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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 dicembre 2020

Cassazione n. 42698/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di RIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 14 dicembre 2020 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti, quale giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 12 maggio 2017 e 9 otto-bre 2019, dalla Corte di appello di Napoli, in data 19 aprile 2017, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nord, in data 10 settembre 2018, dal Tribunale di Napoli e, in data 31 gennaio 2019, dalla Corte di appello di Roma, determinando la pena del reato continuato in anni sedici e mesi sei di reclusione ed C 3.800 di multa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla commisurazione della pena.

Con l'unico motivo vengono denunciati violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e difetto di motivazione della quantificazione della pena. • Il giudice dell'esecuzione non aveva specificato i singoli aumenti di pena e con riguardo al reato giudicato con sentenza in data 19 aprile 2017 del Giudice, per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nord era stato applicato un aumento decisamente superiore a quello • praticato al coimputato [OSCURATO:PERSONA] e senza scindere le porzioni di aumento per ciascun reato della continuazione interna.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è generico e, in parte, manifestamente infondato e ne va perciò dichiarata la inammissibilità.

L'ordinanza impugnata, nel determinare la pena del reato continuato, ha individuato la pena base in anni otto e mesi sei di reclusione ed C 2.500 di multa, pari alla pena inflitta con la sentenza di condanna più grave (Corte di appello di Napoli 12 maggio 2017), come prescrive l'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.; gli aumenti di pena sono stati quindi commisurati specificamente, indicando ciascun aumento in relazione ai reati delle ulteriori sentenze di condanna.

Il ricorso denuncia che la commisurazione degli aumenti di pena sarebbe stata operata con riguardo a ciascuna condanna, senza specificare gli aumenti di pena con riferimento a ciascun reato già unificato, nel giudizio di cognizione, nella così detta continuazione interna.

La censura viene precisata solo con riguardo ai reati giudicati dalla sentenza pronunciata, in data 9.10.2019, dalla Corte di appello di Napoli, ma, sul punto, la doglianza non si confronta con il passaggio motivazionale dell'ordinanza che dà atto che la sentenza aveva già riconosciuto la continuazione interna e che la commisurazione aveva tenuto conto della spiccata capacità a delinquere del condannato.

Il ricorso poi propone una censura motivazionale in relazione alla quantificazione dell'aumento di pena relativo ai reati giudicati dalla sentenza pronunciata, in data 19 aprile 2017, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nord deducendo che sarebbe stato eccessivo e non proporzionato rispetto a quanto operato, nella cognizione, nei confronti di co- imputato.

La doglianza è manifestamente infondata, in quanto il raffronto fra diverse quantificazioni può essere significativo di dis-eguaglianza e quindi di manifesta illogicità della motivazione solo se relativo a posizioni sovrapponibili, come avviene qualora allo stesso imputato-condannato vengano operati diversi aumenti di pena per reati omogenei.

Nel caso in esame, invece, viene valorizzata una disparità di trattamento tra due co-imputati, tra i quali non viene nemmeno prospettata una identità di posizione giuridica.

Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di RIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 14 dicembre 2020 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti, quale giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 12 maggio 2017 e 9 otto-bre 2019, dalla Corte di appello di Napoli, in data 19 aprile 2017, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nord, in data 10 settembre 2018, dal Tribunale di Napoli e, in data 31 gennaio 2019, dalla Corte di appello di Roma, determinando la pena del reato continuato in anni sedici e mesi sei di reclusione ed C 3.800 di multa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla commisurazione della pena. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e difetto di motivazione della quantificazione della pena. • Il giudice dell'esecuzione non aveva specificato i singoli aumenti di pena e con riguardo al reato giudicato con sentenza in data 19 aprile 2017 del Giudice, per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nord era stato applicato un aumento decisamente superiore a quello • praticato al coimputato [OSCURATO:PERSONA] e senza scindere le porzioni di aumento per ciascun reato della continuazione interna. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è generico e, in parte, manifestamente infondato e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. L'ordinanza impugnata, nel determinare la pena del reato continuato, ha individuato la pena base in anni otto e mesi sei di reclusione ed C 2.500 di multa, pari alla pena inflitta con la sentenza di condanna più grave (Corte di appello di Napoli 12 maggio 2017), come prescrive l'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.; gli aumenti di pena sono stati quindi commisurati specificamente, indicando ciascun aumento in relazione ai reati delle ulteriori sentenze di condanna. Il ricorso denuncia che la commisurazione degli aumenti di pena sarebbe stata operata con riguardo a ciascuna condanna, senza specificare gli aumenti di pena con riferimento a ciascun reato già unificato, nel giudizio di cognizione, nella così detta continuazione interna. La censura viene precisata solo con riguardo ai reati giudicati dalla sentenza pronunciata, in data 9.10.2019, dalla Corte di appello di Napoli, ma, sul punto, la doglianza non si confronta con il passaggio motivazionale dell'ordinanza che dà atto che la sentenza aveva già riconosciuto la continuazione interna e che la commisurazione aveva tenuto conto della spiccata capacità a delinquere del condannato. Il ricorso poi propone una censura motivazionale in relazione alla quantificazione dell'aumento di pena relativo ai reati giudicati dalla sentenza pronunciata, in data 19 aprile 2017, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nord deducendo che sarebbe stato eccessivo e non proporzionato rispetto a quanto operato, nella cognizione, nei confronti di co- imputato. La doglianza è manifestamente infondata, in quanto il raffronto fra diverse quantificazioni può essere significativo di dis-eguaglianza e quindi di manifesta illogicità della motivazione solo se relativo a posizioni sovrapponibili, come avviene qualora allo stesso imputato-condannato vengano operati diversi aumenti di pena per reati omogenei. Nel caso in esame, invece, viene valorizzata una disparità di trattamento tra due co-imputati, tra i quali non viene nemmeno prospettata una identità di posizione giuridica. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 luglio
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