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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 12252/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] A [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIavverso la sentenza del 05/06/2025 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza in data 5 marzo 2024 il Tribunale di Nola ha condannato, tragli altri, [OSCURATO:PERSONA], alla pena di 4 anni di reclusione inflitta, con le attenuantigeneriche equivalenti all’aggravante prevista dall’art. 219 legge fall., per i delittiprevisti dall’art. 223, primo comma, 216, primo comma, n. 2, legge fall. (capo A)e dall’art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall.2.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 5 giugno 2025, sulla base diquanto concordato dall’imputato con il Pubblico ministero ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen., ha rideterminato, in relazione ai suddetti delitti, la penacomplessiva in 3 anni di reclusione.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza diappello per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché il vizio dimotivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

Ciò in quanto la rinunciaavrebbe riguardato soltanto i motivi sulla responsabilità, ma non anche quelli concui la difesa sollecitava l’applicazione del minimo della pena, il riconoscimento dellaprevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate e i benefici dilegge.4.

Tanto premesso, osserva il Collegio che non è consentito proporre, con ilricorso per cassazione, questioni, anche rilevabili d’ufficio, a cui l’interessato abbiarinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il poteredispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limitala cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’interosvolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente aquanto avviene con la rinuncia all’impugnazione (così, tra le tante, Sez. 3, n.51557 del 14/11/2023, Rv. 285628 - 02; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv.285619 - 01).

Infatti, l’accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nelsuccessivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, con l’unica eccezionedell’irrogazione di una pena illegale (v.

Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone,Rv. 277196 - 01, sulla qualificazione giuridica del fatto; Sez.

U, n. 19415 del27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01, sulla non deducibilità dellaprescrizione; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01, sueventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen; Sez. 3, n. 19983del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01, non massimata su censure inerenti altrattamento sanzionatorio, ma non alla sua illegalità; Sez. 4, n. 43980 del26/10/2023, Cruz, Rv. 285484 - 01, sulla mancata applicazione di penesostitutive).

Peraltro, non appare superfluo evidenziare che, nel caso di specie, laCorte di appello si è pronunciata specificamente anche sul giudizio di bilanciamentodelle circostanze e ha ritenuto, con apprezzamento di merito comunqueinsindacabile in sede di legittimità, che la prevalenza delle attenuanti generichedovesse essere riconosciuta soltanto al coimputato, tenuto conto del ruolo diminore rilevanza dal medesimo rivestito nella vicenda.

Quanto, poi, all’invocataapplicazione del minimo edittale, ad essa si è comunque fatto luogo da parte dellaCorte di appello, mentre i benefici di legge, solo genericamente indicati nel ricorso,non sarebbero stati in ogni caso concedibili in ragione del quantum della penaapplicata, pari a 3 anni di reclusione.5.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

Alla luce della sentenza 13 giugno2000, n. 186, della Corte costituzionale, considerato che, nella specie, nonsussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alladeclaratoria di inammissibilità deve conseguire, a norma dell’art. 616 cod. proc.pen., l’onere del versamento, in favore della Cassa delle ammende, d i una sommadi denaro, la quale deve essere, equitativamente, fissata in 4.000,00 euro.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 27/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] A [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIavverso la sentenza del 05/06/2025 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza in data 5 marzo 2024 il Tribunale di Nola ha condannato, tragli altri, [OSCURATO:PERSONA], alla pena di 4 anni di reclusione inflitta, con le attenuantigeneriche equivalenti all’aggravante prevista dall’art. 219 legge fall., per i delittiprevisti dall’art. 223, primo comma, 216, primo comma, n. 2, legge fall. (capo A)e dall’art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall.2. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 5 giugno 2025, sulla base diquanto concordato dall’imputato con il Pubblico ministero ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen., ha rideterminato, in relazione ai suddetti delitti, la penacomplessiva in 3 anni di reclusione.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza diappello per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché il vizio dimotivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Ciò in quanto la rinunciaavrebbe riguardato soltanto i motivi sulla responsabilità, ma non anche quelli concui la difesa sollecitava l’applicazione del minimo della pena, il riconoscimento dellaprevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate e i benefici dilegge.4. Tanto premesso, osserva il Collegio che non è consentito proporre, con ilricorso per cassazione, questioni, anche rilevabili d’ufficio, a cui l’interessato abbiarinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il poteredispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limitala cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’interosvolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente aquanto avviene con la rinuncia all’impugnazione (così, tra le tante, Sez. 3, n.51557 del 14/11/2023, Rv. 285628 - 02; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv.285619 - 01). Infatti, l’accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nelsuccessivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, con l’unica eccezionedell’irrogazione di una pena illegale (v. Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone,Rv. 277196 - 01, sulla qualificazione giuridica del fatto; Sez. U, n. 19415 del27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01, sulla non deducibilità dellaprescrizione; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01, sueventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen; Sez. 3, n. 19983del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01, non massimata su censure inerenti altrattamento sanzionatorio, ma non alla sua illegalità; Sez. 4, n. 43980 del26/10/2023, Cruz, Rv. 285484 - 01, sulla mancata applicazione di penesostitutive). Peraltro, non appare superfluo evidenziare che, nel caso di specie, laCorte di appello si è pronunciata specificamente anche sul giudizio di bilanciamentodelle circostanze e ha ritenuto, con apprezzamento di merito comunqueinsindacabile in sede di legittimità, che la prevalenza delle attenuanti generichedovesse essere riconosciuta soltanto al coimputato, tenuto conto del ruolo diminore rilevanza dal medesimo rivestito nella vicenda. Quanto, poi, all’invocataapplicazione del minimo edittale, ad essa si è comunque fatto luogo da parte dellaCorte di appello, mentre i benefici di legge, solo genericamente indicati nel ricorso,non sarebbero stati in ogni caso concedibili in ragione del quantum della penaapplicata, pari a 3 anni di reclusione.5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla luce della sentenza 13 giugno2000, n. 186, della Corte costituzionale, considerato che, nella specie, nonsussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alladeclaratoria di inammissibilità deve conseguire, a norma dell’art. 616 cod. proc.pen., l’onere del versamento, in favore della Cassa delle ammende, d i una sommadi denaro, la quale deve essere, equitativamente, fissata in 4.000,00 euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 27/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]
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