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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 30308/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 16/03/2026 della Corte di appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta procuratrice generale, FlaviaAlemi, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale, afirma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 16 marzo 2026, la Corte di appello di Roma confermavala sentenza del Tribunale di Roma del 27 ottobre 2025 con la quale [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati, all’esito del giudizio con rito abbreviato,alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multaciascuno per delitti di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni apubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.2.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore degliimputati, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo vengono dedotte, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 628, secondo comma, cod. pen., per avere i giudici di meritoerroneamente qualificato la condotta come rapina impropria consumata.La difesa sostiene che la ricostruzione accolta nelle sentenze di merito nonsarebbe compatibile con i requisiti della fattispecie, in particolare con quellodell’immediatezza tra la sottrazione del bene e l’uso della violenza finalizzata adassicurare il possesso della cosa ovvero l’impunità.

Secondo la prospettazionedifensiva, gli imputati, alla vista degli agenti, avrebbero immediatamenteabbandonato la cassa automatica sottratta all’esercizio commerciale, dandosi allafuga esclusivamente a piedi e non mediante autovettura, come invece ritenutodai giudici di merito.Da ciò deriverebbe una cesura cronologica e spaziale tra il tentativo diimpossessamento del bene e la successiva colluttazione con gli agenti, avvenutain luogo diverso dopo un inseguimento.

Tale scansione degli eventi escluderebbesia il requisito dell’immediatezza richiesto dall’art. 628, secondo comma, cod.pen., sia il collegamento funzionale tra la violenza e l’acquisizione o laconservazione del possesso della cosa sottratta.

La violenza, una voltaabbandonata la cassa automatica, sarebbe stata diretta esclusivamente asottrarsi all’arresto, integrando un’autonoma fattispecie di resistenza a pubblicoufficiale ex art. 337 cod. pen.Si deduce inoltre che, alla luce dei principi affermati della giurisprudenza dilegittimità in tema di sottrazione e impossessamento nella rapina impropria, nonsi sarebbe verificata neppure un’effettiva sottrazione del bene in senso giuridico,poiché la cassa non sarebbe mai entrata nella sfera di autonoma disponibilitàdegli imputati.

Si prospetta, pertanto, la riqualificazione del fatto come tentatofurto aggravato, ai sensi degli artt. 56, 624 e 625 cod. pen., in concorso con ildelitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen., ovvero, insubordine, come tentata rapina impropria ai sensi degli artt. 56 e 628 cod. pen.2.2.

Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., violazione di legge per omessa applicazione della circostanzaCorte costituzionale n. 86 del 2024.Si lamenta che i giudici di merito avrebbero escluso l’attenuantevalorizzando elementi ritenuti non pertinenti o non adeguatamente dimostrati,quali la preordinazione dell’azione, l’esistenza di profili organizzativi e la gravitàdel pericolo cagionato agli operanti.

Secondo i ricorrenti, la valutazione avrebbeinvece dovuto tenere conto di plurimi elementi favorevoli, quali il modesto valoredella refurtiva, pari a euro trecento, l’integrale risarcimento del danno allapersona offesa mediante il versamento di euro 1.100, l’esiguità delle lesioniriportate dagli agenti di polizia, giudicate guaribili in sette giorni, l’immediatoabbandono del bene e la giovane età dell’imputato [OSCURATO:PERSONA].2.3.

Con il terzo motivo, viene dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per travisamento della prova.Si sostiene che la Corte territoriale avrebbe fondato la decisione su unaricostruzione dei fatti incompatibile con le emergenze processuali e, inparticolare, con il contenuto del verbale di arresto.

Il travisamentoriguarderebbe, da un lato, le modalità della fuga, che sarebbe avvenutaesclusivamente a piedi e non mediante autovettura; dall’altro, il momentodell’abbandono della cassa automatica, poiché gli imputati non sarebbero statisorpresi mentre caricavano il bene su un veicolo, bensì mentre loabbandonavano alla vista degli agenti.Secondo la difesa, tali erronee rappresentazioni del fatto avrebbero inciso inmodo decisivo sull’affermazione della consumazione del reato, sulla ritenutacontinuità dell’azione e sull’esclusione della lieve entità del fatto.2.4.

Con il quarto motivo, si deduce la violazione di legge ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 99 cod. pen.,censurando il riconoscimento della recidiva contestata, con particolareriferimento all’imputato [OSCURATO:PERSONA].Si evidenzia che l’imputato, all’epoca dei fatti, aveva venti anni, risultavagravato da un solo precedente penale e non aveva mai subito esperienzedetentive.

Viene richiamata, inoltre, la condotta successiva al reato, consistitanell’ammissione dei fatti, nell’integrale risarcimento del danno e nellemanifestazioni di resipiscenza.

Tali elementi, secondo la difesa, avrebbero dovutoindurre il giudice ad escludere la recidiva facoltativa, non emergendo un concretoaggravamento della pericolosità sociale.

Si lamenta pertanto l’insufficienza dellamotivazione sul punto e si chiede la rideterminazione del trattamentosanzionatorio previa esclusione della circostanza aggravante.2.5.

