CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 31496/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4221/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] F.GALLO (-) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 736/2019 depositata il 12/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. il Comune di Genova ricorre, svolgendo sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 736/03/2019 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, in controversia riguardante l'impugnazione di un avviso di accertamento per ICI, relativo all’ anno di imposta 2011, emesso dal Comune di Genova nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quale concessionaria di una area demaniale, dalla stessa impugnato innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Genova; 2. la [OSCURATO:PERSONA], con la menzionata sentenza, aveva accolto l'appello della società contribuente e rigettato l’ appello incidentale proposto dall’ Agenzia delle Entrate, ritenendo fondata l’ eccezione della società relativa al giudicato formatosi in ordine alla classificazione dell’ area in questione in categoria E/1; 3. la [OSCURATO:PERSONA]’ S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) resiste con controricorso, riproponendo tutte le ulteriori eccezioni e difese ritenute assorbite dai giudici di appello; 3.1. la [OSCURATO:PERSONA]’ S.p.A. ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ, violazione e falsa applicazione dell’ art. 74 legge 342/2000 recante misure in materia fiscale nonché dell’ art. 11 d.lgs. n. 504/1992; 1.1. viene rilevato che, secondo quanto era dato desumere dal tenore della sentenza impugnata i giudici di appello avevano ritenuto fondata l’ eccezione della società contribuente secondo cui la rendita catastale dell’ immobile per essere efficace deve essere notificata al contribuente, non considerando che trattavasi di variazione catastale promossa con procedura DOCFA senza alcuna modifica da parte dell’ Agenzia dell’ Entrate; 2. con il secondo motivo si deduce, exart. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ, nullità della sentenza ex art. 132, secondo comma, n. 4 e 156, secondo comma, cod. proc. civ.; 2.1. viene osservato che, a prescindere dal fatto che mancava la esatta indicazione pronunzia costituente res iudicata - cui i giudici intendevano riferirsi - contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] non sussisteva agli atti alcuna prova idonea a suffragare la sussistenza di un giudicato, a nulla rilevando l’ annotazione operata dall’ Agenzia del Territorio, adempimento imposto dalla normativa vigente e che, per contro, risultava che la sentenza n. 381/1/2015 era stata impugnata dal Comune di Genova dinanzi alla Corte di Cassazione (proc. R.G. n. 18425/2015) la quale, con ordinanza interlocutoria n. 24326/2019, aveva disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio); 3. con il terzo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ, violazione a falsa applicazione dell’ art. 2967 cod. civ. e 124 disp. att. cod. proc. civ.; 3.1. l’ ente impositore assume che agli atti difettava la prova del passaggio in giudicato della sentenza in questione e che, per altro verso, alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità non poteva parlarsi di efficacia di giudicato,vertendosi in ipotesi di diversa annualità; 4. con il quarto motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti rappresentato dalla corretta classificazione ai fini catastali dell’ area in questione; 4.1. il comune osserva che i giudici di appello, dando rilievo esclusivo al supposto giudicato, avevano omesso ogni considerazione in ordine alla corretta classificazione dell’ area, per come dedotta; 5. con il quinto motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ, violazione a falsa applicazione degli artt. 1 e 7, lett. b), d.lgs. 504/1992 e 5 R.D.L. 652/1939; 5.1. viene rilevato che la decisione dei giudici territoriali si poneva in contrasto con la normativa di riferimento e con la giurisprudenza di legittimità in relazione all’ impossibilità di classificare le aree in questione, indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività, nella categoria E; 6. con il sesto motivo si deduce, exart. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ, nullità della sentenza ex art. 132 secondo comma n. 5 e 156, secondo comma, cod. proc. civ.; 6.1. viene dedotto che la [OSCURATO:PERSONA], senza valutare adeguatamente l’ oggetto del giudizio, aveva annullato tout court l’ atto impugnato alla luce di un presunto giudicato e senza alcun concreto riferimento alla realtà oggettiva dei diversi beni ivi contemplati e da assoggettare a imposta, risultando impossibile l’ esatta individuazione del comando giudiziale cui dare esecuzione; 3. valutata l’ istanza della [OSCURATO:PERSONA]’ S.p.A. finalizzata alla trattazione in pubblica udienza del presente giudizio nonché di quelli aventi R.G. nn. 18425/2015, 1148/2018, 21207/2019, 3066/2020 e 3480/2023 ed attesa la rilevanza della questione di diritto afferente al giudizio in discorso riguardante il corretto classamento dei beni in questione ed il rapporto intercorrente fra il procedimento di classamento catastale – da una parte – e l’attività di liquidazione della correlata ICI/IMU, si rende opportuna la trattazione in pubblica udienza; P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 28 settembre 2023 Il Presidente (Giacomo M