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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28653/2026

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SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catania, in riforma, per quanto qui rileva, della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Catania, all'esito di giudizio abbreviato, in data 14/09/2023, pronunciando ex art. 599 bis cod.proc.pen. nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena per il primo in anni 6, mesi due di reclusione ed euro 8.277,00 di multa e per il secondo in anni uno di reclusione; in accoglimento dell'appello della parte civile Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA].le di Catania, condannava gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno in favore della predetta parte civile da liquidarsi innanzi al competente giudice civile.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione della sentenza per illogicità e carenza.

Lamenta che la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza ex art. 129 cod.proc.pen. o riconoscere le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.pen. equivalenti alle contestate aggravanti; evidenzia che in ordine al primo profilo la delibazione negativa della Corte territoriale non era stata oggetto di attento esame e che in ordine al secondo profilo la motivazione era carente.

Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 82, 523, 441 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione all'accoglimento dell'appello della parte civile.

Lamenta che erroneamente la Corte territoriale aveva accolto l'appello della parte civile, in quanto la parte civile non era intervenuta all'udienza prevista nel giudizio di primo grado per la discussione delle parti e non aveva, quindi, depositato la comparsa conclusionale nè dettato a verbale le proprie conclusioni orali.

Inoltre, neppure poteva rilevare che nell'atto di costituzione era stato indicato e quantificato il danno patito, atteso che tale indicazione è richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] a pena di inammissibilità dell'atto di costituzione della parte civile e, comunque, nello stesso atto di costituzione vi era una riserva di meglio precisare i danni al momento della presentazione delle conclusioni; infine, risulta chiaro il disposto dell'art. 523 cod.proc.pen, applicabile anche al rito abbreviato, che 2statuisce che il mancato deposito della comparsa conclusionale fa decadere, automaticamente, la parte civile per revoca tacita della costituzione. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione della sentenza per illogicità e carenza.

Lamenta che la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza ex art. 129 cod.proc.pen. e che in ordine a tale profilo la delibazione negativa territoriale non era stata oggetto di attento esame da parte dei Giudici di appello; inoltre, la Corte di appello, nonostante l'incensuratezza dell'imputato, aveva ritenuto congrua la pena omettendo di valutare i parametri di cui all'art. 133 cod.pen. per l'eventuale concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente.

Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 82, 523, 441 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione all'accoglimento dell'appello della parte civile.

Lamenta che erroneamente la Corte territoriale aveva accolto l'appello della parte civile, in quanto la parte civile non era intervenuta all'udienza prevista nel giudizio di primo grado per la discussione delle parti e non aveva, quindi, depositato la comparsa conclusionale nè dettato a verbale le proprie conclusioni orali.

Inoltre, neppure poteva rilevare che nell'atto di costituzione era stato indicato e quantificato il danno patito, atteso che tale indicazione è richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] a pena di inammissibilità dell'atto di costituzione della parte civile e, comunque, nello stesso atto di costituzione vi era una riserva di meglio precisare i danni al momento della presentazione delle conclusioni; infine, risulta chiaro il disposto dell'art. 523 cod.proc.pen, applicabile anche al rito abbreviato, che statuisce che il mancato deposito della comparsa conclusionale fa decadere, automaticamente, la parte civile per revoca tacita della costituzione. [OSCURATO:PERSONA] propone quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 76,78,599,602 cod.proc.pen.

Argomenta che la decadenza della parte civile avvenuta in primo grado aveva precluso la possibilità di proporre un'impugnazione autonoma perchè esclusa dal processo in maniera definitiva; erroneamente, quindi, la Corte territoriale aveva ritenuto ammissibile l'appello proposto dalla parte civile.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 581 cod.proc.pen, lamentando che la Corte territoriale aveva disatteso con argomentazioni apodittiche l'eccezione di genericità dell'atto di gravame proposto dalla parte civile.

Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 125 e 546 cod.proc.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non aveva specificamente esaminato le eccezioni proposte (decadenza della parte civile; 3inammissibilità dell'appello per genericità; carenza di legittimazione processuale della parte civile esclusa).

Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione lamentando che la Corte di appello non aveva illustrato le ragioni in base alle quali aveva ritenuto l'atto di appello dell'Agenzia delle Entrate "sufficientemente specifico", senza confrontarsi con la pronuncia di inammissibilità resa in primo grado.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

L'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

Le censure relative alla misura della pena non pongono profili di illegalità della pena e costituisce principio consolidato che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01; Sez 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Rv.275234 - 01).

