Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27647/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

l Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Rimini;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 6 novembre 2025 il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Rimini ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministeroaffinché proceda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt.648 o 648-bis cod. pen.1.1.

Più in particolare, l’azione penale nei confronti dell’imputato è stataesercitata in relazione al concorso nella detenzione di un’ingente quantità disostanza stupefacente, rinvenuta in diversi punti di un’abitazione nelladisponibilità del coimputato [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultimo fu visto mentre usciva dall’immobile, per salire a bordo delveicolo in uso al [OSCURATO:PERSONA], all’interno del quale, in esito a una successivaperquisizione, fu individuato un doppio fondo, protetto da un meccanismoelettromagnetico, in cui fu rinvenuta la somma in contanti di euro 12.010.Valorizzando le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio – con cuil’imputato ammise di aver ricevuto 500 euro da [OSCURATO:PERSONA] per trasportare fino aRoma la somma – il Giudice ha ritenuto che, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il fattodovesse essere qualificato come ricettazione (o riciclaggio), e quindi hatrasmesso gli atti al Pubblico ministero ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc.pen.2.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], amezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173disp. att. cod. proc. pen.).2.1.

Con l’unico articolato motivo di ricorso si invoca l’annullamento dellasentenza impugnata, deducendone l’abnormità strutturale e funzionale:trattandosi, infatti, di fatto nuovo e non di fatto diverso, il Giudice per le indaginipreliminari, anziché restituire gli atti al Pubblico ministero, avrebbe dovutoassolvere l’imputato dal reato di concorso in detenzione di sostanze stupefacenti.Inoltre, in assenza di una statuizione sul merito dell’accusa non potevaessere disposta la confisca della somma di denaro rinvenuta nella vettura a lui inuso.3.

Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, poiché proposto contro un provvedimento cheè inoppugnabile, per il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione ex art.568, comma 1, cod. proc. pen. (in linea con quanto già affermato da Sez.

U, n.2477 del 06/12/1991, dep. 1992, Paglini, in motivazione).Inoltre, diversamente da quanto ritenuto in ricorso, non si può ritenereabnorme e quindi non è ricorribile per cassazione neppure per tale ragione.2.

Il profilo di abnormità dedotto attiene alla violazione del complesso delledisposizioni che regolano il regime delle nuove contestazioni.Si tratta, com’è noto, di previsioni normative che tendono ad assicurare ilcontraddittorio sul contenuto sostanziale dell'accusa e quindi a garantire il pienoesercizio del diritto di difesa dell'imputato.2.1.

Ciò posto, il provvedimento impugnato, diversamente da quanto sisostiene in ricorso, non è affetto da abnormità, né risulta assunto in violazionedi legge, trattandosi piuttosto dell'esercizio di un potere espressamente previstodall'ordinamento processuale, ovvero dall'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.nella parte in cui prevede che il giudice procedente, nel caso in cui accerti che ilfatto è diverso da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio, devedisporre la restituzione degli atti al Pubblico ministero.Pertanto, si tratta di un potere il cui esercizio non si pone affatto al di fuoridel sistema processuale, né determina alcuna stasi la quale, secondol’insegnamento delle Sezioni Unite, si determina quando il processo non puòproseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblicoministero (Sez.

U, n. 10728 del 2022, Fenucci, Rv. 282807 – 01, in motivazione).2.2.

Né il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione,come invece si afferma in ricorso.Costituisce ius receptum il principio per cui il giudice che ritenga la diversitàdel fatto emerso dall'istruttoria, rispetto a quello enunciato nell'imputazione,deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero senza pronunciaresentenza assolutoria (Sez. 6, n. 35022 del 13/06/2024, Bruno, non mass.; Sez.2, n. 24278 del 03/02/2023, Novembri, non mass.; Sez. 6, n. 37626 del25/06/2019, Bragagni, Rv. 277200 – 01; Sez. 1, n. 1708 del 01/12/1999,Serafini, Rv. 215338 — 01).In tal caso la pronuncia sul fatto diverso verrebbe infatti a confliggere conla sentenza di assoluzione, passata in giudicato, in violazione del divieto deldoppio processo per lo stesso fatto; la trasmissione degli atti, invece, lasciaimpregiudicata ogni ulteriore determinazione dell'organo dell'accusa in meritoall'esperibilità dell'azione penale per il diverso fatto di reato.Il provvedimento di restituzione può sì essere ritenuto abnorme, manell’ipotesi, non ricorrente nella specie, in cui la condotta di cui all'imputazionesia inquadrabile in un altro reato di cui vi siano già tutti gli elementi, nonpotendosi ravvisare, in tal caso, un mutamento degli elementi essenziali del fatto,ma esclusivamente una diversa qualificazione giuridica rimessa al potere delgiudice ex art. 521, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3521 del 7/10/ 2022,dep. 2023, Ousmane, Rv. 283950); così facendo, infatti, si determina unaindebita regressione del procedimento in una situazione in cui il giudice, invece,avrebbe dovuto esercitare il potere-dovere di riqualificare in diritto il fattoaccertato.2.3.

