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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 dicembre 2021

Cassazione n. 09676/2022

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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 8/09/2021 del Tribunale di Salerno, sezione per il riesame Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Salerno, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della precedente ordinanza da parte della Seconda sezione penale della Corte di Cassazione, ha accolto parzialmente la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, e, per l'effetto, ha sostituito la misura cautelare degli arresti dorniciliari con quella dell'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria, misura già in esecuzione in applicazione nell'ordinanza resa dal Tribunale di Salerno il 10 giugno 2021.

A Saracino è stata applicata la misura cautelare in quanto indagato per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti quali l'esercizio abusivo dell'attività di mediatore creditizio, funzionale alla commissione di truffe ai danni della banca di Sassari, erogante prestiti personali, nonché dei successivi riciclaggi dei proventi illeciti.

La Corte di Cassazione, nell'annullare l'ordinanza del riesame di Salerno del 26 novembre 2020, ha ravvisato il vizio di motivazione in relazione alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, posto che il provvedimento impugnato non aveva risposto alle doglianze difensive circa il fatto che Saracino era persona incensurata che continuava a svolgere il lavoro di direttore di filiale senza alcun tipo di segnalazione dal 2017 ad oggi.

2. Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione Saracino, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla illogicità e contraddittorietà di quanto sostenuto in merito alla situazione di concreto e attuale pericolo.

La motivazione del Tribunale del riesame non si adegua al provvedimento emesso dalla Corte di Cassazione, restando disatteso dal Collegio della cautela il dato oggettivo, in favor rei, del decorso temporale di tre anni di condotta esemplare dell'imputato.

Il giudice reitera la stessa motivazione del primo provvedimento ancorandola, ancora una volta, al dato della condotta dell'imputato, alle sue funzioni di bancario, alla abitualità delle condotte, alla sussistenza dei reati fine di truffa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose e che ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785; Sez. 3, sentenza n. 3661 del 17/12/2013, Tripicchio,Rv. 258053).

Non si tratta, quindi, di fare esclusivo riferimento alla gravità del titolo di reato per cui si procede, ma di valutare tale contestazione alla luce del comportamento illecito tenuto e degli elementi negativi di attualità acquisiti, specificatamente rivelatori di allarme sociale e del concreto rischio di recidiva.

Il Tribunale, quindi, risulta avere fatto corretta applicazione della norma processuale censurata, avendo sottolineato, con l'ordinanza emessa a seguito di annullamento con rinvio, che non possono non valorizzarsi, nonostante la incensuratezza del prevenuto, le allarmanti modalità della condotta posta in essere dal Saracino, tutt'altro che occasionale e sporadica, ma, piuttosto, perdurante e continuativa, organizzata in ogni minimo dettaglio e funzionale ad approfittare di terzi ignari o conniventi, onde perseguire illeciti penali sul piano professionale.

L'ordinanza impugnata sottolinea ancora che Saracino si è reso autore, al di là della contestazione associativa, di ben quarantasei truffe perpetrate sistematicamente con continuità dal mese di gennaio 2017 al mese di giugno 2017 che, sebbene non costituiscano titolo cautelare, sono sicuramente sintomatiche della pericolosità del prevenuto il quale ha costituito e messo in piedi un'associazione per delinquere approfittando della sua posizione e collocazione lavorativa, ovvero di quelle stesse funzioni che ancora oggi, seppure in sedi diverse, continua a rivestire.

3. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 17 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 8/09/2021 del Tribunale di Salerno, sezione per il riesame Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Salerno, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della precedente ordinanza da parte della Seconda sezione penale della Corte di Cassazione, ha accolto parzialmente la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, e, per l'effetto, ha sostituito la misura cautelare degli arresti dorniciliari con quella dell'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria, misura già in esecuzione in applicazione nell'ordinanza resa dal Tribunale di Salerno il 10 giugno 2021. A Saracino è stata applicata la misura cautelare in quanto indagato per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti quali l'esercizio abusivo dell'attività di mediatore creditizio, funzionale alla commissione di truffe ai danni della banca di Sassari, erogante prestiti personali, nonché dei successivi riciclaggi dei proventi illeciti. La Corte di Cassazione, nell'annullare l'ordinanza del riesame di Salerno del 26 novembre 2020, ha ravvisato il vizio di motivazione in relazione alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, posto che il provvedimento impugnato non aveva risposto alle doglianze difensive circa il fatto che Saracino era persona incensurata che continuava a svolgere il lavoro di direttore di filiale senza alcun tipo di segnalazione dal 2017 ad oggi. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione Saracino, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla illogicità e contraddittorietà di quanto sostenuto in merito alla situazione di concreto e attuale pericolo. La motivazione del Tribunale del riesame non si adegua al provvedimento emesso dalla Corte di Cassazione, restando disatteso dal Collegio della cautela il dato oggettivo, in favor rei, del decorso temporale di tre anni di condotta esemplare dell'imputato. Il giudice reitera la stessa motivazione del primo provvedimento ancorandola, ancora una volta, al dato della condotta dell'imputato, alle sue funzioni di bancario, alla abitualità delle condotte, alla sussistenza dei reati fine di truffa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose e che ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785; Sez. 3, sentenza n. 3661 del 17/12/2013, Tripicchio,Rv. 258053). Non si tratta, quindi, di fare esclusivo riferimento alla gravità del titolo di reato per cui si procede, ma di valutare tale contestazione alla luce del comportamento illecito tenuto e degli elementi negativi di attualità acquisiti, specificatamente rivelatori di allarme sociale e del concreto rischio di recidiva. Il Tribunale, quindi, risulta avere fatto corretta applicazione della norma processuale censurata, avendo sottolineato, con l'ordinanza emessa a seguito di annullamento con rinvio, che non possono non valorizzarsi, nonostante la incensuratezza del prevenuto, le allarmanti modalità della condotta posta in essere dal Saracino, tutt'altro che occasionale e sporadica, ma, piuttosto, perdurante e continuativa, organizzata in ogni minimo dettaglio e funzionale ad approfittare di terzi ignari o conniventi, onde perseguire illeciti penali sul piano professionale. L'ordinanza impugnata sottolinea ancora che Saracino si è reso autore, al di là della contestazione associativa, di ben quarantasei truffe perpetrate sistematicamente con continuità dal mese di gennaio 2017 al mese di giugno 2017 che, sebbene non costituiscano titolo cautelare, sono sicuramente sintomatiche della pericolosità del prevenuto il quale ha costituito e messo in piedi un'associazione per delinquere approfittando della sua posizione e collocazione lavorativa, ovvero di quelle stesse funzioni che ancora oggi, seppure in sedi diverse, continua a rivestire. 3. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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