Con il quinto motivo viene, infine, dedotto il vizio di motivazione inordine al trattamento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen.Si contesta la determinazione della pena base in anni sei di reclusione edeuro 2.000 di multa, nonché gli aumenti applicati per la continuazione, pari anove mesi per il reato di lesioni e a tre mesi per il reato di resistenza a pubblicoufficiale.

Secondo i ricorrenti, le sentenze di merito non avrebberoadeguatamente considerato i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., omettendo divalorizzare il modesto danno patrimoniale, la minima entità delle lesioni,l’avvenuto risarcimento, l’abbandono della refurtiva, la giovane età dell’imputatoMosic e il comportamento processuale collaborativo.Viene altresì censurato il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti eaggravanti, sostenendosi che avrebbe dovuto essere riconosciuta la prevalenzadelle attenuanti, in particolare di quella prevista dall’art. 62, primo comma, n. 6,cod. pen., con conseguente ulteriore riduzione della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti con motivi manifestamenteinfondati e non consentiti.2.

Il primo e il terzo motivo, logicamente connessi in quanto fondati sulcomune presupposto di una diversa ricostruzione della vicenda fattuale rispetto aquella accertata dai giudici di merito, sono congiuntamente esaminabili erisultano inammissibili.2.1.

Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla qualificazione del fatto come rapina impropriaconsumata, sostenendo che gli imputati avrebbero immediatamenteabbandonato la cassa automatica e che la successiva condotta violenta sarebbestata posta in essere esclusivamente per sottrarsi all'arresto, sicché il fattodovrebbe essere riqualificato come tentato furto aggravato, in concorso con ildelitto di resistenza a pubblico ufficiale, ovvero, in subordine, come tentatarapina impropria.Con il terzo motivo, si deduce un travisamento della prova, assumendo chela Corte territoriale avrebbe erroneamente ricostruito le modalità della fuga edell'abbandono della refurtiva, fondando la decisione su risultanze processualidifformi da quelle emergenti dal verbale di arresto.Entrambe le censure prendono le mosse dal presupposto che i giudici dimerito abbiano erroneamente ricostruito i fatti, contestando in particolarel'avvenuto impossessamento della cosa sottratta e la continuità tra l'azionepredatoria e la successiva reazione nei confronti degli operanti.2.2.

Occorre, dunque, anzitutto richiamare il consolidato principio secondocui il ricorso per cassazione non può risolversi nella prospettazione di unadifferente lettura delle emergenze processuali o nella richiesta di una nuovavalutazione del materiale probatorio, attività riservate in via esclusiva al giudicedel merito (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01).2.3.

Quanto al vizio di motivazione, il sindacato di legittimità è circoscrittoalla verifica della coerenza logico-giuridica della decisione, potendo rilevaresoltanto l'illogicità manifesta, immediatamente percepibile ictu oculi, senza chesia consentito verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioniprocessuali o sostituire la valutazione della Corte a quella del giudice di merito(Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01; Sez.

U, n. 24 del24/11/1999, dep. 2000, Spina, Rv. 214794-01; Sez. 6, n. 10951 del15/03/2006, Casula, Rv. 233708-01).2.4.

Quanto al dedotto vizio di travisamento della prova, che ricorre quandoil giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una provainesistente ovvero su un risultato probatorio incontestabilmente diverso daquello reale, è deducibile nel giudizio di legittimità atteso che non si tratta diprocedere a una nuova interpretazione degli elementi di prova già valutati dalgiudice di merito, ma di verificare se detti elementi sussistano; resta, invece,preclusa la deduzione del travisamento del fatto, non essendo consentito algiudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007,Casavola, Rv. 238215-01).2.5.

La prospettata censura deve, inoltre, essere esaminata alla luce dellanatura di “doppia conforme” della decisione, ricorrente nel caso di specie, postoche: 1) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione delTribunale; 2) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nellavalutazione delle prove (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01;Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01).In presenza di una “doppia conforme”, invero, il travisamento della prova èdeducibile solo quando il ricorrente alleghi, con specifica deduzione, che il datoprobatorio asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nellamotivazione della sentenza di appello; non è, infatti, consentito superare il limitedel devolutum mediante recuperi in sede di legittimità, salvo che il giudice diappello, per rispondere alle censure proposte con l’atto di gravame, abbiarichiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 3, n. 45537 del28/09/2022, M., Rv. 283777-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, LaGumina, Rv. 269217-01; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, Nicoli, Rv. 258432-01;Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636-01).2.6.

