CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2021
Cassazione n. 44922/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] Maria, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le richieste formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Letta la memoria del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma, adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha parzialmente riformato l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.i.p. del Tribunale di Palermo in data 23/02/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Maria, in relazione al delitto di riciclaggio pluriaggravato a lei ascritto in concorso. In particolare, il Tribunale ha escluso l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. e la sussistenza del pericolo di fuga, sostituendo la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. 2. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della gravità indiziaria. Si censura l'ordinanza per avere il Tribunale travisato le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che questa avesse ammesso di conoscere la caratura mafiosa del proprio genero FONTANA Giovanni (avendo ella invece sostenuto solo di essere a conoscenza che il padre del predetto era stato condannato per mafia). Si lamenta altresì l'insussistenza di elementi per affermare che la ricorrente fosse stata a conoscenza del fatto che l'orologio, da lei trasportato a Milano, costituisse il reimpiego di proventi mafiosi, non potendo a tal fine valorizzarsi le conversazioni tra il FONTANA, il [OSCURATO:PERSONA] e il proprio figlio PASSARELLO, anche perché non era emerso che la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata a conoscenza di tali colloqui. Quanto poi alla condotta tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], si censura l'ordinanza per non aver considerato la possibilità che la ricorrente fosse scarsamente lucida, anche per l'età e lo stress emotivo, dovendosi ritenere ampiamente probabile che il PASSARELLO (tra l'altro sottoposto ad intercettazione con captatore informatico) le avesse detto trattarsi di un orologio portato a riparare e appartenente alla figlia, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva da tempo programmato di andare a visitare a Milano; del resto, la ricorrente aveva immediatamente mostrato l'orologio al momento del controllo, senza palesare alcuna ritrosia o titubanza. Si lamenta altresì il carattere apparente della motivazione del Tribunale quanto all'elemento soggettivo, ed il carattere di mero post factum non punibile da attribuirsi al trasporto dell'orologio dopo il perfezionamento del suo acquisto. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. Pen. Si evidenzia, al riguardo, che la [OSCURATO:PERSONA] non apparteneva ad alcuna associazione per delinquere, in tal senso dovendo interpretarsi la locuzione "gruppo criminale" contenuta nel predetto articolo; si evidenzia comunque l'insussistenza dei presupposti soggettivi dell'aggravante, del tutto ignorati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità di esigenze cautelari. Si censura l'ordinanza per non aver motivato in ordine all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, che tra l'altro, per l'inquinamento probatorio, non poteva essere dedotto dalla sola condotta contestata; in ordine al pericolo di reiterazione, si evidenzia la contraddittorietà in cui il Tribunale era incorso avendo attenuato la misura sulla base dell'incensuratezza della [OSCURATO:PERSONA] e dell'occasionalità della sua condotta.3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, evidenziandone l'infondatezza alla luce della ricostruzione del Tribunale in ordine alla gravità indiziaria, non censurabile in questa sede, della correttezza della valutazione in ordine alla scelta della misura e alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della transnazionalità. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore della ricorrente replica alle osservazioni del P.G., ripercorrendo gli argomenti sviluppati nei motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento di quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alle censure concernenti il profilo delle esigenze cautelari. 2. Con riferimento invece al primo motivo, è anzitutto necessario richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, le censure difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze acquisite, evidentemente non apprezzabile in questa sede. D'altra parte, le conclusioni del Tribunale in ordine al consapevole contributo offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] — con il trasporto da Palermo a Milano del prezioso orologio sottoposto a sequestro - al perfezionamento dell'operazione di riciclaggio del danaro di provenienza mafiosa, posto in essere dal genero della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (soggetto posto in posizione apicale nella famiglia mafiosa dell'Acquasanta), traggono fondamento, da un lato, dalle plurime intercettazioni relative al pagamento "estero su estero" dell'orologio e alla fase preparatoria del viaggio aereo della [OSCURATO:PERSONA] (cfr. in particolare pag. 5 ss. dell'ordinanza impugnata, in cui si riportano le raccomandazioni rivolte dal FONTANA sia al gioielliere palermitano [OSCURATO:PERSONA], in ordine alle cautele da adottare per il trasporto, sia al proprio cognato PASSARELLO Domenico, invitato espressamente a raccomandare alla madre di mettersi l'orologio al polso "perché vale assai" e di portare i documenti in valigia); d'altro lato, il Tribunale ha valorizzato, tutt'altro che illogicamente, le dichiarazioni rese sia nell'immediatezza sia nell'interrogatorio di garanzia dalla [OSCURATO:PERSONA], con le quali ella aveva non solo dichiarato di ignorare il valore dell'orologio (asseritamente destinato alla figlia), ma anche di non ricordare che glielo avesse consegnato. Su tali basi, il Tribunale aveva ritenuto configurabile la gravità indiziaria anche quanto all'elemento psicologico (quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale), anche in considerazione dalla caratura "mafiosa" del FONTANA ammessa dalla stessa ricorrente, "e desumibile anche dal vincolo di filiazione esistente con il PASSARELLO, risultato essere uno dei referenti del vertice del sodalizio mafioso nel controllo delle attività illecite in territorio palermitano" (cfr. pag. 7 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di un percorso argomentativo che espone in termini lineari ed esaustivi le ragioni poste a sostegno della ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, e che risulta del tutto privo di evidenti illogicità. Un percorso che non può dirsi vulnerato dal rilievo difensivo - peraltro formulato in difetto di autosufficienza - secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe ammesso che il proprio genero fosse un soggetto mafioso, avendo solo riferito che il padre del FONTANA era stato condannato per associazione mafiosa. Altrettanto è a dirsi per l'assunto secondo cui la ricorrente si sarebbe trovata in condizioni di stress e scarsa lucidità: la consistenza e verosimiglianza di tali ipotesi ricostruttive potranno ovviamente essere oggetto di approfondimento nel giudizio di merito, ma risultano estranee alle valutazioni demandate a questa Suprema Corte. 3. Per ciò che riguarda il secondo motivo di ricorso, assume rilievo assorbente la necessità di fare applicazione, nella fattispecie in esame, del costante indirizzo interpretativo espresso da questa Suprema Corte, secondo il quale non sussiste interesse al ricorso per cassazione avverso un provvedimento de libertate, tenuto conto della fase incidentale in cui è promossa l'impugnazione, quando sia dedotta l'erronea applicazione di una circostanza aggravante, anche a effetto speciale, qualora da questa non conseguano immediati riflessi sull'an o sul quomodo della misura (Sez. 3, n. 36371 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502; Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013, Vuocolo, Rv. 254507). Si tratta di un principio di recente ribadito avuto riguardo anche con riferimento all'aggravante dell'agevolazione mafiosa (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 255028). Nella specie, il ricorrente ha censurato l'applicazione alla [OSCURATO:PERSONA] dell'aggravante della transnazionalità, senza peraltro in alcun modo dedurre, prima ancora che dimostrare, l'esistenza di una concreta ed effettiva incidenza derivante, dall'applicazione della norma censurata, sulla misura dell'obbligo di dimora a lei imposto in sostituzione degli arresti domiciliari applicati dal G.i.p. del Tribunale di Palermo. Di qui l'inammissibilità del motivo per carenza di interesse. 4. Sono invece fondati, come già anticipato, i rilievi difensivi concernenti la motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di esigenze cautelari. In particolare, quanto al prospettato pericolo di inquinamento probatorio, la motivazione della impugnata ordinanza - imperniata sulla gravità del fatto e sulla condotta reticente tenuta della [OSCURATO:PERSONA] anche in sede di interrogatorio - appare in contrasto con il principio di recente ribadito da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di misure cautelari personali, ogni attività tesa ad occultare l'apprensione del profitto del reato - e dunque il suo concreto accertamento - rileva non solo sul piano del pericolo di reiterazione del reato, ma anche su quello del pericolo di inquinamento probatorio, ma i comportamenti selezionati a tale ultimo fine devono essere autonomi rispetto a quello che integra il reato per cui si procede nei confronti dell'indagato, poiché, altrimenti, nell'ipotesi del riciclaggio e dei reati similari, l'esigenza di cui all'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. dovrebbe ritenersi sussistere sempre e per definizione, in palese contrasto con il disposto normativo che richiede la concretezza e attualità del pericolo» (Sez. 5, n. 48092 del 17/10/2019, Fogliani, Rv. 277651). Deve in altri termini convenirsi con la difesa in ordine alla mancata indicazione, da parte del Tribunale, di elementi di fatti diversi e comunque "autonomi" da quelli considerati in punto di gravi indizi del reato di riciclaggio. Per ciò che riguarda il pericolo di reiterazione, assume rilievo assorbente il fatto che il contributo della [OSCURATO:PERSONA] all'attività riciclatoria del genero presenta, ad avviso del Tribunale, connotazioni di "occasionalità" (cfr. pag. 10); tale affermazione, unita all'assenza di elementi dimostrativi della persistente "spendibilità" della [OSCURATO:PERSONA] (persona quasi settantenne incensurata) per analoghe operazioni delittuose per conto del genero, non consente di ritenere adeguatamente motivata la valutazione di sussistenza di esigenze specialpreventive concrete e attuali espressa dal Tribunale (sia pure in termini gradati rispetto alla decisione del G.i.p.). 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'impugnata ordinanza limitatamente al profilo delle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 03