CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17694/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LYASS nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 33626/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: - la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non era stata avanzata in sede di appello e non risultano elementi positivi a sostegno della sussistenza della causa di non punibilità, che, nel motivo di ricorso, è legata a una situazione di fatto non cristallizzata nella sentenza impugnata; - sulla recidiva la sentenza impugnata reca una motivazione connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri P.Q.M