Nel caso in esame, le deduzioni difensive non si confrontano con laricostruzione fattuale concordemente operata dai giudici di primo e secondogrado, i quali hanno accertato che gli imputati, dopo aver asportato la cassaautomatica, se ne erano già impossessati, trovandosi all'esterno dell'eserciziocommerciale mentre la caricavano sull'autovettura e avendone pertanto acquisitoun dominio esclusivo, sia pure temporaneo (sentenza di primo grado pag. 2-3;sentenza impugnata pag. 6-7).Muovendo da tale accertamento, la Corte territoriale ha correttamenteritenuto integrata la fattispecie della rapina impropria consumata, in conformitàal consolidato orientamento secondo cui il delitto si perfeziona nel momento incui la cosa sottratta entra nella sfera di esclusivo dominio dell'agente, ancorchéper un tempo brevissimo e nello stesso luogo della sottrazione, risultandoirrilevante che il bene venga successivamente abbandonato a seguitodell'intervento delle forze dell'ordine (Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti,Rv. 269848-01).Invero, una volta accertato che gli imputati avevano già acquisito unautonomo potere di fatto sulla cassa automatica, risulta integratol'impossessamento richiesto ai fini della consumazione del reato, non assumendorilievo il successivo abbandono del bene, determinato dall'intervento delle forzedell'ordine, trattandosi di circostanza successiva al perfezionamento dellafattispecie.È stato, inoltre, accertato che, al fine di darsi alla fuga e di conseguirel’impunità, gli imputati ingaggiavano una colluttazione ai danni degli agentiintervenuti, senza che tra l'azione di impossessamento e la condotta violenta vifosse stata soluzione di continuità (sentenza di primo grado pag. 2-3; sentenzaimpugnata pag. 6-7).Parimenti corretta risulta, dunque, l'applicazione del principio secondo cuinon è necessaria una rigorosa contestualità cronologica tra impossessamento eviolenza, essendo sufficiente che le relative condotte si collochino in unmedesimo contesto operativo e siano legate da un rapporto di continuitàfunzionale, finalizzato ad assicurare il possesso della cosa sottratta o l'impunitàdell'agente (Sez. 2, n. 30775 del 10/05/2023, Spagnuolo, Rv. 285038-01).2.7.

A fronte di un percorso argomentativo coerente, immune da manifesteillogicità nonché giuridicamente corretto, le censure articolate dai ricorrenti nonevidenziano alcun effettivo vizio riconducibile all'art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen. ma si risolvono nella richiesta di una diversa lettura delleemergenze probatorie e di una differente ricostruzione della vicenda fattualerispetto a quella accertata dai giudici di merito, estranee al giudizio di legittimità.2.8.

Quanto al dedotto travisamento della prova, va evidenziato che,nell’ambito di una “doppia conforme” affermazione di responsabilità, la Corteterritoriale ha rivalutato il medesimo compendio probatorio già esaminato dalTribunale, pervenendo alle stesse conclusioni in ordine alla responsabilità degliimputati e ribadendo che le risultanze istruttorie dimostravano l'acquisizione diun autonomo ed esclusivo potere di fatto sulla cosa sottratta, sia pure per unarco temporale limitato.Né il ricorso reca alcuna specifica deduzione in ordine all'introduzione, per laprima volta nella motivazione della sentenza di appello, di un dato probatorionuovo asseritamente travisato nei termini richiesti dall'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen.; sicché il motivo si colloca integralmente al di fuori delperimetro del sindacato demandato a questa Corte, come delineato dallagiurisprudenza sopra richiamata.2.9.

In tale contesto, le censure formulate dai ricorrenti non si confrontanocon le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si risolvono nellaprospettazione di una diversa ricostruzione del fatto alternativa a quellaaccertata dai giudici di merito, sollecitando una rivalutazione del merito preclusain sede di legittimità.3.

Il secondo motivo,concernente il mancato riconoscimento dell’attenuantedella lieve entità del fatto, è manifestamente infondato.3.1.

L’attenuante della lieve entità del fatto, di cui all’art. 311 cod. pen.,estesa al delitto di rapina per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.86 del 2024, richiede una valutazione complessiva della vicenda criminosa, dacompiersi alla luce di tutti gli indici normativamente rilevanti, con la conseguenzache essa deve essere esclusa ogniqualvolta la minima offensività difetti anchesoltanto in relazione alla natura e alle modalità dell’azione, ai mezzi impiegati,all’entità del danno o del pericolo arrecato, ovvero alle ulteriori circostanze checonnotano il fatto concreto.

In tale prospettiva, questa Corte ha chiarito che ilriconoscimento dell’attenuante postula una connotazione di complessivamodestia del disvalore del fatto, incompatibile con condotte caratterizzate dasignificativa aggressività o da apprezzabile lesività dei beni giuridici tutelati (Sez.2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350-01).3.2.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fornito una motivazioneimmune da vizi logici e giuridici nell’escludere la configurabilità della circostanzagiudice di primo grado.

In particolare, la sentenza impugnata ha valorizzato unapluralità di elementi ostativi, rappresentati dalla non occasionalità della condotta,dalla sua evidente preordinazione, dalla presenza di profili organizzativiriconducibili ad un collaudato metodo criminoso, nonché dalla rilevanteesposizione a pericolo degli operanti, derivata dalla condotta violenta posta inessere dagli imputati per garantirsi l’impunità, evidenziando profili che,complessivamente considerati, sono incompatibili con la connotazione di minimaoffensività richiesta per il riconoscimento dell’attenuante invocata.Ne consegue che la decisione impugnata si sottrae ad ogni censura, conconseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso.4.

Il quarto motivo, concernente il riconoscimento della recidiva, èmanifestamente infondato.4.1.

Nell'applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice unaspecifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza,verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, sela reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando lanatura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, illivello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello diomogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomodella personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez.

U, n. 5859 del27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690-01; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018,4.2.

Nel motivare il riconoscimento della recidiva, la Corte di appello si èuniformata ai principi sopra richiamati, non limitandosi al mero riscontrodell'esistenza di precedenti penali, ma valutando complessivamente elementiritenuti indicativi di una più accentuata capacità a delinquere degli imputati.In particolare, il giudice del gravame ha posto in evidenza l'omogeneità deiprecedenti rispetto alle modalità della nuova condotta criminosa, nonché lecaratteristiche del fatto oggetto di giudizio, connotato da evidentepreordinazione, particolare scaltrezza esecutiva e utilizzo di un'autovetturarubata.

Tali circostanze sono state ritenute sintomatiche non già della solagravità del reato per cui si procede, ma della persistenza di una significativainclinazione al delitto, così giustificando il giudizio di maggiore pericolositàsociale.

Con specifico riferimento a [OSCURATO:PERSONA], è stato valorizzato il carattereinfraquinquennale della recidiva, desumendo dalla ravvicinata reiterazione dicondotte della stessa indole un indice significativo della persistente inclinazioneal delitto e dell'inefficacia deterrente del precedente penale.Ne consegue che il giudizio sulla recidiva risulta fondato su una valutazioneconcreta e complessiva della personalità degli imputati e del loro percorsocriminale, pienamente conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità.5.

Il quinto motivo, con il quale si deduce un vizio di motivazione sultrattamento sanzionatorio e sul giudizio di comparazione tra circostanzeaggravanti e attenuanti, è manifestamente infondato.5.1.

In tema di determinazione della pena, è principio consolidato che ladiscrezionalità riconosciuta al giudice di merito debba trovare adeguatagiustificazione nella motivazione della sentenza, mediante l'indicazione deglielementi ritenuti rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; tale oneremotivazionale è tanto più incisivo quanto più la pena applicata si discosti dalminimo edittale, mentre, in caso di contenuto scostamento, può ritenersisufficiente anche il riferimento sintetico alla congruità o equità della stessa (Sez.3, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 27959 del18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356-01).5.2.

Parimenti consolidato è il principio secondo cui il giudizio dicomparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti costituisce espressione delpotere discrezionale del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimitàquando sia sorretto da motivazione non manifestamente illogica e fondata anchesoltanto su alcuni degli indici di cui all'art. 133 cod. pen., senza necessità di unaanalitica disamina di tutti gli elementi valorizzabili (Sez. 5, n. 33114 del08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-02).5.3.

Inoltre, in materia di reato continuato, il giudice è tenuto ad individuareil reato più grave e a determinare distintamente gli aumenti di pena per ciascunreato satellite, in modo da consentire la verifica del rispetto dei criteri diproporzione e dei limiti stabiliti dall'art. 81 cod. pen. (Sez.

U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01).

Tuttavia, qualora gli aumenti siano dimodesta entità, non è richiesta una motivazione specifica e dettagliata, essendosufficiente una giustificazione sintetica che dia conto dell'esercizio non arbitrariodel potere discrezionale (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv.284005-01).5.4.

La sentenza impugnata si conforma ai richiamati principi, mediante unavalutazione pienamente rientrante nella discrezionalità riservata al giudice dimerito, sorretta da motivazione congrua e immune da vizi di manifesta illogicità.La Corte territoriale ha, invero, evidenziato che il giudice di primo grado, pura fronte della significativa gravità delle condotte, aveva già riconosciutol'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod.pen., ritenendola equivalente alle aggravanti e alla recidiva, e determinando lapena all’esito ad un giudizio di comparazione complessivamente favorevole agliimputati.

Ha altresì rilevato come la pena base fosse stata fissata in misuraprossima al minimo edittale, escludendo pertanto la sussistenza di ulteriorielementi idonei a giustificare una più favorevole modulazione del trattamentosanzionatorio.Parimenti manifestamente infondate sono le censure relative agli aumenti dipena applicati per la continuazione.

La Corte di appello ha giustificato taliincrementi valorizzando la pluralità delle persone offese coinvolte e l'entità dellelesioni riportate dagli agenti, elementi certamente pertinenti ai fini dellacommisurazione della pena.

Gli aumenti risultano, inoltre, coerenti con ilcomplessivo apparato motivazionale, non manifestamente sproporzionati e,comunque, significativamente inferiori ai minimi edittali previsti per i singoli reaticonsiderati autonomamente, sicché nessun vizio motivazionale è ravvisabile sulpunto.6.

Per le considerazioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, nullaaggiungendo alle considerazioni precedenti le argomentazioni esposte nellamemoria di replica alle conclusioni della Procura generale a firma dell'avv.[OSCURATO:PERSONA].7.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000,n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 16/03/2026 della Corte di appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta procuratrice generale, FlaviaAlemi, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale, afirma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 16 marzo 2026, la Corte di appello di Roma confermavala sentenza del Tribunale di Roma del 27 ottobre 2025 con la quale [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati, all’esito del giudizio con rito abbreviato,alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multaciascuno per delitti di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni apubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore degliimputati, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo vengono dedotte, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 628, secondo comma, cod. pen., per avere i giudici di meritoerroneamente qualificato la condotta come rapina impropria consumata.La difesa sostiene che la ricostruzione accolta nelle sentenze di merito nonsarebbe compatibile con i requisiti della fattispecie, in particolare con quellodell’immediatezza tra la sottrazione del bene e l’uso della violenza finalizzata adassicurare il possesso della cosa ovvero l’impunità. Secondo la prospettazionedifensiva, gli imputati, alla vista degli agenti, avrebbero immediatamenteabbandonato la cassa automatica sottratta all’esercizio commerciale, dandosi allafuga esclusivamente a piedi e non mediante autovettura, come invece ritenutodai giudici di merito.Da ciò deriverebbe una cesura cronologica e spaziale tra il tentativo diimpossessamento del bene e la successiva colluttazione con gli agenti, avvenutain luogo diverso dopo un inseguimento. Tale scansione degli eventi escluderebbesia il requisito dell’immediatezza richiesto dall’art. 628, secondo comma, cod.pen., sia il collegamento funzionale tra la violenza e l’acquisizione o laconservazione del possesso della cosa sottratta. La violenza, una voltaabbandonata la cassa automatica, sarebbe stata diretta esclusivamente asottrarsi all’arresto, integrando un’autonoma fattispecie di resistenza a pubblicoufficiale ex art. 337 cod. pen.Si deduce inoltre che, alla luce dei principi affermati della giurisprudenza dilegittimità in tema di sottrazione e impossessamento nella rapina impropria, nonsi sarebbe verificata neppure un’effettiva sottrazione del bene in senso giuridico,poiché la cassa non sarebbe mai entrata nella sfera di autonoma disponibilitàdegli imputati. Si prospetta, pertanto, la riqualificazione del fatto come tentatofurto aggravato, ai sensi degli artt. 56, 624 e 625 cod. pen., in concorso con ildelitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen., ovvero, insubordine, come tentata rapina impropria ai sensi degli artt. 56 e 628 cod. pen.2.2. Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., violazione di legge per omessa applicazione della circostanzaCorte costituzionale n. 86 del 2024.Si lamenta che i giudici di merito avrebbero escluso l’attenuantevalorizzando elementi ritenuti non pertinenti o non adeguatamente dimostrati,quali la preordinazione dell’azione, l’esistenza di profili organizzativi e la gravitàdel pericolo cagionato agli operanti. Secondo i ricorrenti, la valutazione avrebbeinvece dovuto tenere conto di plurimi elementi favorevoli, quali il modesto valoredella refurtiva, pari a euro trecento, l’integrale risarcimento del danno allapersona offesa mediante il versamento di euro 1.100, l’esiguità delle lesioniriportate dagli agenti di polizia, giudicate guaribili in sette giorni, l’immediatoabbandono del bene e la giovane età dell’imputato [OSCURATO:PERSONA].2.3. Con il terzo motivo, viene dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per travisamento della prova.Si sostiene che la Corte territoriale avrebbe fondato la decisione su unaricostruzione dei fatti incompatibile con le emergenze processuali e, inparticolare, con il contenuto del verbale di arresto. Il travisamentoriguarderebbe, da un lato, le modalità della fuga, che sarebbe avvenutaesclusivamente a piedi e non mediante autovettura; dall’altro, il momentodell’abbandono della cassa automatica, poiché gli imputati non sarebbero statisorpresi mentre caricavano il bene su un veicolo, bensì mentre loabbandonavano alla vista degli agenti.Secondo la difesa, tali erronee rappresentazioni del fatto avrebbero inciso inmodo decisivo sull’affermazione della consumazione del reato, sulla ritenutacontinuità dell’azione e sull’esclusione della lieve entità del fatto.2.4. Con il quarto motivo, si deduce la violazione di legge ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 99 cod. pen.,censurando il riconoscimento della recidiva contestata, con particolareriferimento all’imputato [OSCURATO:PERSONA].Si evidenzia che l’imputato, all’epoca dei fatti, aveva venti anni, risultavagravato da un solo precedente penale e non aveva mai subito esperienzedetentive. Viene richiamata, inoltre, la condotta successiva al reato, consistitanell’ammissione dei fatti, nell’integrale risarcimento del danno e nellemanifestazioni di resipiscenza. Tali elementi, secondo la difesa, avrebbero dovutoindurre il giudice ad escludere la recidiva facoltativa, non emergendo un concretoaggravamento della pericolosità sociale. Si lamenta pertanto l’insufficienza dellamotivazione sul punto e si chiede la rideterminazione del trattamentosanzionatorio previa esclusione della circostanza aggravante.2.5. Con il quinto motivo viene, infine, dedotto il vizio di motivazione inordine al trattamento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen.Si contesta la determinazione della pena base in anni sei di reclusione edeuro 2.000 di multa, nonché gli aumenti applicati per la continuazione, pari anove mesi per il reato di lesioni e a tre mesi per il reato di resistenza a pubblicoufficiale. Secondo i ricorrenti, le sentenze di merito non avrebberoadeguatamente considerato i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., omettendo divalorizzare il modesto danno patrimoniale, la minima entità delle lesioni,l’avvenuto risarcimento, l’abbandono della refurtiva, la giovane età dell’imputatoMosic e il comportamento processuale collaborativo.Viene altresì censurato il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti eaggravanti, sostenendosi che avrebbe dovuto essere riconosciuta la prevalenzadelle attenuanti, in particolare di quella prevista dall’art. 62, primo comma, n. 6,cod. pen., con conseguente ulteriore riduzione della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti con motivi manifestamenteinfondati e non consentiti.2. Il primo e il terzo motivo, logicamente connessi in quanto fondati sulcomune presupposto di una diversa ricostruzione della vicenda fattuale rispetto aquella accertata dai giudici di merito, sono congiuntamente esaminabili erisultano inammissibili.2.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla qualificazione del fatto come rapina impropriaconsumata, sostenendo che gli imputati avrebbero immediatamenteabbandonato la cassa automatica e che la successiva condotta violenta sarebbestata posta in essere esclusivamente per sottrarsi all'arresto, sicché il fattodovrebbe essere riqualificato come tentato furto aggravato, in concorso con ildelitto di resistenza a pubblico ufficiale, ovvero, in subordine, come tentatarapina impropria.Con il terzo motivo, si deduce un travisamento della prova, assumendo chela Corte territoriale avrebbe erroneamente ricostruito le modalità della fuga edell'abbandono della refurtiva, fondando la decisione su risultanze processualidifformi da quelle emergenti dal verbale di arresto.Entrambe le censure prendono le mosse dal presupposto che i giudici dimerito abbiano erroneamente ricostruito i fatti, contestando in particolarel'avvenuto impossessamento della cosa sottratta e la continuità tra l'azionepredatoria e la successiva reazione nei confronti degli operanti.2.2. Occorre, dunque, anzitutto richiamare il consolidato principio secondocui il ricorso per cassazione non può risolversi nella prospettazione di unadifferente lettura delle emergenze processuali o nella richiesta di una nuovavalutazione del materiale probatorio, attività riservate in via esclusiva al giudicedel merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01).2.3. Quanto al vizio di motivazione, il sindacato di legittimità è circoscrittoalla verifica della coerenza logico-giuridica della decisione, potendo rilevaresoltanto l'illogicità manifesta, immediatamente percepibile ictu oculi, senza chesia consentito verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioniprocessuali o sostituire la valutazione della Corte a quella del giudice di merito(Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01; Sez. U, n. 24 del24/11/1999, dep. 2000, Spina, Rv. 214794-01; Sez. 6, n. 10951 del15/03/2006, Casula, Rv. 233708-01).2.4. Quanto al dedotto vizio di travisamento della prova, che ricorre quandoil giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una provainesistente ovvero su un risultato probatorio incontestabilmente diverso daquello reale, è deducibile nel giudizio di legittimità atteso che non si tratta diprocedere a una nuova interpretazione degli elementi di prova già valutati dalgiudice di merito, ma di verificare se detti elementi sussistano; resta, invece,preclusa la deduzione del travisamento del fatto, non essendo consentito algiudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007,Casavola, Rv. 238215-01).2.5. La prospettata censura deve, inoltre, essere esaminata alla luce dellanatura di “doppia conforme” della decisione, ricorrente nel caso di specie, postoche: 1) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione delTribunale; 2) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nellavalutazione delle prove (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01;Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01).In presenza di una “doppia conforme”, invero, il travisamento della prova èdeducibile solo quando il ricorrente alleghi, con specifica deduzione, che il datoprobatorio asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nellamotivazione della sentenza di appello; non è, infatti, consentito superare il limitedel devolutum mediante recuperi in sede di legittimità, salvo che il giudice diappello, per rispondere alle censure proposte con l’atto di gravame, abbiarichiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 3, n. 45537 del28/09/2022, M., Rv. 283777-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, LaGumina, Rv. 269217-01; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, Nicoli, Rv. 258432-01;Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636-01).2.6. Nel caso in esame, le deduzioni difensive non si confrontano con laricostruzione fattuale concordemente operata dai giudici di primo e secondogrado, i quali hanno accertato che gli imputati, dopo aver asportato la cassaautomatica, se ne erano già impossessati, trovandosi all'esterno dell'eserciziocommerciale mentre la caricavano sull'autovettura e avendone pertanto acquisitoun dominio esclusivo, sia pure temporaneo (sentenza di primo grado pag. 2-3;sentenza impugnata pag. 6-7).Muovendo da tale accertamento, la Corte territoriale ha correttamenteritenuto integrata la fattispecie della rapina impropria consumata, in conformitàal consolidato orientamento secondo cui il delitto si perfeziona nel momento incui la cosa sottratta entra nella sfera di esclusivo dominio dell'agente, ancorchéper un tempo brevissimo e nello stesso luogo della sottrazione, risultandoirrilevante che il bene venga successivamente abbandonato a seguitodell'intervento delle forze dell'ordine (Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti,Rv. 269848-01).Invero, una volta accertato che gli imputati avevano già acquisito unautonomo potere di fatto sulla cassa automatica, risulta integratol'impossessamento richiesto ai fini della consumazione del reato, non assumendorilievo il successivo abbandono del bene, determinato dall'intervento delle forzedell'ordine, trattandosi di circostanza successiva al perfezionamento dellafattispecie.È stato, inoltre, accertato che, al fine di darsi alla fuga e di conseguirel’impunità, gli imputati ingaggiavano una colluttazione ai danni degli agentiintervenuti, senza che tra l'azione di impossessamento e la condotta violenta vifosse stata soluzione di continuità (sentenza di primo grado pag. 2-3; sentenzaimpugnata pag. 6-7).Parimenti corretta risulta, dunque, l'applicazione del principio secondo cuinon è necessaria una rigorosa contestualità cronologica tra impossessamento eviolenza, essendo sufficiente che le relative condotte si collochino in unmedesimo contesto operativo e siano legate da un rapporto di continuitàfunzionale, finalizzato ad assicurare il possesso della cosa sottratta o l'impunitàdell'agente (Sez. 2, n. 30775 del 10/05/2023, Spagnuolo, Rv. 285038-01).2.7. A fronte di un percorso argomentativo coerente, immune da manifesteillogicità nonché giuridicamente corretto, le censure articolate dai ricorrenti nonevidenziano alcun effettivo vizio riconducibile all'art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen. ma si risolvono nella richiesta di una diversa lettura delleemergenze probatorie e di una differente ricostruzione della vicenda fattualerispetto a quella accertata dai giudici di merito, estranee al giudizio di legittimità.2.8. Quanto al dedotto travisamento della prova, va evidenziato che,nell’ambito di una “doppia conforme” affermazione di responsabilità, la Corteterritoriale ha rivalutato il medesimo compendio probatorio già esaminato dalTribunale, pervenendo alle stesse conclusioni in ordine alla responsabilità degliimputati e ribadendo che le risultanze istruttorie dimostravano l'acquisizione diun autonomo ed esclusivo potere di fatto sulla cosa sottratta, sia pure per unarco temporale limitato.Né il ricorso reca alcuna specifica deduzione in ordine all'introduzione, per laprima volta nella motivazione della sentenza di appello, di un dato probatorionuovo asseritamente travisato nei termini richiesti dall'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen.; sicché il motivo si colloca integralmente al di fuori delperimetro del sindacato demandato a questa Corte, come delineato dallagiurisprudenza sopra richiamata.2.9. In tale contesto, le censure formulate dai ricorrenti non si confrontanocon le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si risolvono nellaprospettazione di una diversa ricostruzione del fatto alternativa a quellaaccertata dai giudici di merito, sollecitando una rivalutazione del merito preclusain sede di legittimità.3. Il secondo motivo,concernente il mancato riconoscimento dell’attenuantedella lieve entità del fatto, è manifestamente infondato.3.1. L’attenuante della lieve entità del fatto, di cui all’art. 311 cod. pen.,estesa al delitto di rapina per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.86 del 2024, richiede una valutazione complessiva della vicenda criminosa, dacompiersi alla luce di tutti gli indici normativamente rilevanti, con la conseguenzache essa deve essere esclusa ogniqualvolta la minima offensività difetti anchesoltanto in relazione alla natura e alle modalità dell’azione, ai mezzi impiegati,all’entità del danno o del pericolo arrecato, ovvero alle ulteriori circostanze checonnotano il fatto concreto. In tale prospettiva, questa Corte ha chiarito che ilriconoscimento dell’attenuante postula una connotazione di complessivamodestia del disvalore del fatto, incompatibile con condotte caratterizzate dasignificativa aggressività o da apprezzabile lesività dei beni giuridici tutelati (Sez.2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350-01).3.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fornito una motivazioneimmune da vizi logici e giuridici nell’escludere la configurabilità della circostanzagiudice di primo grado. In particolare, la sentenza impugnata ha valorizzato unapluralità di elementi ostativi, rappresentati dalla non occasionalità della condotta,dalla sua evidente preordinazione, dalla presenza di profili organizzativiriconducibili ad un collaudato metodo criminoso, nonché dalla rilevanteesposizione a pericolo degli operanti, derivata dalla condotta violenta posta inessere dagli imputati per garantirsi l’impunità, evidenziando profili che,complessivamente considerati, sono incompatibili con la connotazione di minimaoffensività richiesta per il riconoscimento dell’attenuante invocata.Ne consegue che la decisione impugnata si sottrae ad ogni censura, conconseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso.4. Il quarto motivo, concernente il riconoscimento della recidiva, èmanifestamente infondato.4.1. Nell'applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice unaspecifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza,verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, sela reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando lanatura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, illivello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello diomogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomodella personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690-01; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018,4.2. Nel motivare il riconoscimento della recidiva, la Corte di appello si èuniformata ai principi sopra richiamati, non limitandosi al mero riscontrodell'esistenza di precedenti penali, ma valutando complessivamente elementiritenuti indicativi di una più accentuata capacità a delinquere degli imputati.In particolare, il giudice del gravame ha posto in evidenza l'omogeneità deiprecedenti rispetto alle modalità della nuova condotta criminosa, nonché lecaratteristiche del fatto oggetto di giudizio, connotato da evidentepreordinazione, particolare scaltrezza esecutiva e utilizzo di un'autovetturarubata. Tali circostanze sono state ritenute sintomatiche non già della solagravità del reato per cui si procede, ma della persistenza di una significativainclinazione al delitto, così giustificando il giudizio di maggiore pericolositàsociale. Con specifico riferimento a [OSCURATO:PERSONA], è stato valorizzato il carattereinfraquinquennale della recidiva, desumendo dalla ravvicinata reiterazione dicondotte della stessa indole un indice significativo della persistente inclinazioneal delitto e dell'inefficacia deterrente del precedente penale.Ne consegue che il giudizio sulla recidiva risulta fondato su una valutazioneconcreta e complessiva della personalità degli imputati e del loro percorsocriminale, pienamente conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità.5. Il quinto motivo, con il quale si deduce un vizio di motivazione sultrattamento sanzionatorio e sul giudizio di comparazione tra circostanzeaggravanti e attenuanti, è manifestamente infondato.5.1. In tema di determinazione della pena, è principio consolidato che ladiscrezionalità riconosciuta al giudice di merito debba trovare adeguatagiustificazione nella motivazione della sentenza, mediante l'indicazione deglielementi ritenuti rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; tale oneremotivazionale è tanto più incisivo quanto più la pena applicata si discosti dalminimo edittale, mentre, in caso di contenuto scostamento, può ritenersisufficiente anche il riferimento sintetico alla congruità o equità della stessa (Sez.3, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 27959 del18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356-01).5.2. Parimenti consolidato è il principio secondo cui il giudizio dicomparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti costituisce espressione delpotere discrezionale del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimitàquando sia sorretto da motivazione non manifestamente illogica e fondata anchesoltanto su alcuni degli indici di cui all'art. 133 cod. pen., senza necessità di unaanalitica disamina di tutti gli elementi valorizzabili (Sez. 5, n. 33114 del08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-02).5.3. Inoltre, in materia di reato continuato, il giudice è tenuto ad individuareil reato più grave e a determinare distintamente gli aumenti di pena per ciascunreato satellite, in modo da consentire la verifica del rispetto dei criteri diproporzione e dei limiti stabiliti dall'art. 81 cod. pen. (Sez. U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01). Tuttavia, qualora gli aumenti siano dimodesta entità, non è richiesta una motivazione specifica e dettagliata, essendosufficiente una giustificazione sintetica che dia conto dell'esercizio non arbitrariodel potere discrezionale (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv.284005-01).5.4. La sentenza impugnata si conforma ai richiamati principi, mediante unavalutazione pienamente rientrante nella discrezionalità riservata al giudice dimerito, sorretta da motivazione congrua e immune da vizi di manifesta illogicità.La Corte territoriale ha, invero, evidenziato che il giudice di primo grado, pura fronte della significativa gravità delle condotte, aveva già riconosciutol'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod.pen., ritenendola equivalente alle aggravanti e alla recidiva, e determinando lapena all’esito ad un giudizio di comparazione complessivamente favorevole agliimputati. Ha altresì rilevato come la pena base fosse stata fissata in misuraprossima al minimo edittale, escludendo pertanto la sussistenza di ulteriorielementi idonei a giustificare una più favorevole modulazione del trattamentosanzionatorio.Parimenti manifestamente infondate sono le censure relative agli aumenti dipena applicati per la continuazione. La Corte di appello ha giustificato taliincrementi valorizzando la pluralità delle persone offese coinvolte e l'entità dellelesioni riportate dagli agenti, elementi certamente pertinenti ai fini dellacommisurazione della pena. Gli aumenti risultano, inoltre, coerenti con ilcomplessivo apparato motivazionale, non manifestamente sproporzionati e,comunque, significativamente inferiori ai minimi edittali previsti per i singoli reaticonsiderati autonomamente, sicché nessun vizio motivazionale è ravvisabile sulpunto.6. Per le considerazioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, nullaaggiungendo alle considerazioni precedenti le argomentazioni esposte nellamemoria di replica alle conclusioni della Procura generale a firma dell'avv.[OSCURATO:PERSONA].7. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000,n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30308/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris