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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27958/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] di Siena, s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 67 -ricorrente- Contro [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via cardinale Garampi,195 –controricorrente– Verso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 289/2020 del 12.11.2019, RG 1468/2015, pubblicatail 20.1.2020, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 .7 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: conto corrente ripetizione di indebito Prescrizione [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione la società [OSCURATO:SOCIETA] citava in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] del Paschi di Siena perché il Tribunale, sulpresupposto di un rapporto di aperturadi credito (contratto di c/c n. 21711 A 51) con affidamento mediante scopertura intrattenuto con l'istituto di credito,dichiarasse "la nullità della clausola delle condizioni generali di contratto concernente gli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate e la conseguente inefficacia degli addebiti degli interessi ultralegali; la nullità della clausola delle condizioni generali di contratto relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi; la nullità degli addebiti per commissioni di massimo scoperto trimestrale perché non pattuite; perché fosse accertato l'esattodare-avere tra le parti; perchè l a convenuta fosse condannata alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse; oltre interessi legali creditori e maggior danno.

Costituendosi in giudizio la Bancaeccepiva la prescrizione dell'azione restitutoria, contestava le domande avversarie e concludeva per il rigetto dell'appello.

Il Tribunale, rigettando l'eccezione di prescrizione per l'effetto interruttivo attribuito alla comunicazione della [OSCURATO:SOCIETA]. datata 20.11.2000 con cui la società invitava la BNA - (istituto con cui originariamente era sorto il rapporto, poi confluito nella [OSCURATO:PERSONA] veneta S.p.A. a sua volta assorbita dalla [OSCURATO:PERSONA] del Paschi di Siena) a ricalcolare tutte le competenze dall'inizio del rapporto sino all'estinzione del conto corrente, accoglieva la domanda e condannava la Banca alla restituzione in favore dell'attrice della somma di € 151,510 oltre interessi legali ex art, 1284 c.c., somma determinata sulla base di una CTU disposta in corso di causa. [OSCURATO:PERSONA] di Siena, s.p.a.ha prodotto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Bologna che con la sentenza impugnata ha rigettato l’appello.Per quanto qui di interesse la Corte ha deciso che: a)La comunicazione interruttiva della prescrizione inviata alla BNA era efficace anche nei confronti dell’attuale ricorrente che era subentrata in tutti i rapporti giuridici a seguito della fusione per incorporazione. b) la Banca era tenuta a provare la natura solutoria dei singoli versamenti nonostante che il conto corrente fosse assistito da apertura di credito, sicchè la prescrizione era decorrente dalla chiusura del conto, secondo quanto ripetutamente stabilito da questa Corte di legittimità. c) che la richiesta di ricalcolo aveva efficacia interruttiva anche per l’anatocismo, interessi ultralegali, commissione massimo scoperto, essendo sufficiente una dichiarazione implicita o esplicita che manifesti puramente e semplicemente l’intenzione di esercitare il diritto spettante al correntista. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso per cassazione condue motiv i ed anche memoria . [OSCURATO:SOCIETA].,ha presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduce: 1.Con il primo motivo: Art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c.: in relazione al rigetto dell'eccezione di prescrizione, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, comma 2 , 2033 e 2935 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.

La Corte d'Appello di Bologna ha erroneamente ritenuto il rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, e conseguentemente ha affermato che spettava all'istituto di credito allegare e provare le rimesse aventi natura solutoria; ha invertito l'onere della prova circa l'esistenza di un'apertura di credito in conto corrente ed avrebbe dovuto accertare l'assenza di aperture di credito in conto corrente e conseguentemente la natura solutoria di tutte le rimesse oggetto di domanda diripetizione.1.1 La censura è fondata nei limiti di cui in motivazione .

Sull’esistenza dell’apertura di credito è stato svoltoun accertamento di fatto,ancorché sinteticamente esposto (quinto capoverso di p. 5) insindacabile in sede di giudizio di legittimità., la qualificazione del motivo come vizio diviolazione di legge, non ne esclude il contenuto meramente valutativo delle prove.Peraltro , la censura non precisa quando nel giudizio di secondo grado è stato dalla ricorrente post a in discussione l’esistenza dell’apertura di credito, fondando la contestazione sui documenti indicati in censura.

Ferma questa premessa,la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che i n tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito convenuto in giudizio, in reazione alla proposizione dell’eccezione di prescrizione da opporre al correntista attore per l’indebito dovuto ad importi non dovuti nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass., S.U., n. 15895/2019 ; Cass., n. 9141/2020 ; Cass., n. 19812/2022; Cass., n. 21225/2022).

E’ vero che n el contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, ove il cliente agisca nei confronti della banca per la ripetizione d'importi relativi ad interessi non dovuti, è necessario distinguere i versamenti ripristinatori della provvista, operati nel limite dell'affidamento concesso al cliente, da quelli solutori, ovvero effettuati oltre tale limite ai finidella decorrenza della prescrizione decennale dell'azione rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli versamenti ma aifini della valida proposizione dell'eccezione non è necessario che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte, né il relativo "dies a quo", emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti-conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice 5 che deve decidere la questione.[OSCURATO:PERSONA], pertanto , si può limitare a sollevare l’eccezione di prescrizione senza l’individuazione delle rimesse solutorie mentre spetta al giudice accertare, anche tramite CTU, quali siano le rimesse solutorie e quali quelle ripristinatorie al fine di verificare se quelle solutorie abbiano estinto le competenze addebitate sul conto nel periodo prescritto con effetto estintivo dell’azione per l’intervenuta prescrizione (Cass., n. 18144/2018).

Entro questi limiti la censura è fondata perché l’esibizione degli estratti conto consente di verificare la natura delle rimesse effettuate dal correntista e la loro diversa natura ai fini della diversa decorrenza dei termini di prescrizione,anche avvalendosi di apposita CTU.

2. Con il secondo motivo: Art. 360, comma 1 , n. 3 , c.p.c.: in relazione alla decorrenza della prescrizione e all'interruzione del termine, violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2943, comma4, c.c., 2697, 1219 c.c., degli artt. 113, 115, 116 c.p.c.

