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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 27291/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al nr.

R.G. 261-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] GUASTAMACCHIA; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l'ordinanza n. 36503/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

In fatto e in diritto - che la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha formulato istanza per correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 36503/21, depositata il 24 novembre 2021, con cui questa Corte ha accolto il regolamento di competenza dalla stessa proposto nei confronti del Comune di Viggianello, ordinando la prosecuzione del giudizio pendente tra di essi innanzi al Tribunale di Lagonegro e contrassegnato come RG 1274/17; - che il ricorso - contenente detta istanza - è stato ritualmente notificato al Comune di Viggianello; - che il ricorso riferisce che, nel dispositivo della summenzionata ordinanza, è stata pronunciata la condanna di "[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del [...] giudizio" per regolamento di competenza; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata a entrambe parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per la data del 4 maggio 2022; - che quello denunciato dall'odierna ricorrente è un evidente "lapsus calami" in cui è incorsa l'ordinanza impugnata, come emerge non solo dall'intestazione dell'ordinanza suddetta (che individua quali parti del giudizio celebrato innanzi a questa Corte Ric. 2022 n. 00261 sez.

M3 - ud. 04-05-2022 -2- la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e il Comune di Viggianello), ma dalla sua stessa parte motiva; - che essa, infatti, testualmente recita "le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di Viggianello, che ha richiesto l'adozione del provvedimento di sospensione (non rispondendo alle risultanze processuali in atti il rilievo del Comune secondo cui sarebbe stata, invece, la [OSCURATO:PERSONA] a formulare istanza ex art. 295 cod. proc. civ.) [...]"; - che l'errore materiale suddetto emerge, dunque, "ictu ocuh" dal testo del provvedimento, risultando, pertanto, emendabile a norma dell'art. 391-bis cod. proc. civ.; - che l'istanza merita accoglimento, sussistendo le condizioni per la richiesta correzione, dovendo, quindi, sostituirsi - nel dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 36503/21, del 24 novembre 2021 - dopo le parole "dispone la prosecuzione del presente giudizio", quelle "condannando il Comune di Viggianello a rifondere alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. le spese del presente giudizio" (in luogo di quelle "condannando la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio").

PQM La Corte dispone che il dispositivo della propria ordinanza n. 36503/21, del 24 novembre 2021, sia corretto, sostituendo - dopo Ric. 2022 n. 00261 sez.

M3 - ud. 04-05-2022 -3- le parole "dispone la prosecuzione del presente giudizio" - alle parole "condannando la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio", quelle "condannando il Comune di Viggianello a rifondere alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. le spese del presente giudizio".

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al nr. R.G. 261-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] GUASTAMACCHIA; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l'ordinanza n. 36503/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. In fatto e in diritto - che la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha formulato istanza per correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 36503/21, depositata il 24 novembre 2021, con cui questa Corte ha accolto il regolamento di competenza dalla stessa proposto nei confronti del Comune di Viggianello, ordinando la prosecuzione del giudizio pendente tra di essi innanzi al Tribunale di Lagonegro e contrassegnato come RG 1274/17; - che il ricorso - contenente detta istanza - è stato ritualmente notificato al Comune di Viggianello; - che il ricorso riferisce che, nel dispositivo della summenzionata ordinanza, è stata pronunciata la condanna di "[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del [...] giudizio" per regolamento di competenza; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata a entrambe parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per la data del 4 maggio 2022; - che quello denunciato dall'odierna ricorrente è un evidente "lapsus calami" in cui è incorsa l'ordinanza impugnata, come emerge non solo dall'intestazione dell'ordinanza suddetta (che individua quali parti del giudizio celebrato innanzi a questa Corte Ric. 2022 n. 00261 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -2- la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e il Comune di Viggianello), ma dalla sua stessa parte motiva; - che essa, infatti, testualmente recita "le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di Viggianello, che ha richiesto l'adozione del provvedimento di sospensione (non rispondendo alle risultanze processuali in atti il rilievo del Comune secondo cui sarebbe stata, invece, la [OSCURATO:PERSONA] a formulare istanza ex art. 295 cod. proc. civ.) [...]"; - che l'errore materiale suddetto emerge, dunque, "ictu ocuh" dal testo del provvedimento, risultando, pertanto, emendabile a norma dell'art. 391-bis cod. proc. civ.; - che l'istanza merita accoglimento, sussistendo le condizioni per la richiesta correzione, dovendo, quindi, sostituirsi - nel dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 36503/21, del 24 novembre 2021 - dopo le parole "dispone la prosecuzione del presente giudizio", quelle "condannando il Comune di Viggianello a rifondere alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. le spese del presente giudizio" (in luogo di quelle "condannando la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio"). PQM La Corte dispone che il dispositivo della propria ordinanza n. 36503/21, del 24 novembre 2021, sia corretto, sostituendo - dopo Ric. 2022 n. 00261 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -3- le parole "dispone la prosecuzione del presente giudizio" - alle parole "condannando la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio", quelle "condannando il Comune di Viggianello a rifondere alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. le spese del presente giudizio". Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, T
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