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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25836/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili menzionate nei punti 1-7 del provvedimento impugnato.

Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione, non risultavano omogenee e non potevano ritenersi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa, rilevante ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi evidenziare, in linea con il provvedimento impugnato, che dalle decisioni presupposte, poste in essere in un arco temporale particolarmente ampio, appare «chiaro che la seriazione dei reati sia il frutto non certo di una progettazione unitaria, quanto, piuttosto, di un indole criminale e riottosa che si è concretizzata una escalation di delitti, che ad un dato momento è culminata nell'adesione alla cosca mafiosa del [OSCURATO:PERSONA] [...]».

Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, quand'anche culminata nell'adesione a un'organizzazione mafiosa, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], venendo sanzionata da fattispecie del tutto differenti, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili menzionate nei punti 1-7 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione, non risultavano omogenee e non potevano ritenersi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa, rilevante ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi evidenziare, in linea con il provvedimento impugnato, che dalle decisioni presupposte, poste in essere in un arco temporale particolarmente ampio, appare «chiaro che la seriazione dei reati sia il frutto non certo di una progettazione unitaria, quanto, piuttosto, di un indole criminale e riottosa che si è concretizzata una escalation di delitti, che ad un dato momento è culminata nell'adesione alla cosca mafiosa del [OSCURATO:PERSONA] [...]». Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, quand'anche culminata nell'adesione a un'organizzazione mafiosa, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], venendo sanzionata da fattispecie del tutto differenti, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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