In merito alla domanda di ripetizione riferita agli interessi ultralegali, alle commissioni, alle spese, alle valute, la Corte d'Appello avrebbe dovuto accertare l'inefficacia interruttiva della lettera di richiesta di ricalcolo delle competenze del 20.11.2000, poiché quest'ultima era limitata alla sola eliminazione della capitalizzazione trimestrale. 2.1 Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo limitatamente alprofilo enunciato. 3.Per quanto esposto , il primo motivo del ricorso va accoltonei limiti di cui in motivazione , assorbito il secondo.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, nei limiti di cui in motivazione, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Bologna, in di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] di Siena, s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 67 -ricorrente- Contro [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via cardinale Garampi,195 –controricorrente– Verso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 289/2020 del 12.11.2019, RG 1468/2015, pubblicatail 20.1.2020, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 .7 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: conto corrente ripetizione di indebito Prescrizione [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione la società [OSCURATO:SOCIETA] citava in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] del Paschi di Siena perché il Tribunale, sulpresupposto di un rapporto di aperturadi credito (contratto di c/c n. 21711 A 51) con affidamento mediante scopertura intrattenuto con l'istituto di credito,dichiarasse "la nullità della clausola delle condizioni generali di contratto concernente gli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate e la conseguente inefficacia degli addebiti degli interessi ultralegali; la nullità della clausola delle condizioni generali di contratto relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi; la nullità degli addebiti per commissioni di massimo scoperto trimestrale perché non pattuite; perché fosse accertato l'esattodare-avere tra le parti; perchè l a convenuta fosse condannata alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse; oltre interessi legali creditori e maggior danno. Costituendosi in giudizio la Bancaeccepiva la prescrizione dell'azione restitutoria, contestava le domande avversarie e concludeva per il rigetto dell'appello. Il Tribunale, rigettando l'eccezione di prescrizione per l'effetto interruttivo attribuito alla comunicazione della [OSCURATO:SOCIETA]. datata 20.11.2000 con cui la società invitava la BNA - (istituto con cui originariamente era sorto il rapporto, poi confluito nella [OSCURATO:PERSONA] veneta S.p.A. a sua volta assorbita dalla [OSCURATO:PERSONA] del Paschi di Siena) a ricalcolare tutte le competenze dall'inizio del rapporto sino all'estinzione del conto corrente, accoglieva la domanda e condannava la Banca alla restituzione in favore dell'attrice della somma di € 151,510 oltre interessi legali ex art, 1284 c.c., somma determinata sulla base di una CTU disposta in corso di causa. [OSCURATO:PERSONA] di Siena, s.p.a.ha prodotto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Bologna che con la sentenza impugnata ha rigettato l’appello.Per quanto qui di interesse la Corte ha deciso che: a)La comunicazione interruttiva della prescrizione inviata alla BNA era efficace anche nei confronti dell’attuale ricorrente che era subentrata in tutti i rapporti giuridici a seguito della fusione per incorporazione. b) la Banca era tenuta a provare la natura solutoria dei singoli versamenti nonostante che il conto corrente fosse assistito da apertura di credito, sicchè la prescrizione era decorrente dalla chiusura del conto, secondo quanto ripetutamente stabilito da questa Corte di legittimità. c) che la richiesta di ricalcolo aveva efficacia interruttiva anche per l’anatocismo, interessi ultralegali, commissione massimo scoperto, essendo sufficiente una dichiarazione implicita o esplicita che manifesti puramente e semplicemente l’intenzione di esercitare il diritto spettante al correntista. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso per cassazione condue motiv i ed anche memoria . [OSCURATO:SOCIETA].,ha presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduce: 1.Con il primo motivo: Art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c.: in relazione al rigetto dell'eccezione di prescrizione, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, comma 2 , 2033 e 2935 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. La Corte d'Appello di Bologna ha erroneamente ritenuto il rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, e conseguentemente ha affermato che spettava all'istituto di credito allegare e provare le rimesse aventi natura solutoria; ha invertito l'onere della prova circa l'esistenza di un'apertura di credito in conto corrente ed avrebbe dovuto accertare l'assenza di aperture di credito in conto corrente e conseguentemente la natura solutoria di tutte le rimesse oggetto di domanda diripetizione.1.1 La censura è fondata nei limiti di cui in motivazione . Sull’esistenza dell’apertura di credito è stato svoltoun accertamento di fatto,ancorché sinteticamente esposto (quinto capoverso di p. 5) insindacabile in sede di giudizio di legittimità., la qualificazione del motivo come vizio diviolazione di legge, non ne esclude il contenuto meramente valutativo delle prove.Peraltro , la censura non precisa quando nel giudizio di secondo grado è stato dalla ricorrente post a in discussione l’esistenza dell’apertura di credito, fondando la contestazione sui documenti indicati in censura. Ferma questa premessa,la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che i n tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito convenuto in giudizio, in reazione alla proposizione dell’eccezione di prescrizione da opporre al correntista attore per l’indebito dovuto ad importi non dovuti nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass., S.U., n. 15895/2019 ; Cass., n. 9141/2020 ; Cass., n. 19812/2022; Cass., n. 21225/2022). E’ vero che n el contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, ove il cliente agisca nei confronti della banca per la ripetizione d'importi relativi ad interessi non dovuti, è necessario distinguere i versamenti ripristinatori della provvista, operati nel limite dell'affidamento concesso al cliente, da quelli solutori, ovvero effettuati oltre tale limite ai finidella decorrenza della prescrizione decennale dell'azione rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli versamenti ma aifini della valida proposizione dell'eccezione non è necessario che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte, né il relativo "dies a quo", emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti-conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice 5 che deve decidere la questione.[OSCURATO:PERSONA], pertanto , si può limitare a sollevare l’eccezione di prescrizione senza l’individuazione delle rimesse solutorie mentre spetta al giudice accertare, anche tramite CTU, quali siano le rimesse solutorie e quali quelle ripristinatorie al fine di verificare se quelle solutorie abbiano estinto le competenze addebitate sul conto nel periodo prescritto con effetto estintivo dell’azione per l’intervenuta prescrizione (Cass., n. 18144/2018). Entro questi limiti la censura è fondata perché l’esibizione degli estratti conto consente di verificare la natura delle rimesse effettuate dal correntista e la loro diversa natura ai fini della diversa decorrenza dei termini di prescrizione,anche avvalendosi di apposita CTU. 2. Con il secondo motivo: Art. 360, comma 1 , n. 3 , c.p.c.: in relazione alla decorrenza della prescrizione e all'interruzione del termine, violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2943, comma4, c.c., 2697, 1219 c.c., degli artt. 113, 115, 116 c.p.c. In merito alla domanda di ripetizione riferita agli interessi ultralegali, alle commissioni, alle spese, alle valute, la Corte d'Appello avrebbe dovuto accertare l'inefficacia interruttiva della lettera di richiesta di ricalcolo delle competenze del 20.11.2000, poiché quest'ultima era limitata alla sola eliminazione della capitalizzazione trimestrale. 2.1 Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo limitatamente alprofilo enunciato. 3.Per quanto esposto , il primo motivo del ricorso va accoltonei limiti di cui in motivazione , assorbito il secondo. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, nei limiti di cui in motivazione, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Bologna, in di