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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2025

Cassazione n. 33517/2025

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23341- 20 20 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 5 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]u. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Ravenna , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat a e difes a , giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente e ricorrente incidentale – Ric. 2020n. 23341 sez.

S2 -ud. 26-3-2025 - 2 - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimati - avverso la sentenza n. 531/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA , pubblicatail 28/5/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/3/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato in data 28/11/2011, [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) convenne in giudizio , dinnanzi al Tribunale di Ancona, [OSCURATO:SOCIETA].,per sentirla condannare al pagamento di euro 270.000,00 o, in subordine , di euro 243.687,24 , a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’autocombustione di un’irroratrice semovente mod.

IBIS 3100 [OSCURATO:PERSONA], acquistata dalla società convenuta in data 3/5/2010; sostenne, infatti,che il bene acquistato fosse viziato.

La convenuta chie se di chiamare in garanzia AXA Ass.ni e , in manleva, SEA s . r . l . che aveva realizzato l’impianto elettrico del macchinarioincendiatosi.

Costituendosi,[OSCURATO:SOCIETA]. chiese a sua volta di poter chiamare in garanzia la propria società assicuratrice, [OSCURATO:PERSONA].ni s . p . a. che eccepìl’inoperatività della polizza e contestò nel merito la pretesa .

2. All’esito dell’istruttoria (l’acquisizione del fascicolo relativo all’ATPespletato, prove testimoniali, interrogatorio formale e c.t.u. ) il Tribunale di Ancona,con sentenza n. 399/2015, respinse la domanda.

Ric. 2020n. 23341 sez.

S2 -ud. 26-3-2025 - 3 -

3. Con sentenza n. 531/2020, la CDA Ancona rigettò l’appello di [OSCURATO:PERSONA] c.

In particolare, per quel che qui rileva, la Corte territorialeescluse la responsabilità del venditore, rimarcando che l’incendio era stato causato da un guasto sul cavo di collegamento batteria-motorino di avviamento conseguente al fatto che la batteria era rimasta collegata anche dopo lo spegnimento: era stato, infatti, accertato che ilpulsante che isolava la batteria risultava in posizione di ON invece che OFF , sicché la batteria risultava ancora collegata al motorino anche in fase di non utilizzo, nonostante le istruzioni imponessero di scollegarla, terminato l’uso del macchinario.

4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria. [OSCURATO:SOCIETA]., nelle more divenuta a socio unico,ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato per chiedere la condanna in manleva di AXA in ipotesi di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 4: la Corte d’appello avrebbe reso una motivazione apparente escludendo la corresponsabilità della venditrice, nonostante i gravissimi difetti progettuali e costruttivi quali il cavo positivo privo di fusibile, il sottodimensionamento dello stacca-batteria, l’usura anomala dell’isolante sul cavo positivo a contatto con l’occhiello metallico passacavi al di sotto della torrettae nonostante anche dalle conclusioni dell’accertamento tecnico preventivo risultasse chel’incendio era stato Ric. 2020n. 23341 sez.

S2 -ud. 26-3-2025 - 4 - causato da un guasto sul cavo di collegamento batteria-motorino di avviamento; avrebbe, insomma, escluso la responsabilità del venditore imputando al compratore creditore del risarcimento l’intera responsabilità dell’incendio, omettendo del tutto di valutare la corresponsabilità del venditore desumibile dall’accertata presenza dei difetti di progettazione e costruttivi idonei a causare l’arco elettrico generatore dell’incendio.

1.1. Il motivo è infondato.

Quanto alla denunciata nullità ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ., questa Corte ha costantemente puntualizzato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6 Cost., violato soltanto qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, nel senso della «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile; è, perciò, esclusa qualunque rilevanza del semplice «difetto di sufficienza» della motivazione.

Sussiste, allora, il vizio denunciato con il primo motivo quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez.

U, n. 8053 del 07/04/2014 ; tra le tante, in ultimo, Cass. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022).

Nella specie, invero, non ricorre alcuna delle ipotesi appena descritte: la Corte territoriale, dedicando alla questione le pag. 4 e 5 Ric. 2020n. 23341 sez.

S2 -ud. 26-3-2025 - 5 - della motivazione,ha dapprima correttamente stabilito la ripar t izione dell’onere probatorio ex art. 1218 cod. civ., condividendo, quindi, quale corretta ricostruzione della dinamica dell’incendio quella riportatacome «scenario 1» nell’accertamento tecnico preventivo espletato.

Questa ricostruzione è stata poi ripres a dalla c.t.u., secondo cui l’incendio è stato causato da un guasto sul cavo di collegamento batteria-motorino di avviamento in quanto lo stacca-batteria era stato lasciato in posizione ONinvece che OFF.

La Corte territoriale, quindi, ha rimarcato che, in risposta al quesito sub 5, con cui era stato chiesto se l’avvenuto incendio fosse compatibile con la corretta manutenzione e custodia del mezzo, il consulente aveva escluso l’uso conforme alle is truzioni chiare e analitiche riportate nel manuale fornito alla società appellante e attuale ricorrente, da cuisi evinceva « l’importanza per l’utente di posizionare l’interruttore in posizione OFF» durate il non uso della macchina.

Pertanto, la Corte d’appello ha escluso che la fattispecie fosse riconducibilealla previsione de gli artt. 1490 e 1497 cod. civ., perché la garanzia si riferisce ai soli difetti preesistenti alla conclusione del contratto e alle qualità essenziali che sono quelle indispensabili per l'uso cui la cosa di un determinato tipo è normalmente destinata: era, infatti, «pacificamente emersa con riscontro probatorio la ricostruzione del nesso causale (violazioni di precise prescrizioni tecniche e normative rispetto ad altri fattori lamentati ma non provati da parte allora attrice)».

Infine, il Giudice di secondo grado ha sottolineato che le doglianze dell’appellante in merito erano state fondateesclusivamente su quanto dedotto dal proprio consulente di parte.

2. Queste considerazioni conducono all’inammissibilità del secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ.,con cui la società ha lamentato la violazione e falsa Ric. 2020n. 23341 sez.

S2 -ud. 26-3-2025 - 6 - applicazione degli art.1218, 1490, 1494, 1497, 1223, 1227, 2697 cod. civ.: con la sua motivazione la Corte d’appello, seppure riferendosi all’accertamento tecnico e alla consulenza svolti, ne avrebbe in realtà ignorato il dettagliato contenuto e, in particolare, il riscontro di specifici difetti progettuali e costruttivi della macchina, idonei in sé a causa re l’incendioe, pertanto, integranti l’inadempimento della venditrice .

2.1. Così articolata, la censura risulta non conferente rispetto alla ratio decidendisuesposta.

La Corte d’appello, infatti, come detto, ha ritenuto corretto «lo scenario sub 1» prospettato nella relazione dell’accertamento tecnico, fondandosi sull’analisi della c.t.u. (con precisa indicazione del numero della pagina rilevante), alle cui motivazioni si è riportata , perché ha giudicato l’elaborato « accurato, puntuale, immune da vizi logici ed adeguatamente motivato sia sul piano descrittivo che su quello valutativo» (così in sentenza); ha, quindi, aggiunto che «il consulente ha anche risposto alle osservazioni dei CT di parte in maniera analitica ed esaustiva»; ha, quindi, puntualizzato, in diritto, che la consulenza tecnica di parte, su cui erano state fondate le ragioni di appello, costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo.Ha pure riportato che, in risposta al quesito sub 5, il consulente aveva esaminatoanaliticamente le istruzioni contenute nel manuale di uso e manutenzione - in possesso dell’appellante – i n cui era sottolineata l’importanza per l’utente di posizionare l’interruttore in posizione OFF durante il nonuso; ha poi evidenziato che le prove testimoniali assunte «non hanno inficiato in maniera convincente le risultanze dell’ elaborato tecnico e né (quanto ai testi di parte attrice) hanno provato il disinserimento del sistema di stacco della batteria».

Ric. 2020n. 23341 sez.

S2 -ud. 26-3-2025 - 7 - Su questi presupposti,la Corte territoriale ha perciò concluso che la causa dell’incendio fosse da ravvisarsi nella violazione, da parte dell’attore acquirente, delle regole prescritte per il normale uso e la conservazione dell’oggetto compravenduto (il mancato distacco della batteria dal motore): questa violazione è stata individuata quale causa sopravvenuta determinante, sufficiente per sé sola ad escludere la rilevanza causale delle ulteriori caratteristiche delle macchina prospettate dall’acquirente come vizi; in conseguenza, è stata esclusa anche lacorresponsabilità del venditore.

Questo giudizio di fatto, allora, non è evidentemente più sindacabile da questa Corte di legittimità se non nei limiti di una censura ex n. 5 che, tuttavia, è inammissibile per le ragioni esposte di seguito, al paragrafo 3.1., in relazione al terzo motivo ( ricorre un’ipotesi di pronuncia cosiddetta “doppiamente conforme”).

2.2. Per il resto, nessuna delle lamentate violazioni di legge è stata compiuta dal Giudice del merito.

La società ricorrente, pur prospettando vizi redibitori del macchinario, ha chiesto unicamente il risarcimento del danno conseguente alla sua distruzione per incendio e ha sostenuto che causa della perdita sarebbero stati proprio quei vizi.

La Corte d’appello ha, invece, individuato la causa della perdita del bene nello stesso comportamento incauto dell’acquirente, ritenendolo autonomamente determinante rispetto a ogni altra caratteristica verificata dal c.t.u., perché l’uso del bene non era stato «normale», in quanto non era avvenuto secondo le istruzioni, agevolmente intellegibili, fornite alla società.

Questa Corte ha, invero,già puntualizzato che i vizi redibitori, per i quali è concessa garanzia dall'art 1490 cod. civ., sono quelli che rendono la cosa inidonea a un «uso normale» (Cass. Sez. 3, n. 1013 del 06/04/1971): la fattispecie non è riscontrabile, allora, come proprio Ric. 2020n. 23341 sez.

S2 -ud. 26-3-2025 - 8 - affermato dalla Corte d’appello, laddove l’uso fatto del bene non può essere ritenuto «normale».

In tal senso, la nozione di «uso normale» è stata correttamente ricostruitadalla Corte territoriale quale uso conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di uso e manutenzione fornito all’acquirente, purché chiare e inequivoche nel loro contenuto,così come è stato fatto in materia di sicurezza del prodotto (che, evidentemente, nella fase di merito non è stata posta quale questione sicché resta estranea anche al presente giudizio).

3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento a i n. 4 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha prospettato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e per omesso esame di un fatto decisivo: la Corte d’appello non avrebbe valutato che l’innesco è stato di tipo elettrico e si è verificato a seguito di contatto tra il cavo positivo che collega la batteria col motorino di avviamento e un occhiello metallico passacavi sottostante la cabina.

3.1. Il motivo, come anticipato al punto 2.1., è inammissibile .

La censura ex n. 5, di omesso esame di un fatto decisivo , è preclusa ex art. 348 ter IV comma cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie perché l’appello è stato proposto nel 2015: l’appello è stato, infatti, rigettato sulla base dello stesso iter logico del primo Giudice e, per principio consolidato, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ.; l’inammissibilità, peraltro, ricorre non soltanto quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6 -2, n. 7724 del 09/03/2022).

Ric. 2020n. 23341 sez.

S2 -ud. 26-3-2025 - 9 -

3.2. Inammissibile è, infine, pure la censura di violazione dell’art.115 cod. proc. civ.: per dedurla, infatti, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio); la diversa doglianza che egli, nel valutare leprove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre è, invece inammissibile, perché questa attività valutativa è consentita dall'art. 116 cod. proc. civ.(Sez.

U. n. 20867 del 30/09/2020).

4. Il ricorso è perciòrespinto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionatoproposto da [OSCURATO:SOCIETA]u .

Secondo soccombenza, [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c. deve essere condannato al rimborso delle spese processuali in favore di [OSCURATO:SOCIETA]u., liquidate in dispositivo in relazione al valore.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c. al pagamento, in favore diMazzotti s.r.l. s.u. , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ric. 2020n. 23341 sez.

