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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 20 gennaio 2025

Cassazione n. 28585/2025

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul conflitto negativodi giurisdizione iscritto al n. r.g. 2959/2025 sollevato dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di bari, con ordinanza del 20 gennaio 2025, nel procedimento vertente tra: Ente pugliese per la cultura popolare e l’educazione professionale, in persona del Presidente pro tempore; -ricorrente – contro Agenzia delle entrate – Riscossione, provincia di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; Agenzia del demanio, ufficio del demanio storico, artistico, archeologico, culturale, in persona del legale rappresentate pro tempore; -resistenti- Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di cassazione voglia dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA]

1. L ’[OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] (E.P.C.P.E.P.) proponeva ricorso innanzi al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Baria avverso la cartella di pagamenton. 01420240031852558/000, emessa dall’Agenzia delle Entrate –Riscossione di Bari e notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , con cui l’Agente della Riscossione aveva ingiunto il pagamento, per conto dell’Agenzia delDemanio, della somma di euro 52.435,48, oltre interessi, per un totale di euro 66.874,77, a titolo di indennità per l’occupazione sine titulo dell’Ente, che, a far data dal 1950 circa, avevaoccupato alcuni immobili facenti capo al complesso appartenente al Demanio Pubblico dello Stato–[OSCURATO:PERSONA], denominato“[OSCURATO:PERSONA] della Scarpa”.

In particolare, tali locali erano stati adibiti, nel corso deglianni, a scuola materna denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, gestita dall’Ente, che, con il ricorso, contestava sotto vari profili l’entità delle somme richieste.

Il Tribunale di Bari, con ordinanza resa in data 4 luglio 2024, aveva declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice tributario.

L’Ente aveva proceduto a riassumere la causa innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari; l’Agente della Riscossione e l’Agenzia del Demaniosi erano costituiti, concludendo entramb i per il rigetto del ricorso.

L’Avvocatura, in via preliminare, chiedeva allaCorte una pronuncia declinatoria dellagiurisdizione, ai sensi dell’art. 59, comma 3, della Legge n. 69/2009. 1.1) La Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Bari, con ordinanza del 20 gennaio 2025,ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, rimettendo gli atti alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 59, terzo comma, della Legge n. 69/2009.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc.civ.

Il Pubblico Ministero , ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza di rimessione, la Corte di giustizia tributaria rileva che l’oggetto della pretesa, ovvero la richiesta di pagamento di un’indennità per l’occupazione sine titulo di un complesso immobiliare facente capo al Demanio dello Stato – [OSCURATO:PERSONA], non avendo la qualifica di tributo, esul a dalla sua giurisdizione.

2. Come chiarito da queste Sezioni Unite, in un precedente richiamato nell’ordinanza della Corte di giustizia tributaria, non appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributariel'opposizione ad una cartella esattoriale emessa per il pagamento di somme dovute a titolo di canoneper la concessione di un terreno del demanio fluviale, trattandosi di una controversia che non ha ad oggetto un'entrata tributaria, ma la riscossione di proventi derivanti dall'utilizzazione di beni pubblici.

Essaè quindi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che non implichi la verifica dei poteri autoritativi spettanti alla p.a. sul rapporto concessorio, nel qual caso rientra nella giurisdizionedel giudice amministrativo (v.

Cassazione civile Sez.

Un., 18/09/2006, n. 20067).

Nella motivazione della citata decisione si legge : È infatti costante giurisprudenza di questa Corte che le controversie relative ai proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato non hanno carattere tributario, trattandosi di entrate correlate alla concessione del godimento di tali beni; ne deriva che tali controversie sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario, e sono invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che implichino la verifica dei poteri autoritativi della p.a. sul rapporto concessorio sottostante (in tal caso ricadendosi nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, cfr.Cass.

Sez.

Un. 14 gennaio 2005, n. 604 ; ord. 3 marzo 2003, n. 3144 ) .

Inoltre, costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato chela domanda con la quale la pubblica amministrazione invochi il risarcimento del danno conseguente all’occupazione sine titulo di un proprio immobile rientr i nella giurisdizione del giudice ordinario, quando la controversia abbia natura meramente patrimoniale involgente un diritto soggettivo e non giàl’esercizio di pubblici poteri (v.Cass., sez. un., ord. 15.5.2023, n. 13311 e giurisprudenza ivi citata; v. anche Cass. sez. un., ord. 19.03.2025 n.7300).

Dando continuità a tale indirizzo, nella specie, sulle conformiconclusioni scritte del Pubblico Ministero, va dichiarata la giurisdizionedel giudice ordinario.

Invero, si controvertedell’indennità dovuta dall’Ente ricorrente per l’occupazione sine titulo di alcuni locali facenti parte del più ampio complesso appartenente al Demanio Pubblico dello Stato – [OSCURATO:PERSONA], denominato “[OSCURATO:PERSONA] della Scarpa”.Come si è detto, i proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato non hanno natura tributaria e, dunque, l’ impugnazione della relativa cartella esattoriale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudicetributario.

Va, di conseguenza, cassata la pronuncia declinatoria del Tribunale di Bari.

Nulla sulle spese, non avendo svolto le parti attività difensiva.

P.Q.M dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la pronuncia declinatoria del Tribunale di Bari, dinanzi al quale rim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul conflitto negativodi giurisdizione iscritto al n. r.g. 2959/2025 sollevato dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di bari, con ordinanza del 20 gennaio 2025, nel procedimento vertente tra: Ente pugliese per la cultura popolare e l’educazione professionale, in persona del Presidente pro tempore; -ricorrente – contro Agenzia delle entrate – Riscossione, provincia di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; Agenzia del demanio, ufficio del demanio storico, artistico, archeologico, culturale, in persona del legale rappresentate pro tempore; -resistenti- Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di cassazione voglia dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. L ’[OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] (E.P.C.P.E.P.) proponeva ricorso innanzi al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Baria avverso la cartella di pagamenton. 01420240031852558/000, emessa dall’Agenzia delle Entrate –Riscossione di Bari e notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , con cui l’Agente della Riscossione aveva ingiunto il pagamento, per conto dell’Agenzia delDemanio, della somma di euro 52.435,48, oltre interessi, per un totale di euro 66.874,77, a titolo di indennità per l’occupazione sine titulo dell’Ente, che, a far data dal 1950 circa, avevaoccupato alcuni immobili facenti capo al complesso appartenente al Demanio Pubblico dello Stato–[OSCURATO:PERSONA], denominato“[OSCURATO:PERSONA] della Scarpa”. In particolare, tali locali erano stati adibiti, nel corso deglianni, a scuola materna denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, gestita dall’Ente, che, con il ricorso, contestava sotto vari profili l’entità delle somme richieste. Il Tribunale di Bari, con ordinanza resa in data 4 luglio 2024, aveva declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice tributario. L’Ente aveva proceduto a riassumere la causa innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari; l’Agente della Riscossione e l’Agenzia del Demaniosi erano costituiti, concludendo entramb i per il rigetto del ricorso. L’Avvocatura, in via preliminare, chiedeva allaCorte una pronuncia declinatoria dellagiurisdizione, ai sensi dell’art. 59, comma 3, della Legge n. 69/2009. 1.1) La Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Bari, con ordinanza del 20 gennaio 2025,ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, rimettendo gli atti alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 59, terzo comma, della Legge n. 69/2009. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc.civ. Il Pubblico Ministero , ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza di rimessione, la Corte di giustizia tributaria rileva che l’oggetto della pretesa, ovvero la richiesta di pagamento di un’indennità per l’occupazione sine titulo di un complesso immobiliare facente capo al Demanio dello Stato – [OSCURATO:PERSONA], non avendo la qualifica di tributo, esul a dalla sua giurisdizione. 2. Come chiarito da queste Sezioni Unite, in un precedente richiamato nell’ordinanza della Corte di giustizia tributaria, non appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributariel'opposizione ad una cartella esattoriale emessa per il pagamento di somme dovute a titolo di canoneper la concessione di un terreno del demanio fluviale, trattandosi di una controversia che non ha ad oggetto un'entrata tributaria, ma la riscossione di proventi derivanti dall'utilizzazione di beni pubblici. Essaè quindi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che non implichi la verifica dei poteri autoritativi spettanti alla p.a. sul rapporto concessorio, nel qual caso rientra nella giurisdizionedel giudice amministrativo (v. Cassazione civile Sez. Un., 18/09/2006, n. 20067). Nella motivazione della citata decisione si legge : È infatti costante giurisprudenza di questa Corte che le controversie relative ai proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato non hanno carattere tributario, trattandosi di entrate correlate alla concessione del godimento di tali beni; ne deriva che tali controversie sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario, e sono invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che implichino la verifica dei poteri autoritativi della p.a. sul rapporto concessorio sottostante (in tal caso ricadendosi nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, cfr.Cass. Sez. Un. 14 gennaio 2005, n. 604 ; ord. 3 marzo 2003, n. 3144 ) . Inoltre, costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato chela domanda con la quale la pubblica amministrazione invochi il risarcimento del danno conseguente all’occupazione sine titulo di un proprio immobile rientr i nella giurisdizione del giudice ordinario, quando la controversia abbia natura meramente patrimoniale involgente un diritto soggettivo e non giàl’esercizio di pubblici poteri (v.Cass., sez. un., ord. 15.5.2023, n. 13311 e giurisprudenza ivi citata; v. anche Cass. sez. un., ord. 19.03.2025 n.7300). Dando continuità a tale indirizzo, nella specie, sulle conformiconclusioni scritte del Pubblico Ministero, va dichiarata la giurisdizionedel giudice ordinario. Invero, si controvertedell’indennità dovuta dall’Ente ricorrente per l’occupazione sine titulo di alcuni locali facenti parte del più ampio complesso appartenente al Demanio Pubblico dello Stato – [OSCURATO:PERSONA], denominato “[OSCURATO:PERSONA] della Scarpa”.Come si è detto, i proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato non hanno natura tributaria e, dunque, l’ impugnazione della relativa cartella esattoriale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudicetributario. Va, di conseguenza, cassata la pronuncia declinatoria del Tribunale di Bari. Nulla sulle spese, non avendo svolto le parti attività difensiva. P.Q.M dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la pronuncia declinatoria del Tribunale di Bari, dinanzi al quale rim
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