Lamenta inoltre il ricorrente che l'abnormità del provvedimentoderiverebbe dalla considerazione per cui nel caso in esame doveva in realtàtrovare applicazione l'art. 518 cod. proc. pen., trattandosi di fatto nuovo e nondi fatto diverso (pp. 4 e ss.).Anche per questo profilo, il ricorrente non si confronta con il pacificoinsegnamento giurisprudenziale secondo cui la nozione di fatto nuovo attiene aun accadimento assolutamente difforme da quello contestato e all'emergere indibattimento di accuse in nessun modo rintracciabili nel decreto di rinvio o dicitazione a giudizio, mentre per fatto diverso, che consente la modificadell’imputazione ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen. (o che, in difetto, imponela trasmissione degli atti), deve intendersi non solo un fatto integrante unadiversa imputazione pur restando identico l’accadimento storico, ma anche unfatto caratterizzato da connotati materiali difformi rispetto alla contestazioneoriginaria, tali da rendere necessaria una puntualizzazione degli elementiessenziali del reato (Sez. 2, n. 17279 del 29/04/2026, Avanzini, non mass.; Sez.3, n. 16433 del 01/04/2026, Mazzaro, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 10149 del15/12/2020, dep. 2021, Varani, Rv. 280938 - 01; Sez. 3, n. 8965 del16/01/2019, Mattaboni, Rv. 275928 – 01; Sez. 2, n. 18868 del 10/02/2012,Osmenaj, Rv. 252822 - 01; Sez. 5, n. 10310 del 25/08/1998, Capano, Rv.211477 - 01).Il “fatto nuovo”, quindi, è un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quellocontestato, sinteticamente riportato nell’imputazione, ossia un episodio storicoche non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge.Nel caso in esame l’imputazione contenuta nel decreto che ha disposto ilgiudizio ha riguardato il concorso nella detenzione dello stupefacente, conesplicito riferimento alla cospicua somma di denaro, ivi compresa quellarinvenuta nel doppiofondo della vettura in uso al ricorrente, rispetto alla qualesono stati poi trasmessi gli atti ai sensi degli artt. 516, comma 1, e 521, comma2, cod. proc. pen. (in relazione agli artt. 648 e 648-bis cod. pen.), ovvero rispettoa un fatto che si pone in rapporto di incompatibilità - e dunque di non cumulabilità- con quello originariamente contestato, cui si sostituisce.Correttamente, quindi, il provvedimento impugnato ha rinvenuto ladiversità del fatto nella presenza di connotati materiali difformi da quelli descrittinell’imputazione, in relazione agli elementi del reato.A non diverse conclusioni conduce il precedente di questa Sezionerichiamato in ricorso (Sez. 4, n. 17213 del 09/03/2017, Lanceni, Rv. 269459 -01), peraltro relativo ad ipotesi diversa da quella in esame: ponendosi nel solcodei principi appena ricordati, questa Sezione ha ritenuto l’abnormità delprovvedimento con il quale il giudice non si è limitato a ordinare legittimamentela trasmissione degli atti al pubblico ministero in riferimento al fatto nuovoaccertato nel dibattimento, ulteriore ed autonomo rispetto alla contestazioneoriginaria, ma ha determinato la regressione del procedimento anche conriguardo all'imputazione già contestata (in quella circostanza il giudice di meritonon si era pronunciato né sul fatto originariamente contestato, il reato di guidain stato di ebbrezza, né su quello nuovo emerso in dibattimento, ovvero il rifiutodi sottoporsi all’accertamento del tasso alcoolemico, ma aveva disposto latrasmissione degli atti al pubblico ministero per entrambi i fatti).2.4.

Quanto, infine, alla confisca del denaro rinvenuto nel doppio fondodella vettura in uso al ricorrente, dalla ricostruzione compiuta in sentenza - cheil ricorso non confuta in alcun modo (pp. 5 e 6 ricorso) - emerge che la sommadi denaro fu data da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], affinché la trasportasse aRoma e la consegnasse a sua volta a terzi soggetti non individuati.Contrariamente a quanto si assume in ricorso, quindi, la confisca è statadisposta non nei confronti del ricorrente, ma del coimputato [OSCURATO:PERSONA], ai sensidegli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inconseguenza della condanna per il reato di detenzione della sostanzastupefacente (pp. 20 e 21 sentenza impugnata).Il ricorrente, inoltre, non vanta alcun interesse ad impugnare sul punto ladecisione.L'interesse, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazionerichiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto, e cioèmirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subitocon il provvedimento impugnato o a costituire una situazione immediata piùvantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente, e deve persistere sinoal momento della decisione.Ne segue pertanto che l'imputato non è legittimato a proporre la doglianzaper carenza di interesse poiché, non potendo vantare alcun diritto allarestituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione (Sez. 7,ord. n. 7286 del 12/01/2024, Sokoli, non mass.; Sez. 4, n. 2867 del 13/01/2021,Guidetti, non mass.), a meno che alleghi un interesse concreto ed attuale allaproposizione dell'impugnazione, nella specie neppure dedotto (Sez. 2, n. 16356del 21/03/2024, Calabrò, non mass.; Sez. 3, n. 30691 del 24/06/2021, Praticò,non mass.; Sez. 6, n. 11496 del 21/10/2013, Castellaccio, Rv. 262612 – 01;conf., con riguardo alla confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., Sez. 4, n. 2138del 15/09/2021, dep. 2022, Zanetti, non mass.; Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019,dep. 31/01/2020, Bevilacqua, Rv. 278592 - 01).Si tratta di una conclusione non incisa dal recente intervento delle SezioniUnite (Sez.

U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01),che in tema di riesame ha affermato che l’interesse all’impugnazione deveconsistere nell’eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridichesoggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto allarestituzione del bene; le Sezioni Unite hanno inoltre affermato che è onere delricorrente - che nel caso in esame nulla ha dedotto - allegare un interesseconcreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del vincolo giuridico sullasua posizione (conf., in relazione al provvedimento di confisca di un ciclomotore,Sez. 4, n. 17341 del 22/04/2026, Belli, non mass.).3.

Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stimaequo quantificare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, 11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Rimini;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 6 novembre 2025 il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Rimini ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministeroaffinché proceda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt.648 o 648-bis cod. pen.1.1. Più in particolare, l’azione penale nei confronti dell’imputato è stataesercitata in relazione al concorso nella detenzione di un’ingente quantità disostanza stupefacente, rinvenuta in diversi punti di un’abitazione nelladisponibilità del coimputato [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultimo fu visto mentre usciva dall’immobile, per salire a bordo delveicolo in uso al [OSCURATO:PERSONA], all’interno del quale, in esito a una successivaperquisizione, fu individuato un doppio fondo, protetto da un meccanismoelettromagnetico, in cui fu rinvenuta la somma in contanti di euro 12.010.Valorizzando le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio – con cuil’imputato ammise di aver ricevuto 500 euro da [OSCURATO:PERSONA] per trasportare fino aRoma la somma – il Giudice ha ritenuto che, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il fattodovesse essere qualificato come ricettazione (o riciclaggio), e quindi hatrasmesso gli atti al Pubblico ministero ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc.pen.2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], amezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con l’unico articolato motivo di ricorso si invoca l’annullamento dellasentenza impugnata, deducendone l’abnormità strutturale e funzionale:trattandosi, infatti, di fatto nuovo e non di fatto diverso, il Giudice per le indaginipreliminari, anziché restituire gli atti al Pubblico ministero, avrebbe dovutoassolvere l’imputato dal reato di concorso in detenzione di sostanze stupefacenti.Inoltre, in assenza di una statuizione sul merito dell’accusa non potevaessere disposta la confisca della somma di denaro rinvenuta nella vettura a lui inuso.3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, poiché proposto contro un provvedimento cheè inoppugnabile, per il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione ex art.568, comma 1, cod. proc. pen. (in linea con quanto già affermato da Sez. U, n.2477 del 06/12/1991, dep. 1992, Paglini, in motivazione).Inoltre, diversamente da quanto ritenuto in ricorso, non si può ritenereabnorme e quindi non è ricorribile per cassazione neppure per tale ragione.2. Il profilo di abnormità dedotto attiene alla violazione del complesso delledisposizioni che regolano il regime delle nuove contestazioni.Si tratta, com’è noto, di previsioni normative che tendono ad assicurare ilcontraddittorio sul contenuto sostanziale dell'accusa e quindi a garantire il pienoesercizio del diritto di difesa dell'imputato.2.1. Ciò posto, il provvedimento impugnato, diversamente da quanto sisostiene in ricorso, non è affetto da abnormità, né risulta assunto in violazionedi legge, trattandosi piuttosto dell'esercizio di un potere espressamente previstodall'ordinamento processuale, ovvero dall'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.nella parte in cui prevede che il giudice procedente, nel caso in cui accerti che ilfatto è diverso da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio, devedisporre la restituzione degli atti al Pubblico ministero.Pertanto, si tratta di un potere il cui esercizio non si pone affatto al di fuoridel sistema processuale, né determina alcuna stasi la quale, secondol’insegnamento delle Sezioni Unite, si determina quando il processo non puòproseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblicoministero (Sez. U, n. 10728 del 2022, Fenucci, Rv. 282807 – 01, in motivazione).2.2. Né il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione,come invece si afferma in ricorso.Costituisce ius receptum il principio per cui il giudice che ritenga la diversitàdel fatto emerso dall'istruttoria, rispetto a quello enunciato nell'imputazione,deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero senza pronunciaresentenza assolutoria (Sez. 6, n. 35022 del 13/06/2024, Bruno, non mass.; Sez.2, n. 24278 del 03/02/2023, Novembri, non mass.; Sez. 6, n. 37626 del25/06/2019, Bragagni, Rv. 277200 – 01; Sez. 1, n. 1708 del 01/12/1999,Serafini, Rv. 215338 — 01).In tal caso la pronuncia sul fatto diverso verrebbe infatti a confliggere conla sentenza di assoluzione, passata in giudicato, in violazione del divieto deldoppio processo per lo stesso fatto; la trasmissione degli atti, invece, lasciaimpregiudicata ogni ulteriore determinazione dell'organo dell'accusa in meritoall'esperibilità dell'azione penale per il diverso fatto di reato.Il provvedimento di restituzione può sì essere ritenuto abnorme, manell’ipotesi, non ricorrente nella specie, in cui la condotta di cui all'imputazionesia inquadrabile in un altro reato di cui vi siano già tutti gli elementi, nonpotendosi ravvisare, in tal caso, un mutamento degli elementi essenziali del fatto,ma esclusivamente una diversa qualificazione giuridica rimessa al potere delgiudice ex art. 521, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3521 del 7/10/ 2022,dep. 2023, Ousmane, Rv. 283950); così facendo, infatti, si determina unaindebita regressione del procedimento in una situazione in cui il giudice, invece,avrebbe dovuto esercitare il potere-dovere di riqualificare in diritto il fattoaccertato.2.3. Lamenta inoltre il ricorrente che l'abnormità del provvedimentoderiverebbe dalla considerazione per cui nel caso in esame doveva in realtàtrovare applicazione l'art. 518 cod. proc. pen., trattandosi di fatto nuovo e nondi fatto diverso (pp. 4 e ss.).Anche per questo profilo, il ricorrente non si confronta con il pacificoinsegnamento giurisprudenziale secondo cui la nozione di fatto nuovo attiene aun accadimento assolutamente difforme da quello contestato e all'emergere indibattimento di accuse in nessun modo rintracciabili nel decreto di rinvio o dicitazione a giudizio, mentre per fatto diverso, che consente la modificadell’imputazione ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen. (o che, in difetto, imponela trasmissione degli atti), deve intendersi non solo un fatto integrante unadiversa imputazione pur restando identico l’accadimento storico, ma anche unfatto caratterizzato da connotati materiali difformi rispetto alla contestazioneoriginaria, tali da rendere necessaria una puntualizzazione degli elementiessenziali del reato (Sez. 2, n. 17279 del 29/04/2026, Avanzini, non mass.; Sez.3, n. 16433 del 01/04/2026, Mazzaro, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 10149 del15/12/2020, dep. 2021, Varani, Rv. 280938 - 01; Sez. 3, n. 8965 del16/01/2019, Mattaboni, Rv. 275928 – 01; Sez. 2, n. 18868 del 10/02/2012,Osmenaj, Rv. 252822 - 01; Sez. 5, n. 10310 del 25/08/1998, Capano, Rv.211477 - 01).Il “fatto nuovo”, quindi, è un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quellocontestato, sinteticamente riportato nell’imputazione, ossia un episodio storicoche non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge.Nel caso in esame l’imputazione contenuta nel decreto che ha disposto ilgiudizio ha riguardato il concorso nella detenzione dello stupefacente, conesplicito riferimento alla cospicua somma di denaro, ivi compresa quellarinvenuta nel doppiofondo della vettura in uso al ricorrente, rispetto alla qualesono stati poi trasmessi gli atti ai sensi degli artt. 516, comma 1, e 521, comma2, cod. proc. pen. (in relazione agli artt. 648 e 648-bis cod. pen.), ovvero rispettoa un fatto che si pone in rapporto di incompatibilità - e dunque di non cumulabilità- con quello originariamente contestato, cui si sostituisce.Correttamente, quindi, il provvedimento impugnato ha rinvenuto ladiversità del fatto nella presenza di connotati materiali difformi da quelli descrittinell’imputazione, in relazione agli elementi del reato.A non diverse conclusioni conduce il precedente di questa Sezionerichiamato in ricorso (Sez. 4, n. 17213 del 09/03/2017, Lanceni, Rv. 269459 -01), peraltro relativo ad ipotesi diversa da quella in esame: ponendosi nel solcodei principi appena ricordati, questa Sezione ha ritenuto l’abnormità delprovvedimento con il quale il giudice non si è limitato a ordinare legittimamentela trasmissione degli atti al pubblico ministero in riferimento al fatto nuovoaccertato nel dibattimento, ulteriore ed autonomo rispetto alla contestazioneoriginaria, ma ha determinato la regressione del procedimento anche conriguardo all'imputazione già contestata (in quella circostanza il giudice di meritonon si era pronunciato né sul fatto originariamente contestato, il reato di guidain stato di ebbrezza, né su quello nuovo emerso in dibattimento, ovvero il rifiutodi sottoporsi all’accertamento del tasso alcoolemico, ma aveva disposto latrasmissione degli atti al pubblico ministero per entrambi i fatti).2.4. Quanto, infine, alla confisca del denaro rinvenuto nel doppio fondodella vettura in uso al ricorrente, dalla ricostruzione compiuta in sentenza - cheil ricorso non confuta in alcun modo (pp. 5 e 6 ricorso) - emerge che la sommadi denaro fu data da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], affinché la trasportasse aRoma e la consegnasse a sua volta a terzi soggetti non individuati.Contrariamente a quanto si assume in ricorso, quindi, la confisca è statadisposta non nei confronti del ricorrente, ma del coimputato [OSCURATO:PERSONA], ai sensidegli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inconseguenza della condanna per il reato di detenzione della sostanzastupefacente (pp. 20 e 21 sentenza impugnata).Il ricorrente, inoltre, non vanta alcun interesse ad impugnare sul punto ladecisione.L'interesse, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazionerichiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto, e cioèmirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subitocon il provvedimento impugnato o a costituire una situazione immediata piùvantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente, e deve persistere sinoal momento della decisione.Ne segue pertanto che l'imputato non è legittimato a proporre la doglianzaper carenza di interesse poiché, non potendo vantare alcun diritto allarestituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione (Sez. 7,ord. n. 7286 del 12/01/2024, Sokoli, non mass.; Sez. 4, n. 2867 del 13/01/2021,Guidetti, non mass.), a meno che alleghi un interesse concreto ed attuale allaproposizione dell'impugnazione, nella specie neppure dedotto (Sez. 2, n. 16356del 21/03/2024, Calabrò, non mass.; Sez. 3, n. 30691 del 24/06/2021, Praticò,non mass.; Sez. 6, n. 11496 del 21/10/2013, Castellaccio, Rv. 262612 – 01;conf., con riguardo alla confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., Sez. 4, n. 2138del 15/09/2021, dep. 2022, Zanetti, non mass.; Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019,dep. 31/01/2020, Bevilacqua, Rv. 278592 - 01).Si tratta di una conclusione non incisa dal recente intervento delle SezioniUnite (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01),che in tema di riesame ha affermato che l’interesse all’impugnazione deveconsistere nell’eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridichesoggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto allarestituzione del bene; le Sezioni Unite hanno inoltre affermato che è onere delricorrente - che nel caso in esame nulla ha dedotto - allegare un interesseconcreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del vincolo giuridico sullasua posizione (conf., in relazione al provvedimento di confisca di un ciclomotore,Sez. 4, n. 17341 del 22/04/2026, Belli, non mass.).3. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stimaequo quantificare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, 11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27647/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris