanno condotto a tale quantificazione, costituendo mera clausola di stile il richiamo alle modalità della condotta e alla personalità"; dall'altro, "la nullità sempre per difetto di motivazione nell'irrogazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione - determinati in mesi 1 e giorni 15 di reclusione ed euro 150 di multa per ciascun reato satellite". Si tratta di un rilievo, parzialmente reiterato nei motivi di ricorso, infondato, posto che alla Bianchi sono stati addebitati i delitti di cui agli artt. 624 bis, 625, co. 1, n. 2) e 5), c.p. (capi A e B) e 624 bis, 61, n. 5), c.p. (capo C). Se, infatti, le date di commissione dei reati in questione sono state individuate pacificamente nell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e nel 23.10.2018, appare evidente come allora fosse vigente la previsione dell'art. 624 bis, co. 3, c.p., come modificato dall'art. 1, co. 6, lett. b), I. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Secondo tale disposizione normativa, nel caso in cui il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'art. 625, c.p., ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'art. 61, c.p., le parole "la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1549", sono state sostituite dalle parole "la pena è della reclusione da quattro a dieci anni" e della multa da euro 927 a euro 2000". Non può, pertanto, condividersi l'assunto difensivo secondo cui la pena base per il reato ritenuto più grave tra le diverse fattispecie unificate sotto il vincolo della continuazione dovesse essere fissata nella misura di anni tre di reclusione, in quanto la ricorrente non tiene conto della modifica normativa intervenuta nei termini innanzi precisati prima della commissione dei reati per cui si procede a suo carico. Immune da vizi, dunque, appare l'affermazione della corte territoriale, secondo cui il giudice di primo grado, "nel fissare in anni 4 di reclusione ed euro 1200 di multa la pena base" per il reato ritenuto più grave, vale a dire il furto di cui al capo B), commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], "si sia già assestato su una pena minima per quella detentiva e di poco superiore al minimo per quella pecuniaria, non potendo irrogare una pena inferiore a quella prevista per la ricorrenza delle indicate aggravanti". Ed invero le circostanze aggravanti di cui si discute, quelle di cui all'art. 625, co. 1, n. 2) e n. 5), c.p., sono sottratte al giudizio di bilanciamento ex art. 69, c.p., rispetto alle circostanze attenuanti generiche, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 624 bis, c.p., inserito dall'art. 1, co. 6, lett. c), I. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, secondo cui "le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti". Vero è che, nel determinare la pena finale da infliggere alla ricorrente, il giudice di primo grado ha riconosciuto in favore della Bianchi le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva reiterata specifica (che costituisce una circostanza aggravante ad effetto speciale, soggetta al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti: cfr., da ultima, Cass., Sez. U., n. 3585 del 24/09/2020, Rv. 280262), in tal modo rendendo le circostanze in questione irrilevanti ai fini della determinazione della entità della pena-base prevista per il furto aggravato di cui al capo B) in termini più favorevoli all'imputata. Si tratta, tuttavia, di una decisione corretta, che ha ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, che in un recente arresto hanno affermato il principio secondo cui le circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69, c.p., che con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto, devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato da circostanza "privilegiata" se non ricorresse alcuna di dette circostanze (cfr. Cass., Sez. U. n. 42414 del 29/04/2021). Va, infine, ribadito il constante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittali rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, qualora il giudice abbia adempiuto all'obbligo di motivazione, il quale, però, si attenua nel caso in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor di più, nel caso in cui, come quello in esame, la pena sia applicata in misura prossima al minimo o coincidente con il minimo, in tal caso bastando anche il richiamo a criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., tanto più se si consideri che l'applicazione del minimo edittale non è correlata a un diritto assoluto dell'imputato. (cfr. Cass., sez. IV, 25/09/2007, n. 44766, G.). Pertanto non è nemmeno necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta, in una fascia medio- bassa rispetto alla pena edittale (cfr. Cass., Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464; Cass., sez. IV, 14/07/2010, n. 36358, T.V.; Cass., sez. IV, 05/11/2009, n. 6687, C. e altro; Cass., sez. III, 08/10/2009, n. 42314, E.).Principi riaffermati anche più di recente, evidenziandosi come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientri nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133, c.p., con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Cass., Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). Al rigetto del ricorso della Bianchi, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616, c.p.p. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali