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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 18168/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' RAFFAELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTO il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Bari ha dichiarato attuale la pericolosità sociale di Raffaele DICE' e, per l'effetto, ha rigettato la sua richiesta di revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata, applicata con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] in data 12 maggio 2021; VISTO il ricorso per cassazione proposto dall'interessato, tramite il suo difensore; RILEVATO che, secondo quanto previsto dall'art. 680, comma 1, cod. proc. pen., contro i provvedimenti emessi dal Magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza non può proporsi direttamente ricorso per cassazione, ma va proposto appello al Tribunale di sorveglianza; che, pertanto, in applicazione del principio di conversione dell'impugnazione, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Bari; P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' RAFFAELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTO il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Bari ha dichiarato attuale la pericolosità sociale di Raffaele DICE' e, per l'effetto, ha rigettato la sua richiesta di revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata, applicata con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] in data 12 maggio 2021; VISTO il ricorso per cassazione proposto dall'interessato, tramite il suo difensore; RILEVATO che, secondo quanto previsto dall'art. 680, comma 1, cod. proc. pen., contro i provvedimenti emessi dal Magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza non può proporsi direttamente ricorso per cassazione, ma va proposto appello al Tribunale di sorveglianza; che, pertanto, in applicazione del principio di conversione dell'impugnazione, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Bari; P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18168/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris