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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08296/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Prato 02/05/11978 avverso la sentenza n. 2/2022 della Corte di appello di Firenze del 27/01/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Firenze ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria belga, consegna richiesta in forza di mandato di arresto europeo processuale emesso in data 11 gennaio 2022 dal Giudice istruttore del Tribunale di prima istanza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere volta alla commissione di frodi informatiche e riciclaggio di proventi di reato, puniti ai sensi degli artt. 66, 324-bis, 504-quater e 505, commi 2 e 3 del Codice penale belga e commessi a [OSCURATO:PERSONA] e altrove dal 1 marzo 2020 in avanti.

In particolare, la stessa è accusata di avere fatto parte di detta associazione insieme al compagno [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino come altri componenti del sodalizio, nonché di avere perpetrato in danno di utenti telefonici belgi e tedeschi frodi informatiche cd. smishing che, inducendo gli interessati a fornire gli estremi dei propri conti correnti bancari, hanno consentito agli associati di accumulare proventi illeciti per circa 2 milioni di euro e alla Buffini personalmente 40.000,00 euro.

Tanto premesso, la Corte territoriale ha rilevato l'assenza di motivi di rifiuto obbligatorio alla consegna di cui all'art. 18 legge n. 69 del 2005, mentre con riferimento ai motivi di rifiuto facoltativi e in particolare a quello di cui all'art. 18- bis, lett. a) ha ritenuto che, sebbene parte delle condotte sia stata commessa nel territorio nazionale, nessun procedimento risulta pendente in Italia per gli stessi fatti, mentre sussiste un interesse prevalente dello Stato richiedente che ha documentato un avanzato sviluppo delle indagini, articolato attraverso l'acquisizione di significativi elementi di indagine e di prova.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la persona richiesta in consegna che, con un unico ed articolato motivo di censura, deduce violazione di legge, sostenendo che la Corte di appello ha erroneamente argomentato la decisione di accogliere la richiesta dell'autorità giudiziaria belga in base alla lett. b) dell'attuale art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, il quale fa riferimento alla sussistenza per gli stessi fatti oggetto del mandato europeo di un procedimento penale in Italia, mentre nel caso in esame si verte nell'ipotesi di cui alla lett. a) concernente la diversa situazione in cui la Corte di merito chiamata a disporre la consegna si renda conto che la giurisdizione spetta in astratto all'Italia, che ben potrebbe procedere nell'ottica della cooperazione internazionale, previa acquisizione della relativa documentazione presso lo Stato richiedente.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Diversamente dall'assunto difensivo, la Corte territoriale ha debitamente dato conto del fatto che, come del resto espressamente indicato nello stesso mandato europeo, una parte delle condotte ascritte all'associazione criminale di cui la ricorrente è accusata di far parte è stata commessa in territorio nazionale.

Ciò nondimeno, ritenendo di disporre la consegna, la Corte di merito ha mostrato di fare corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, puntualmente indicata nella stessa decisione impugnata, secondo cui la valutazione che le spetta si ricollega alla sussistenza di una situazione oggettiva denotante un interesse, non solo potenziale, bensì effettivo dello Stato ad affermare la propria giurisdizione (Sez. 6, n. 21066 del 09/07/2020, Ruffini, non mass.; Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, M., Rv. 278197; Sez. 6, del 13/06/2018 n. 27992, H., Rv. 273544) e che tale interesse trova espressione nella pendenza, quanto meno a livello investigativo, sul territorio nazionale di un procedimento penale per lo stesso fatto costituente oggetto del mandato di arresto europeo (Sez.

6. n. 46641 del 20/12/2021, Parrinello, Rv. 282393; Sez. 6 n. 2959/20 cit.; Sez. 6, n. 15866 del 04/04/2018, Spasiano, Rv. 272912), condizione insussistente nel caso in esame.

Per confutare la correttezza di tale statuizione, la ricorrente allega argomenti volti a dimostrare la sussistenza della giurisdizione italiana in ordine ad alcuni reati (associazione per delinquere e frode informatica) per cui sta procedendo l'autorità giudiziaria belga, omettendo, tuttavia, di considerare il punto nodale della questione, consistente nel fatto che quello di cui all'art. 18-bis lett. a)

I. n. 69 del 2005 costituisce motivo di rifiuto facoltativo già per effetto delle modifiche alla disciplina base apportate dalla legge 117 del 4 ottobre 2019, volte ad impedire la duplicazione di procedimenti per lo stesso fatto nell'ambito dello 1/ spazio giudiziario europeo, impedendo l'insorgenza di un conflitto di giurisdizione tra i due Stati in base al meccanismo disciplinato dalla decisione quadro 2009/948/GAI e dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29 nonché ad evitare una violazione del principio del ne bis in idem sancito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

La motivazione congrua e conforme tanto alle finalità del dettato normativo quanto agli orientamenti interpretativi espressi sul punto da questa Corte di cassazione non lascia, dunque, margine alcuno per ritenere fondate le doglianze difensive.2.

Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

Così deciso, 1'8 marzo 2022 Il consiglier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Prato 02/05/11978 avverso la sentenza n. 2/2022 della Corte di appello di Firenze del 27/01/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Firenze ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria belga, consegna richiesta in forza di mandato di arresto europeo processuale emesso in data 11 gennaio 2022 dal Giudice istruttore del Tribunale di prima istanza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere volta alla commissione di frodi informatiche e riciclaggio di proventi di reato, puniti ai sensi degli artt. 66, 324-bis, 504-quater e 505, commi 2 e 3 del Codice penale belga e commessi a [OSCURATO:PERSONA] e altrove dal 1 marzo 2020 in avanti. In particolare, la stessa è accusata di avere fatto parte di detta associazione insieme al compagno [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino come altri componenti del sodalizio, nonché di avere perpetrato in danno di utenti telefonici belgi e tedeschi frodi informatiche cd. smishing che, inducendo gli interessati a fornire gli estremi dei propri conti correnti bancari, hanno consentito agli associati di accumulare proventi illeciti per circa 2 milioni di euro e alla Buffini personalmente 40.000,00 euro. Tanto premesso, la Corte territoriale ha rilevato l'assenza di motivi di rifiuto obbligatorio alla consegna di cui all'art. 18 legge n. 69 del 2005, mentre con riferimento ai motivi di rifiuto facoltativi e in particolare a quello di cui all'art. 18- bis, lett. a) ha ritenuto che, sebbene parte delle condotte sia stata commessa nel territorio nazionale, nessun procedimento risulta pendente in Italia per gli stessi fatti, mentre sussiste un interesse prevalente dello Stato richiedente che ha documentato un avanzato sviluppo delle indagini, articolato attraverso l'acquisizione di significativi elementi di indagine e di prova. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la persona richiesta in consegna che, con un unico ed articolato motivo di censura, deduce violazione di legge, sostenendo che la Corte di appello ha erroneamente argomentato la decisione di accogliere la richiesta dell'autorità giudiziaria belga in base alla lett. b) dell'attuale art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, il quale fa riferimento alla sussistenza per gli stessi fatti oggetto del mandato europeo di un procedimento penale in Italia, mentre nel caso in esame si verte nell'ipotesi di cui alla lett. a) concernente la diversa situazione in cui la Corte di merito chiamata a disporre la consegna si renda conto che la giurisdizione spetta in astratto all'Italia, che ben potrebbe procedere nell'ottica della cooperazione internazionale, previa acquisizione della relativa documentazione presso lo Stato richiedente.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. Diversamente dall'assunto difensivo, la Corte territoriale ha debitamente dato conto del fatto che, come del resto espressamente indicato nello stesso mandato europeo, una parte delle condotte ascritte all'associazione criminale di cui la ricorrente è accusata di far parte è stata commessa in territorio nazionale. Ciò nondimeno, ritenendo di disporre la consegna, la Corte di merito ha mostrato di fare corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, puntualmente indicata nella stessa decisione impugnata, secondo cui la valutazione che le spetta si ricollega alla sussistenza di una situazione oggettiva denotante un interesse, non solo potenziale, bensì effettivo dello Stato ad affermare la propria giurisdizione (Sez. 6, n. 21066 del 09/07/2020, Ruffini, non mass.; Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, M., Rv. 278197; Sez. 6, del 13/06/2018 n. 27992, H., Rv. 273544) e che tale interesse trova espressione nella pendenza, quanto meno a livello investigativo, sul territorio nazionale di un procedimento penale per lo stesso fatto costituente oggetto del mandato di arresto europeo (Sez. 6. n. 46641 del 20/12/2021, Parrinello, Rv. 282393; Sez. 6 n. 2959/20 cit.; Sez. 6, n. 15866 del 04/04/2018, Spasiano, Rv. 272912), condizione insussistente nel caso in esame. Per confutare la correttezza di tale statuizione, la ricorrente allega argomenti volti a dimostrare la sussistenza della giurisdizione italiana in ordine ad alcuni reati (associazione per delinquere e frode informatica) per cui sta procedendo l'autorità giudiziaria belga, omettendo, tuttavia, di considerare il punto nodale della questione, consistente nel fatto che quello di cui all'art. 18-bis lett. a) I. n. 69 del 2005 costituisce motivo di rifiuto facoltativo già per effetto delle modifiche alla disciplina base apportate dalla legge 117 del 4 ottobre 2019, volte ad impedire la duplicazione di procedimenti per lo stesso fatto nell'ambito dello 1/ spazio giudiziario europeo, impedendo l'insorgenza di un conflitto di giurisdizione tra i due Stati in base al meccanismo disciplinato dalla decisione quadro 2009/948/GAI e dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29 nonché ad evitare una violazione del principio del ne bis in idem sancito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La motivazione congrua e conforme tanto alle finalità del dettato normativo quanto agli orientamenti interpretativi espressi sul punto da questa Corte di cassazione non lascia, dunque, margine alcuno per ritenere fondate le doglianze difensive.2. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso, 1'8 marzo 2022 Il consiglier
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