CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 49419/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e del vizio di motivazione - sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, in cui si contesta la ritenuta sussistenza dei due precedenti specifici che, seppure riscontrata, non inciderebbe sulla motivazione nel suo complesso. Nella quale, al pari di quella della sentenza di primo grado, si fa comunque riferimento alle venti condanne per reati contro il patrimonio a riprova dell'abitualità della condotta criminosa e, quindi, della pericolosità dell'agente, oltre che, comunque, alle gravi modalità della azione criminosa, avendo, invero, esibito l'imputato la patente revocata mai restituita all'autorità amministrativa e, così, dimostrato una volontà elusiva rispetto agli accertamenti dell'autorità preposta al controllo della circolazione stradale. Rilevato, pertanto, che il ricorso - che non si confronta col resto della motivazione, limitandosi a contestare il solo riferimento ai due precedenti specifici - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.