CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44468/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 30 marzo 2022 la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Brindisi in data 17 novembre 2015 che aveva ritenuto MUOLO Paolo colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/1990. 2. Considerato che il primo motivo, relativo alla qualificazione della fattispecie nell'alveo dell'uso personale, è costituto da mere doglianze in punto di fatto, in quanto nel caso di specie la Corte territoriale ha evidenziato che l'uso personale deve essere escluso in ragione del considerevole quantitativo di sostanza rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, nonché delle modalità di confezionamento della sostanza e del rinvenimento di strumenti idonei alla preparazione delle dosi. 3. Ritenuto che il secondo motivo, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, attiene al trattamento sanzionatorio benché lo stesso risulti sorretto da idonea e non illogica motivazione, atteso che il giudice di merito ha escluso il beneficio in ragione di un precedente penale dell'imputato e dell'atteggiamento solo apparentemente collaborativo di quest'ultimo. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05-