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare sia con riferimento a ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia avverso sentenze pronunziate nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (successivamente abrogato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella

I. 24 luglio 2008 n. 125), che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.

U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Rossi, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).

Le Sezioni Unite, nell'ordinanza Rossi, hanno, in particolare, statuito che la richiesta di applicazione della pena e il consenso prestato «sono, infatti, espressioni della volontà delle parti di esercitare il potere dispositivo riconosciuto loro dalla legge e concorrono alla formazione di un negozio giuridico processuale, liberamente stipulato, che, una volta ricevuto con la ratifica del giudice il crisma 4della conformità ai canoni ordinamentali, non può essere unilateralmente modificato da colui che lo ha promosso o vi ha aderito, con l'allegazione, per giunta, di ragioni precluse dall'implicita rinuncia a farle valere contenuta nella stessa proposta di determinazione del trattamento sanzionatorio in una certa misura.

Del pari inammissibili sono le censure con le quale si deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen.

Va richiamato il consolidato orientamento, secondo cui il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522; Sez.5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853 - 01).

2. Sono, invece, fondati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo , motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Va ricordato che l'art. 82, comma 2, cod. proc. pen. tipizza due fatti concludenti cui consegue per legge, senza possibilità di prova contraria, la revoca (tacita) della costituzione di parte civile.

Si tratta della mancata presentazione delle conclusioni, a norma dell'art. 523, ovvero della promozione dell'azione davanti al giudice civile.

E il riferimento alla specifica disposizione che disciplina lo svolgimento della discussione nel corso del giudizio di primo grado (art. 523 cod. proc. pen.) costituisce un indice inequivoco della volontà del legislatore di circoscrivere la portata della mancata presentazione delle conclusioni al solo giudizio di primo (Sez.6 n. 10060 del 09/01/2025, Rv.287704 - 02, in motivazione).

Secondo un indirizzo consolidato, nel giudizio abbreviato non condizionato, la mancata presentazione delle conclusioni scritte non determina la revoca tacita della costituzione di parte civile nel caso in cui il difensore faccia richiamo alle conclusioni esposte nell'atto di costituzione o siano verbalizzate le richieste orali relative al risarcimento del danno, alla concessione della provvisionale o alla rifusione delle spese. (Sez. 2, n. 9102 del 09/01/2025, Rv. 287655 - 01).

Questa Corte, infatti, ha sempre escluso la configurabilità di una revoca tacita della costituzione di parte civile nel caso in cui, pur non avendo depositato conclusioni scritte, il difensore si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure siano verbalizzate le richieste orali relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese (cfr., in tal senso, tra le 5altre, Sez. 5, n. 29675 del 02/05/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 267385 01; Sez. 5, n. 34922 del 29/04/2016, Borghi, Rv. 267769 01; Sez. 4, n. 39595 del 27/06/2007, Rosi, Rv. 237773 - 01; conf., ancora, in particolare, in sede di rito abbreviato, Sez. 5, n. 42715 del 18/07/2012, Mori, Rv. 254172 - 01).

Nella specie, però, la parte civile- Agenzia delle Entrate - che si costituiva in giudizio all'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale il Giudice ammetteva gli imputati al rito abbreviato, non compariva alle udienze di discussione del 23/3/2023 e del 30/3/2023, nelle quali le difese degli imputati precisavano le conclusioni, nè all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale il Pm svolgeva le sue repliche e depositava conclusioni ed i difensori degli imputati insistevano nelle conclusioni rassegnate; neppure compariva all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella quale veniva espletato l'esame dell'amministratore giudiziario - ritenuto necessario dal Giudice - , all'esito del quale le parti insistevano nelle conclusioni già rassegnate.

Pertanto, in difetto di conclusioni della parte civile nel giudizio di primo grado svoltosi nelle forme del rito abbreviato - sia depositate in forma scritta o esposte in forma orale anche attraverso il richiamo all'atto di costituzione - deve ritenersi configurata l'ipotesi della revoca tacita della relativa costituzione in giudizio.

Erroneamente, pertanto, la Corte di appello riteneva la parte civile ritualmente costituita in giudizio e valutava, accogliendolo, l'appello proposto dalla predetta parte.

Essendosi verificata la revoca tacita della costituzione di parte civile, quindi, risultano illegittime le statuizioni civili emesse dal giudice di appello, con conseguente annullamento senza rinvio sul punto della sentenza impugnata.

3. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili in favore della Agenzia delle Entrate ed i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati inammissibili nel resto.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catania, in riforma, per quanto qui rileva, della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Catania, all'esito di giudizio abbreviato, in data 14/09/2023, pronunciando ex art. 599 bis cod.proc.pen. nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena per il primo in anni 6, mesi due di reclusione ed euro 8.277,00 di multa e per il secondo in anni uno di reclusione; in accoglimento dell'appello della parte civile Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA].le di Catania, condannava gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno in favore della predetta parte civile da liquidarsi innanzi al competente giudice civile. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione della sentenza per illogicità e carenza. Lamenta che la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza ex art. 129 cod.proc.pen. o riconoscere le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.pen. equivalenti alle contestate aggravanti; evidenzia che in ordine al primo profilo la delibazione negativa della Corte territoriale non era stata oggetto di attento esame e che in ordine al secondo profilo la motivazione era carente. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 82, 523, 441 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione all'accoglimento dell'appello della parte civile. Lamenta che erroneamente la Corte territoriale aveva accolto l'appello della parte civile, in quanto la parte civile non era intervenuta all'udienza prevista nel giudizio di primo grado per la discussione delle parti e non aveva, quindi, depositato la comparsa conclusionale nè dettato a verbale le proprie conclusioni orali. Inoltre, neppure poteva rilevare che nell'atto di costituzione era stato indicato e quantificato il danno patito, atteso che tale indicazione è richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] a pena di inammissibilità dell'atto di costituzione della parte civile e, comunque, nello stesso atto di costituzione vi era una riserva di meglio precisare i danni al momento della presentazione delle conclusioni; infine, risulta chiaro il disposto dell'art. 523 cod.proc.pen, applicabile anche al rito abbreviato, che 2statuisce che il mancato deposito della comparsa conclusionale fa decadere, automaticamente, la parte civile per revoca tacita della costituzione. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione della sentenza per illogicità e carenza. Lamenta che la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza ex art. 129 cod.proc.pen. e che in ordine a tale profilo la delibazione negativa territoriale non era stata oggetto di attento esame da parte dei Giudici di appello; inoltre, la Corte di appello, nonostante l'incensuratezza dell'imputato, aveva ritenuto congrua la pena omettendo di valutare i parametri di cui all'art. 133 cod.pen. per l'eventuale concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 82, 523, 441 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione all'accoglimento dell'appello della parte civile. Lamenta che erroneamente la Corte territoriale aveva accolto l'appello della parte civile, in quanto la parte civile non era intervenuta all'udienza prevista nel giudizio di primo grado per la discussione delle parti e non aveva, quindi, depositato la comparsa conclusionale nè dettato a verbale le proprie conclusioni orali. Inoltre, neppure poteva rilevare che nell'atto di costituzione era stato indicato e quantificato il danno patito, atteso che tale indicazione è richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] a pena di inammissibilità dell'atto di costituzione della parte civile e, comunque, nello stesso atto di costituzione vi era una riserva di meglio precisare i danni al momento della presentazione delle conclusioni; infine, risulta chiaro il disposto dell'art. 523 cod.proc.pen, applicabile anche al rito abbreviato, che statuisce che il mancato deposito della comparsa conclusionale fa decadere, automaticamente, la parte civile per revoca tacita della costituzione. [OSCURATO:PERSONA] propone quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 76,78,599,602 cod.proc.pen. Argomenta che la decadenza della parte civile avvenuta in primo grado aveva precluso la possibilità di proporre un'impugnazione autonoma perchè esclusa dal processo in maniera definitiva; erroneamente, quindi, la Corte territoriale aveva ritenuto ammissibile l'appello proposto dalla parte civile. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 581 cod.proc.pen, lamentando che la Corte territoriale aveva disatteso con argomentazioni apodittiche l'eccezione di genericità dell'atto di gravame proposto dalla parte civile. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 125 e 546 cod.proc.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non aveva specificamente esaminato le eccezioni proposte (decadenza della parte civile; 3inammissibilità dell'appello per genericità; carenza di legittimazione processuale della parte civile esclusa). Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione lamentando che la Corte di appello non aveva illustrato le ragioni in base alle quali aveva ritenuto l'atto di appello dell'Agenzia delle Entrate "sufficientemente specifico", senza confrontarsi con la pronuncia di inammissibilità resa in primo grado. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. L'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. Le censure relative alla misura della pena non pongono profili di illegalità della pena e costituisce principio consolidato che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01; Sez 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Rv.275234 - 01). Questa Corte ha già avuto occasione di affermare sia con riferimento a ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia avverso sentenze pronunziate nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (successivamente abrogato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella I. 24 luglio 2008 n. 125), che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Rossi, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). Le Sezioni Unite, nell'ordinanza Rossi, hanno, in particolare, statuito che la richiesta di applicazione della pena e il consenso prestato «sono, infatti, espressioni della volontà delle parti di esercitare il potere dispositivo riconosciuto loro dalla legge e concorrono alla formazione di un negozio giuridico processuale, liberamente stipulato, che, una volta ricevuto con la ratifica del giudice il crisma 4della conformità ai canoni ordinamentali, non può essere unilateralmente modificato da colui che lo ha promosso o vi ha aderito, con l'allegazione, per giunta, di ragioni precluse dall'implicita rinuncia a farle valere contenuta nella stessa proposta di determinazione del trattamento sanzionatorio in una certa misura. Del pari inammissibili sono le censure con le quale si deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. Va richiamato il consolidato orientamento, secondo cui il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522; Sez.5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853 - 01). 2. Sono, invece, fondati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo , motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Va ricordato che l'art. 82, comma 2, cod. proc. pen. tipizza due fatti concludenti cui consegue per legge, senza possibilità di prova contraria, la revoca (tacita) della costituzione di parte civile. Si tratta della mancata presentazione delle conclusioni, a norma dell'art. 523, ovvero della promozione dell'azione davanti al giudice civile. E il riferimento alla specifica disposizione che disciplina lo svolgimento della discussione nel corso del giudizio di primo grado (art. 523 cod. proc. pen.) costituisce un indice inequivoco della volontà del legislatore di circoscrivere la portata della mancata presentazione delle conclusioni al solo giudizio di primo (Sez.6 n. 10060 del 09/01/2025, Rv.287704 - 02, in motivazione). Secondo un indirizzo consolidato, nel giudizio abbreviato non condizionato, la mancata presentazione delle conclusioni scritte non determina la revoca tacita della costituzione di parte civile nel caso in cui il difensore faccia richiamo alle conclusioni esposte nell'atto di costituzione o siano verbalizzate le richieste orali relative al risarcimento del danno, alla concessione della provvisionale o alla rifusione delle spese. (Sez. 2, n. 9102 del 09/01/2025, Rv. 287655 - 01). Questa Corte, infatti, ha sempre escluso la configurabilità di una revoca tacita della costituzione di parte civile nel caso in cui, pur non avendo depositato conclusioni scritte, il difensore si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure siano verbalizzate le richieste orali relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese (cfr., in tal senso, tra le 5altre, Sez. 5, n. 29675 del 02/05/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 267385 01; Sez. 5, n. 34922 del 29/04/2016, Borghi, Rv. 267769 01; Sez. 4, n. 39595 del 27/06/2007, Rosi, Rv. 237773 - 01; conf., ancora, in particolare, in sede di rito abbreviato, Sez. 5, n. 42715 del 18/07/2012, Mori, Rv. 254172 - 01). Nella specie, però, la parte civile- Agenzia delle Entrate - che si costituiva in giudizio all'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale il Giudice ammetteva gli imputati al rito abbreviato, non compariva alle udienze di discussione del 23/3/2023 e del 30/3/2023, nelle quali le difese degli imputati precisavano le conclusioni, nè all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale il Pm svolgeva le sue repliche e depositava conclusioni ed i difensori degli imputati insistevano nelle conclusioni rassegnate; neppure compariva all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella quale veniva espletato l'esame dell'amministratore giudiziario - ritenuto necessario dal Giudice - , all'esito del quale le parti insistevano nelle conclusioni già rassegnate. Pertanto, in difetto di conclusioni della parte civile nel giudizio di primo grado svoltosi nelle forme del rito abbreviato - sia depositate in forma scritta o esposte in forma orale anche attraverso il richiamo all'atto di costituzione - deve ritenersi configurata l'ipotesi della revoca tacita della relativa costituzione in giudizio. Erroneamente, pertanto, la Corte di appello riteneva la parte civile ritualmente costituita in giudizio e valutava, accogliendolo, l'appello proposto dalla predetta parte. Essendosi verificata la revoca tacita della costituzione di parte civile, quindi, risultano illegittime le statuizioni civili emesse dal giudice di appello, con conseguente annullamento senza rinvio sul punto della sentenza impugnata. 3. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili in favore della Agenzia delle Entrate ed i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati inammissibili nel resto. P.Q.M
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