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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11280/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1565/09 in data 13/05/2021 della Corte di appello di Brescia, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Mantova in data 17/10/2008, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti del sunnominato in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen. perché l'azione penale non doveva essere iniziata per tardività della querela e dichiarava altresì non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 2, 477 e 482 cod. pen. per essere estinto per intervenuta prescrizione; nel medesimo contesto, veniva ridotta a favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la somma liquidata in primo grado a titolo di risarcimento del danno, fissata in euro 3.000, con conferma nel resto della pronuncia di primo grado.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge in relazione agli artt. 529, 538 e 541 cod. proc. pen.

Con la sentenza impugnata la Corte territoriale ha emesso sentenza di non luogo a procedere in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. per tardività della querela, ma ha lasciato inalterata la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile: il tutto in violazione dell'art. 538 cod. proc. pen. che prevede la condanna per la responsabilità civile quando il giudice pronuncia sentenza di condanna penale, ma anche dell'art. 541 cod. proc. pen. che riconduce alla condanna al risarcimento del danno quella del pagamento delle spese processuali in favore della parte civile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La liquidazione di una somma a favore della parte civile, correttamente ridotta rispetto alla statuizione di primo grado che aveva ritenuto la ricorrenza di entrambi i reati contestati, si giustifica con il fatto che in grado di appello per un reato (art. 640 cod. pen.) è stata pronunciata sentenza di improcedibilità per difetto di querela (Sez. 4, n. 15187 del 16/01/2018, Romano, Rv. 273013), ma per altro reato (artt. 477 e 482 cod. pen.) non è stata esclusa la responsabilità bensì pronunciata sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione.Nell'atto di appello, l'imputato aveva chiesto la revoca della condanna al pagamento della provvisionale e non della somma liquidata in via definitiva (provvisionale mai disposta avendo il primo giudice liquidato a titolo di risarcimento del danno, la somma di complessivi euro 3.200, dichiarata provvisoriamente esecutiva) né aveva chiesto che la regiudicanda fosse devoluta al giudice civile.

In tal modo, alla Corte territoriale è stato implicitamente devoluto il thema decidendum costituito dalla rideterminazione della somma dovuta a titolo di risarcimento, con applicabilità dell'effetto estensivo di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen. alle modalità e ai criteri di liquidazione del risarcimento del danno (Sez. 5, n. 13660 del 22/02/2006, Furfaro, Rv. 233982).

Stante l'insussistenza di elementi per poter prosciogliere l'imputato nel merito, i giudici di secondo grado risultavano così pienamente legittimati a procedere alla pronuncia sulle statuizioni civili, verificando i margini dell'operata autonoma "correzione" dell'ammontare della liquidazione alla quale aveva provveduto il giudice di primo grado, attraverso l'operata riduzione del quantum debeatur (cfr., Sez. 4, n. 46399 del 09/12/2021, Bilardello, Rv. 282555, secondo cui la sentenza d'appello, che, a fronte dell'impugnazione dell'imputato della condanna in primo grado, dichiara estinto il reato per intervenuta prescrizione e riduce l'ammontare della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se, con i motivi d'appello, è stata chiesta la revoca della statuizione di liquidazione del danno e la rimessione delle parti davanti al giudice civile per la determinazione del suo ammontare, e non anche la rideterminazione della misura del risarcimento).

3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1565/09 in data 13/05/2021 della Corte di appello di Brescia, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Mantova in data 17/10/2008, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti del sunnominato in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen. perché l'azione penale non doveva essere iniziata per tardività della querela e dichiarava altresì non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 2, 477 e 482 cod. pen. per essere estinto per intervenuta prescrizione; nel medesimo contesto, veniva ridotta a favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la somma liquidata in primo grado a titolo di risarcimento del danno, fissata in euro 3.000, con conferma nel resto della pronuncia di primo grado. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge in relazione agli artt. 529, 538 e 541 cod. proc. pen. Con la sentenza impugnata la Corte territoriale ha emesso sentenza di non luogo a procedere in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. per tardività della querela, ma ha lasciato inalterata la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile: il tutto in violazione dell'art. 538 cod. proc. pen. che prevede la condanna per la responsabilità civile quando il giudice pronuncia sentenza di condanna penale, ma anche dell'art. 541 cod. proc. pen. che riconduce alla condanna al risarcimento del danno quella del pagamento delle spese processuali in favore della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La liquidazione di una somma a favore della parte civile, correttamente ridotta rispetto alla statuizione di primo grado che aveva ritenuto la ricorrenza di entrambi i reati contestati, si giustifica con il fatto che in grado di appello per un reato (art. 640 cod. pen.) è stata pronunciata sentenza di improcedibilità per difetto di querela (Sez. 4, n. 15187 del 16/01/2018, Romano, Rv. 273013), ma per altro reato (artt. 477 e 482 cod. pen.) non è stata esclusa la responsabilità bensì pronunciata sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione.Nell'atto di appello, l'imputato aveva chiesto la revoca della condanna al pagamento della provvisionale e non della somma liquidata in via definitiva (provvisionale mai disposta avendo il primo giudice liquidato a titolo di risarcimento del danno, la somma di complessivi euro 3.200, dichiarata provvisoriamente esecutiva) né aveva chiesto che la regiudicanda fosse devoluta al giudice civile. In tal modo, alla Corte territoriale è stato implicitamente devoluto il thema decidendum costituito dalla rideterminazione della somma dovuta a titolo di risarcimento, con applicabilità dell'effetto estensivo di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen. alle modalità e ai criteri di liquidazione del risarcimento del danno (Sez. 5, n. 13660 del 22/02/2006, Furfaro, Rv. 233982). Stante l'insussistenza di elementi per poter prosciogliere l'imputato nel merito, i giudici di secondo grado risultavano così pienamente legittimati a procedere alla pronuncia sulle statuizioni civili, verificando i margini dell'operata autonoma "correzione" dell'ammontare della liquidazione alla quale aveva provveduto il giudice di primo grado, attraverso l'operata riduzione del quantum debeatur (cfr., Sez. 4, n. 46399 del 09/12/2021, Bilardello, Rv. 282555, secondo cui la sentenza d'appello, che, a fronte dell'impugnazione dell'imputato della condanna in primo grado, dichiara estinto il reato per intervenuta prescrizione e riduce l'ammontare della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se, con i motivi d'appello, è stata chiesta la revoca della statuizione di liquidazione del danno e la rimessione delle parti davanti al giudice civile per la determinazione del suo ammontare, e non anche la rideterminazione della misura del risarcimento). 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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