S2 -ud. 26-3-2025 - 10 - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23341- 20 20 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 5 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]u. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Ravenna , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat a e difes a , giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente e ricorrente incidentale – Ric. 2020n. 23341 sez. S2 -ud. 26-3-2025 - 2 - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimati - avverso la sentenza n. 531/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA , pubblicatail 28/5/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/3/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato in data 28/11/2011, [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) convenne in giudizio , dinnanzi al Tribunale di Ancona, [OSCURATO:SOCIETA].,per sentirla condannare al pagamento di euro 270.000,00 o, in subordine , di euro 243.687,24 , a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’autocombustione di un’irroratrice semovente mod. IBIS 3100 [OSCURATO:PERSONA], acquistata dalla società convenuta in data 3/5/2010; sostenne, infatti,che il bene acquistato fosse viziato. La convenuta chie se di chiamare in garanzia AXA Ass.ni e , in manleva, SEA s . r . l . che aveva realizzato l’impianto elettrico del macchinarioincendiatosi. Costituendosi,[OSCURATO:SOCIETA]. chiese a sua volta di poter chiamare in garanzia la propria società assicuratrice, [OSCURATO:PERSONA].ni s . p . a. che eccepìl’inoperatività della polizza e contestò nel merito la pretesa . 2. All’esito dell’istruttoria (l’acquisizione del fascicolo relativo all’ATPespletato, prove testimoniali, interrogatorio formale e c.t.u. ) il Tribunale di Ancona,con sentenza n. 399/2015, respinse la domanda. Ric. 2020n. 23341 sez. S2 -ud. 26-3-2025 - 3 - 3. Con sentenza n. 531/2020, la CDA Ancona rigettò l’appello di [OSCURATO:PERSONA] c. In particolare, per quel che qui rileva, la Corte territorialeescluse la responsabilità del venditore, rimarcando che l’incendio era stato causato da un guasto sul cavo di collegamento batteria-motorino di avviamento conseguente al fatto che la batteria era rimasta collegata anche dopo lo spegnimento: era stato, infatti, accertato che ilpulsante che isolava la batteria risultava in posizione di ON invece che OFF , sicché la batteria risultava ancora collegata al motorino anche in fase di non utilizzo, nonostante le istruzioni imponessero di scollegarla, terminato l’uso del macchinario. 4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria. [OSCURATO:SOCIETA]., nelle more divenuta a socio unico,ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato per chiedere la condanna in manleva di AXA in ipotesi di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 4: la Corte d’appello avrebbe reso una motivazione apparente escludendo la corresponsabilità della venditrice, nonostante i gravissimi difetti progettuali e costruttivi quali il cavo positivo privo di fusibile, il sottodimensionamento dello stacca-batteria, l’usura anomala dell’isolante sul cavo positivo a contatto con l’occhiello metallico passacavi al di sotto della torrettae nonostante anche dalle conclusioni dell’accertamento tecnico preventivo risultasse chel’incendio era stato Ric. 2020n. 23341 sez. S2 -ud. 26-3-2025 - 4 - causato da un guasto sul cavo di collegamento batteria-motorino di avviamento; avrebbe, insomma, escluso la responsabilità del venditore imputando al compratore creditore del risarcimento l’intera responsabilità dell’incendio, omettendo del tutto di valutare la corresponsabilità del venditore desumibile dall’accertata presenza dei difetti di progettazione e costruttivi idonei a causare l’arco elettrico generatore dell’incendio. 1.1. Il motivo è infondato. Quanto alla denunciata nullità ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ., questa Corte ha costantemente puntualizzato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6 Cost., violato soltanto qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, nel senso della «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile; è, perciò, esclusa qualunque rilevanza del semplice «difetto di sufficienza» della motivazione. Sussiste, allora, il vizio denunciato con il primo motivo quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014 ; tra le tante, in ultimo, Cass. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022). Nella specie, invero, non ricorre alcuna delle ipotesi appena descritte: la Corte territoriale, dedicando alla questione le pag. 4 e 5 Ric. 2020n. 23341 sez. S2 -ud. 26-3-2025 - 5 - della motivazione,ha dapprima correttamente stabilito la ripar t izione dell’onere probatorio ex art. 1218 cod. civ., condividendo, quindi, quale corretta ricostruzione della dinamica dell’incendio quella riportatacome «scenario 1» nell’accertamento tecnico preventivo espletato. Questa ricostruzione è stata poi ripres a dalla c.t.u., secondo cui l’incendio è stato causato da un guasto sul cavo di collegamento batteria-motorino di avviamento in quanto lo stacca-batteria era stato lasciato in posizione ONinvece che OFF. La Corte territoriale, quindi, ha rimarcato che, in risposta al quesito sub 5, con cui era stato chiesto se l’avvenuto incendio fosse compatibile con la corretta manutenzione e custodia del mezzo, il consulente aveva escluso l’uso conforme alle is truzioni chiare e analitiche riportate nel manuale fornito alla società appellante e attuale ricorrente, da cuisi evinceva « l’importanza per l’utente di posizionare l’interruttore in posizione OFF» durate il non uso della macchina. Pertanto, la Corte d’appello ha escluso che la fattispecie fosse riconducibilealla previsione de gli artt. 1490 e 1497 cod. civ., perché la garanzia si riferisce ai soli difetti preesistenti alla conclusione del contratto e alle qualità essenziali che sono quelle indispensabili per l'uso cui la cosa di un determinato tipo è normalmente destinata: era, infatti, «pacificamente emersa con riscontro probatorio la ricostruzione del nesso causale (violazioni di precise prescrizioni tecniche e normative rispetto ad altri fattori lamentati ma non provati da parte allora attrice)». Infine, il Giudice di secondo grado ha sottolineato che le doglianze dell’appellante in merito erano state fondateesclusivamente su quanto dedotto dal proprio consulente di parte. 2. Queste considerazioni conducono all’inammissibilità del secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ.,con cui la società ha lamentato la violazione e falsa Ric. 2020n. 23341 sez. S2 -ud. 26-3-2025 - 6 - applicazione degli art.1218, 1490, 1494, 1497, 1223, 1227, 2697 cod. civ.: con la sua motivazione la Corte d’appello, seppure riferendosi all’accertamento tecnico e alla consulenza svolti, ne avrebbe in realtà ignorato il dettagliato contenuto e, in particolare, il riscontro di specifici difetti progettuali e costruttivi della macchina, idonei in sé a causa re l’incendioe, pertanto, integranti l’inadempimento della venditrice . 2.1. Così articolata, la censura risulta non conferente rispetto alla ratio decidendisuesposta. La Corte d’appello, infatti, come detto, ha ritenuto corretto «lo scenario sub 1» prospettato nella relazione dell’accertamento tecnico, fondandosi sull’analisi della c.t.u. (con precisa indicazione del numero della pagina rilevante), alle cui motivazioni si è riportata , perché ha giudicato l’elaborato « accurato, puntuale, immune da vizi logici ed adeguatamente motivato sia sul piano descrittivo che su quello valutativo» (così in sentenza); ha, quindi, aggiunto che «il consulente ha anche risposto alle osservazioni dei CT di parte in maniera analitica ed esaustiva»; ha, quindi, puntualizzato, in diritto, che la consulenza tecnica di parte, su cui erano state fondate le ragioni di appello, costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo.Ha pure riportato che, in risposta al quesito sub 5, il consulente aveva esaminatoanaliticamente le istruzioni contenute nel manuale di uso e manutenzione - in possesso dell’appellante – i n cui era sottolineata l’importanza per l’utente di posizionare l’interruttore in posizione OFF durante il nonuso; ha poi evidenziato che le prove testimoniali assunte «non hanno inficiato in maniera convincente le risultanze dell’ elaborato tecnico e né (quanto ai testi di parte attrice) hanno provato il disinserimento del sistema di stacco della batteria». Ric. 2020n. 23341 sez. S2 -ud. 26-3-2025 - 7 - Su questi presupposti,la Corte territoriale ha perciò concluso che la causa dell’incendio fosse da ravvisarsi nella violazione, da parte dell’attore acquirente, delle regole prescritte per il normale uso e la conservazione dell’oggetto compravenduto (il mancato distacco della batteria dal motore): questa violazione è stata individuata quale causa sopravvenuta determinante, sufficiente per sé sola ad escludere la rilevanza causale delle ulteriori caratteristiche delle macchina prospettate dall’acquirente come vizi; in conseguenza, è stata esclusa anche lacorresponsabilità del venditore. Questo giudizio di fatto, allora, non è evidentemente più sindacabile da questa Corte di legittimità se non nei limiti di una censura ex n. 5 che, tuttavia, è inammissibile per le ragioni esposte di seguito, al paragrafo 3.1., in relazione al terzo motivo ( ricorre un’ipotesi di pronuncia cosiddetta “doppiamente conforme”). 