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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05738/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso -con cui, reiterando una censura già dedotta in appello, si contesta vizio di violazione di legge in relazione all’integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen.- risulta manifestamente infondato, giacchè la funzione di tale norma è proprio quella di consentire al giudice di supplire all’inerzia delle parti, così che risulta ininfluente che il testimone non risultasse inserito nella lista testi del PM., in conformità al principio di diritto a mente del quale Il potere - dovere del giudice di disporre attività istruttoria integrativa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. è esercitabile anche in funzione di supplenza dell'inerzia delle parti, allorchè le lacune e la contraddittorietà del quadro probatorio non consentano la decidibilità del giudizio. (In motivazione la Corte ha precisato che la completezza dei dati cognitivi è funzionale al migliore accertamento della verità, naturale corollario del principio di obbligatorietà dell'azione penale) (Sez. 6, n. 25770 del 29/05/2019, Chiesa, Rv. 276217 – 01) e ciò anche quando la testimonianza sia resa da imputato in procedimento connesso; considerato che l’eccezione di inutilizzabilità che la ricorrente sembra evocare in relazione alle dichiarazioni di Siddi è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorso non spiega quale incidenza avrebbe avuto sull’impianto della motivazione impugnata, visto che la Corte di appello ha osservato che la testimonianza resa da Siddi non ha carattere di centralità, a fronte di un’affermazione di responsabilità ricavata da altri elementi; ritenuto che i restanti motivi d’impugnazione sono meramente reiterativi di questioni di fatto dedotte con il gravame e già puntualmente affrontate e risolte dalla Corte di appello, che ha ribadito il giudizio di responsabilità, ha confermato la configurabilità del concorso ai sensi dell’art. 116 cod. pen., ha escluso la configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen. e ha negato le circostanze attenuanti generiche con motivazione puntuale, logica e non contraddittoria e, in quanto tale, non censurabile in sede di legittimità.

Va dunque ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour) Rv. 277710 – 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso -con cui, reiterando una censura già dedotta in appello, si contesta vizio di violazione di legge in relazione all’integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen.- risulta manifestamente infondato, giacchè la funzione di tale norma è proprio quella di consentire al giudice di supplire all’inerzia delle parti, così che risulta ininfluente che il testimone non risultasse inserito nella lista testi del PM., in conformità al principio di diritto a mente del quale Il potere - dovere del giudice di disporre attività istruttoria integrativa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. è esercitabile anche in funzione di supplenza dell'inerzia delle parti, allorchè le lacune e la contraddittorietà del quadro probatorio non consentano la decidibilità del giudizio. (In motivazione la Corte ha precisato che la completezza dei dati cognitivi è funzionale al migliore accertamento della verità, naturale corollario del principio di obbligatorietà dell'azione penale) (Sez. 6, n. 25770 del 29/05/2019, Chiesa, Rv. 276217 – 01) e ciò anche quando la testimonianza sia resa da imputato in procedimento connesso; considerato che l’eccezione di inutilizzabilità che la ricorrente sembra evocare in relazione alle dichiarazioni di Siddi è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorso non spiega quale incidenza avrebbe avuto sull’impianto della motivazione impugnata, visto che la Corte di appello ha osservato che la testimonianza resa da Siddi non ha carattere di centralità, a fronte di un’affermazione di responsabilità ricavata da altri elementi; ritenuto che i restanti motivi d’impugnazione sono meramente reiterativi di questioni di fatto dedotte con il gravame e già puntualmente affrontate e risolte dalla Corte di appello, che ha ribadito il giudizio di responsabilità, ha confermato la configurabilità del concorso ai sensi dell’art. 116 cod. pen., ha escluso la configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen. e ha negato le circostanze attenuanti generiche con motivazione puntuale, logica e non contraddittoria e, in quanto tale, non censurabile in sede di legittimità. Va dunque ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour) Rv. 277710 – 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
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