CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 16534/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 9 gennaio 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Roma del 6 novembre 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 256 bis del d. Igs. n. 152 del 2006, commesso in Roma il 19 ottobre 2017. Letta la memoria trasmessa il 28 novembre 2023 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, con cui sono state puntualizzate le argomentazioni dell'impugnazione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce la violazione di legge con riguardo all'art. 179 cod. proc. pen. per l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello nei confronti del ricorrente, è manifestamente infondato, risultando dal fascicolo processuale che, dopo un tentativo infruttuoso di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il domicilio dichiarato dall'imputato, la notifica ha avuto ritualmente luogo presso il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], il quale, all'udienza del 9 gennaio 2023, non ha eccepito l'inosservanza del termine di 20 giorni, così sanando la relativa violazione processuale. Rilevato che il secondo motivo, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della inosservanza della legge penale, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato gli accertamenti svolti dai C.C. di [OSCURATO:PERSONA], da cui è emerso che la mattina del 19 ottobre 2017 nei pressi della Caserma si era sviluppato un incendio di rifiuti (materiale plastico, in particolare tubi e copertoni di gomma), rispetto alla cui accensione è emerso il ruolo attivo di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha agito in concorso con [OSCURATO:PERSONA], come emerso dalle deposizioni dei testi Chiariglione, Mancini e Ranieri. •Ribadito che la motivazione della sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, è sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, non consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R