2.2. Per il resto, nessuna delle lamentate violazioni di legge è stata compiuta dal Giudice del merito. La società ricorrente, pur prospettando vizi redibitori del macchinario, ha chiesto unicamente il risarcimento del danno conseguente alla sua distruzione per incendio e ha sostenuto che causa della perdita sarebbero stati proprio quei vizi. La Corte d’appello ha, invece, individuato la causa della perdita del bene nello stesso comportamento incauto dell’acquirente, ritenendolo autonomamente determinante rispetto a ogni altra caratteristica verificata dal c.t.u., perché l’uso del bene non era stato «normale», in quanto non era avvenuto secondo le istruzioni, agevolmente intellegibili, fornite alla società. Questa Corte ha, invero,già puntualizzato che i vizi redibitori, per i quali è concessa garanzia dall'art 1490 cod. civ., sono quelli che rendono la cosa inidonea a un «uso normale» (Cass. Sez. 3, n. 1013 del 06/04/1971): la fattispecie non è riscontrabile, allora, come proprio Ric. 2020n. 23341 sez. S2 -ud. 26-3-2025 - 8 - affermato dalla Corte d’appello, laddove l’uso fatto del bene non può essere ritenuto «normale». In tal senso, la nozione di «uso normale» è stata correttamente ricostruitadalla Corte territoriale quale uso conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di uso e manutenzione fornito all’acquirente, purché chiare e inequivoche nel loro contenuto,così come è stato fatto in materia di sicurezza del prodotto (che, evidentemente, nella fase di merito non è stata posta quale questione sicché resta estranea anche al presente giudizio). 3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento a i n. 4 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha prospettato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e per omesso esame di un fatto decisivo: la Corte d’appello non avrebbe valutato che l’innesco è stato di tipo elettrico e si è verificato a seguito di contatto tra il cavo positivo che collega la batteria col motorino di avviamento e un occhiello metallico passacavi sottostante la cabina. 3.1. Il motivo, come anticipato al punto 2.1., è inammissibile . La censura ex n. 5, di omesso esame di un fatto decisivo , è preclusa ex art. 348 ter IV comma cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie perché l’appello è stato proposto nel 2015: l’appello è stato, infatti, rigettato sulla base dello stesso iter logico del primo Giudice e, per principio consolidato, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ.; l’inammissibilità, peraltro, ricorre non soltanto quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6 -2, n. 7724 del 09/03/2022). Ric. 2020n. 23341 sez. S2 -ud. 26-3-2025 - 9 - 3.2. Inammissibile è, infine, pure la censura di violazione dell’art.115 cod. proc. civ.: per dedurla, infatti, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio); la diversa doglianza che egli, nel valutare leprove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre è, invece inammissibile, perché questa attività valutativa è consentita dall'art. 116 cod. proc. civ.(Sez. U. n. 20867 del 30/09/2020). 4. Il ricorso è perciòrespinto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionatoproposto da [OSCURATO:SOCIETA]u . Secondo soccombenza, [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c. deve essere condannato al rimborso delle spese processuali in favore di [OSCURATO:SOCIETA]u., liquidate in dispositivo in relazione al valore. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c. al pagamento, in favore diMazzotti s.r.l. s.u. , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ric. 2020n. 23341 sez. S2 -ud. 26-3-2025 - 10 - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unific
Sentenza Cassazione n. 33517/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris