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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10872/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •nn• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 marzo 2022, parzialmente riformando, in punto di qualificazione giuridica, la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia, in data 8 settembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628, secondo comma, cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è privo di concreta specificità e non è consentito in sede di legittimità in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 e Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745), inerisce a questioni sulle quali il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ed invero, la Corte territoriale ha ampiamente disatteso le doglianze difensive inerenti al solo trattamento sanzionatorio); ritenuto che anche il secondo motivo, in punto di dosimetria della pena, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 4, ove la Corte territoriale ha confermato la pena irrogata dal primo giudice in ossequio al divieto di reformatio in peius, sottolineando come non potesse essere ridotta in quanto già inferiore al minimo di legge previsto per il reato riqualificato nell'originaria imputazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •nn• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 marzo 2022, parzialmente riformando, in punto di qualificazione giuridica, la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia, in data 8 settembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628, secondo comma, cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è privo di concreta specificità e non è consentito in sede di legittimità in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 e Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745), inerisce a questioni sulle quali il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ed invero, la Corte territoriale ha ampiamente disatteso le doglianze difensive inerenti al solo trattamento sanzionatorio); ritenuto che anche il secondo motivo, in punto di dosimetria della pena, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 4, ove la Corte territoriale ha confermato la pena irrogata dal primo giudice in ossequio al divieto di reformatio in peius, sottolineando come non potesse essere ridotta in quanto già inferiore al minimo di legge previsto per il reato riqualificato nell'originaria imputazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
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