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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01891/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bari, adito con richiesta di riesame da PASHAJ [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Bari in data 21/06/2023, in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, a lui ascritti - in concorso con FACENDOLA Vito - ai capi 49) e 50) della rubrica.

2. Ricorre per cassazione il PASHAJ, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento alla mancata disamina delle questioni poste con la memoria depositata in sede di riesame.

2.1. Con riferimento alla gravità indiziaria la difesa, dopo aver sottolineato che il ricorrente - secondo la stessa prospettazione accusatoria - era estraneo al contesto associativo, censura la valorizzazione delle dichiarazioni del collaborante SFORZA, che aveva riferito circostanze estranee agli episodi di cui ai capi 49) e 50), relative ai contatti del ricorrente con FACENDOLA Vito monitorati nel 2022: lo SFORZA aveva in realtà parlato di rapporti intrattenuti dal PASHAJ con altri soggetti (CALIA Giuseppe nel 2017/2018, nonché tale LAGONIGRO - neppure indagato nel procedimento - tra il 2015 e il 2018).

Si censura altresì l'accostamento degli episodi contestati al quadro associativo, e si lamenta la mancanza di una adeguata risposta ai rilievi difensivi concernenti la persistente incertezza sul quantitativo di stupefacente asseritamente ricevuto dal PASHAJ, e sulla sua destinazione allo spaccio.

Al riguardo, si osserva: che il Tribunale era tornato ad evocare le dichiarazioni dello SFORZA, prive di valenza individualizzante perché relative a fatti risalenti (tra l'altro, il ricorrente non era mai stato citato dall'altro dichiarante [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva accostato al FACENDOLA un altro soggetto noto come "Tony", ovvero FANELLI); che non poteva ritenersi con certezza che il riferimento a "Tony" nella conversazione tra FACENDOLA e CALIA del 10/03/2022 (conversazione non considerata dal G.i.p.) identificasse il PASHAJ, essendo diversi, nel procedimento, i soggetti così chiamati; che la conversazione tra FACENDOLA e la moglie del successivo mese di giugno era del tutto decontestualizzata, e che comunque nessuna prova vi era del fatto che il consiglio di non tenere contatti sui social fosse riferito al ricorrente.

La difesa censura altresì la valenza indiziaria attribuita alle visite del PASHA3 al FACENDOLA (avendo il Tribunale evidenziato che nessun rapporto tra i due poteva giustificarle, se non quello ipotizzato dall'accusa, e che il magazzino accanto all'abitazione del FACENDOLA era pacificamente adibito a luogo di deposito dello stupefacente per il sodalizio), non essendo tali visite state accompagnate (a differenza di quanto emerso per altri interlocutori del FACENDOLA) da intercettazioni relative ad accordi sul pagamento o sulla distribuzione a terzi della droga.

Quanto poi all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa lamenta la mancata risposta alle deduzioni riportate in memoria, secondo cui dalla visione del filmato non poteva rinvenirsi il PASHAJ, che non aveva quindi in mano la busta asseritamente piena di droga.

Si lamenta, ancora, il mancato apprezzamento dell'esito negativo della perquisizione operata al momento dell'arresto, e il carattere congetturale dell'affermazione secondo cui il PASHAJ2 avrebbe ricevuto dal FACENDOLA quantitativi "non irrisori", perciò non compatibili con attività di piccolo spaccio.

2.2. Con riferimento alle esigenze cautelari, la difesa censura l'ordinanza per aver considerato il PASHAJ un soggetto "trasversale", in grado di trattare sia con il FACENDOLA sia con la fazione contrapposta, e comunque sempre con alto grado di professionalità, nonostante le indagini non avessero evidenziato elementi in tal senso (erano infatti emerse quattro presenze in due anni presso la casa del FACENDOLA, concentrate in quattro giorni).

Si lamenta altresì la mancata considerazione del tempo trascorso dai fatti e l'assenza, nell'anno decorso tra le condotte contestate e l'emissione del titolo cautelare, di altre condotte significative o di ulteriori contatti con altri indagati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente ai rilievi formulati in ordine al capo 50) della rubrica.

2. L'odierno ricorrente è stato raggiunto dall'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari in relazione a due episodi di ricezione, da FACENDOLA Vito, di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente destinata allo spaccio (cfr. i capi 49 e 50 della provvisoria incolpazione): episodi valutati dal G.i.p. del Tribunale di Bari nell'ambito di una ben più complessa indagine relativa ad un sodalizio dedito al narcotraffico nella zona di Altamura, nel quale il FACENDOLA era stato individuato in posizione apicale (quale organizzatore: cfr. pag. 2 segg. dell'ordinanza impugnata, alle quali si rinvia anche per la ricostruzione complessiva della vicenda, effettuata anche grazie alle dichiarazioni di alcuni collaboratori, tra cui SFORZA Luigi).

La provvisoria incolpazione associativa, peraltro, non ha coinvolto l'odierno ricorrente.

Secondo l'impostazione accusatoria, le due consegne di stupefacente dal FACENDOLA al PASHAJ presentano una dinamica pressochè sovrapponibile, essendo tra l'altro avvenute a tre soli giorni di distanza (in data 6 e 9 marzo 2022) nel magazzino attiguo all'abitazione del FACENDOLA: ritiene tuttavia il Collegio che, nella valutazione dell'ordinanza reiettiva della richiesta di riesame, i due episodi debbano essere tenuti distinti.

2.1. I rilievi concernenti la consegna di cui al capo 49) sono infondati.

Risulta invero immune da censure la valutazione del Tribunale (pag. 5 segg.), che - sulla scorta delle immagini riprese dagli operanti e delle altre risultanze dichiarative e captative - ha pienamente condiviso la ricostruzione operata dal G.i.p., imperniata su una stretta correlazione logica e cronologica tra l'arrivo nella mattinata del 06/03/2022, presso l'abitazione del FACENDOLA, di LIBORIO3 Michele, e la successiva "visita" da parte del PASHAJ, monitorata nel primo pomeriggio dello stesso giorno.

I giudici del merito cautelare hanno in particolare evidenziato che il LIBORIO, dopo aver ricevuto disposizioni da FACENDOLA di recapitargli la droga, era in effetti giunto presso l'abitazione di quest'ultimo, al quale aveva consegnato una scatola di cartone ed una busta.

Il pieno inserimento del LIBORIO nel narcotraffico coordinato dal FACENDOLA è inequivocabilmente comprovato anche dal suo arresto in flagranza (avvenuto nel giugno successivo per la detenzione di alcuni chili di sostanze stupefacenti di diversa tipologia: cfr. pag. 16 dell'ordinanza impugnata) e dalle sue dichiarazioni auto ed etero-accusatorie, relative sia alle disposizioni impartitegli dal FACENDOLA (pag. 5, nota 6), sia soprattutto alla destinazione della casa di quest'ultimo, e dell'adiacente magazzino, a deposito temporaneo delle partite di stupefacente (cfr. pag. 22).

Nel primo pomeriggio dello stesso giorno 6, era giunto presso l'abitazione del FACENDOLA anche il PASHAJ, utilizzando un'auto da lui stesso noleggiata: dopo pochi minuti, ne era uscito insieme al FACENDOLA (postosi all'angolo della strada in posizione di vedetta), portando in mano una busta e allontanandosi velocemente in auto, mentre il FACENDOLA gli faceva segno di chiamarlo telefonicamente (cfr. pag. 7).

Il compendio indiziario è ulteriormente integrato dalle dichiarazioni del collaboratore SFORZA, che ha riconosciuto nella foto del PASHAJ il "Tony" (soprannome corrispondente a quello annotato nel cartellino segnaletico redatto in occasione di un arresto del ricorrente: cfr. pag. 5, nota 5) conosciuto come soggetto stabilmente dedito al narcotraffico (pag. 18 segg.); nonché da due conversazioni in cui si fa riferimento a "Tony" (in un colloquio tra FACENDOLA e la moglie SCALZO, intercettata il 09/03/2022, era emerso che "Tony" aveva chiesto notizie sul profilo facebook di NUZZI Carlo, dopo l'arresto di quest'ultimo: cfr. pag. 11; nella conversazione tra il FACENDOLA e l'altro sodale CALIA, intercettata il giorno successivo, si discute sulle modalità operative richiamando le operazioni precedentemente concluse con "Tony": cfr. pag. 21).

La valorizzazione congiunta e coordinata di tali risultanze, da parte del Tribunale, risulta immune da censure qui deducibili, anche quanto alla destinazione ad uso non personale della droga che il ricorrente aveva ricevuto dal FACENDOLA (cfr. sul punto pag. 22 dell'ordinanza, in cui si sottolinea che le immagini avevano documentato la consegna al PASHAJ di una busta "di non esigue dimensioni", compatibile con la successiva destinazione allo spaccio di quanto ricevuto).

2.2. A diverse conclusioni deve pervenirsi quanto al capo 50).4 Come già accennato, la prospettazione accusatoria delinea un episodio quasi identico al precedente, con il PASHAJ che si sarebbe recato a piedi, alle 19.31 del 09/03/2022, presso l'abitazione del FACENDOLA, si sarebbe recato con quest'ultimo nell'attiguo locale interrato dal quale si sarebbe poi allontanato portando con sé una busta di cellophane trasparente (pag. 12 dell'ordinanza impugnata).

Risulta peraltro assorbente la fondatezza del rilievo difensivo in ordine alla mancata risposta alle doglianze formulate con specifico riferimento a tale episodio, all'esito della visione diretta delle immagini che la difesa aveva richiesto avvalendosi della possibilità di differire l'udienza camerale di riesame, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 309 cod. proc. pen.

In particolare, con la memoria depositata in sede di riesame, il difensore aveva dedotto che, dalle immagini direttamente esaminate, era emerso che "il sig. [OSCURATO:PERSONA] PASHAJ non compare proprio e non è in mano sua la busta che si ritiene colma di marijuana" (cfr. la quinta pagina della memoria, allegata all'odierno ricorso).

Sulla prospettata erronea identificazione del ricorrente, il Tribunale non ha ritenuto di pronunciarsi: né il rilievo difensivo può essere superato valorizzando elementi ulteriori e diversi dalle immagini, da un lato perché non è stata utilizzata, in tale seconda occasione, l'auto noleggiata dal PASHAJ; dall'altro, perché le conversazioni menzionate nell'ordinanza, e qui sopra richiamate, non fanno riferimento a tale specifico episodio.

D'altra parte, l'ulteriore visita del giorno 8 compiuta dal ricorrente presso il magazzino, dopo aver salutato il FACENDOLA e il GIRARDI (cfr. pag. 7), appare insufficiente a superare i rilievi difensivi rimasti privi di una specifica ed adeguata disamina.

Si è dunque dinanzi ad una insuperabile lacuna motivazionale, che impone l'annullamento dell'impugnata ordinanza in parte qua, con rinvio al Tribunale di Bari per nuova valutazione della gravità indiziaria relativamente al capo 50).

3. Con riferimento alla residua censura, deve ritenersi che la motivazione posta dal Tribunale - da riferire, ovviamente, al capo 49) - sia immune da censure qui deducibili, avendo valorizzato sia il carattere non risalente dei fatti (avvenuti a poco più di un anno dall'adozione dei provvedimenti coercitivi), sia la circostanza riferita dallo SFORZA (secondo cui il PASHAJ aveva fornito droga ad esponenti del clan avverso al FACENDOLA: cfr. pag. 24 dell'ordinanza impugnata), sia gli ulteriori elementi che consentivano di escludere il carattere estemporaneo dell'iniziativa (riferimento da intendersi, all'evidenza, alle conversazioni intercettate nei giorni immediatamente successivi alla consegna dello stupefacente al PASHAJ, in cui si era fatto significativo riferimento a "Tony").5 P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 50) della provvisoria incolpazione e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bari, adito con richiesta di riesame da PASHAJ [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Bari in data 21/06/2023, in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, a lui ascritti - in concorso con FACENDOLA Vito - ai capi 49) e 50) della rubrica. 2. Ricorre per cassazione il PASHAJ, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento alla mancata disamina delle questioni poste con la memoria depositata in sede di riesame. 2.1. Con riferimento alla gravità indiziaria la difesa, dopo aver sottolineato che il ricorrente - secondo la stessa prospettazione accusatoria - era estraneo al contesto associativo, censura la valorizzazione delle dichiarazioni del collaborante SFORZA, che aveva riferito circostanze estranee agli episodi di cui ai capi 49) e 50), relative ai contatti del ricorrente con FACENDOLA Vito monitorati nel 2022: lo SFORZA aveva in realtà parlato di rapporti intrattenuti dal PASHAJ con altri soggetti (CALIA Giuseppe nel 2017/2018, nonché tale LAGONIGRO - neppure indagato nel procedimento - tra il 2015 e il 2018). Si censura altresì l'accostamento degli episodi contestati al quadro associativo, e si lamenta la mancanza di una adeguata risposta ai rilievi difensivi concernenti la persistente incertezza sul quantitativo di stupefacente asseritamente ricevuto dal PASHAJ, e sulla sua destinazione allo spaccio. Al riguardo, si osserva: che il Tribunale era tornato ad evocare le dichiarazioni dello SFORZA, prive di valenza individualizzante perché relative a fatti risalenti (tra l'altro, il ricorrente non era mai stato citato dall'altro dichiarante [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva accostato al FACENDOLA un altro soggetto noto come "Tony", ovvero FANELLI); che non poteva ritenersi con certezza che il riferimento a "Tony" nella conversazione tra FACENDOLA e CALIA del 10/03/2022 (conversazione non considerata dal G.i.p.) identificasse il PASHAJ, essendo diversi, nel procedimento, i soggetti così chiamati; che la conversazione tra FACENDOLA e la moglie del successivo mese di giugno era del tutto decontestualizzata, e che comunque nessuna prova vi era del fatto che il consiglio di non tenere contatti sui social fosse riferito al ricorrente. La difesa censura altresì la valenza indiziaria attribuita alle visite del PASHA3 al FACENDOLA (avendo il Tribunale evidenziato che nessun rapporto tra i due poteva giustificarle, se non quello ipotizzato dall'accusa, e che il magazzino accanto all'abitazione del FACENDOLA era pacificamente adibito a luogo di deposito dello stupefacente per il sodalizio), non essendo tali visite state accompagnate (a differenza di quanto emerso per altri interlocutori del FACENDOLA) da intercettazioni relative ad accordi sul pagamento o sulla distribuzione a terzi della droga. Quanto poi all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa lamenta la mancata risposta alle deduzioni riportate in memoria, secondo cui dalla visione del filmato non poteva rinvenirsi il PASHAJ, che non aveva quindi in mano la busta asseritamente piena di droga. Si lamenta, ancora, il mancato apprezzamento dell'esito negativo della perquisizione operata al momento dell'arresto, e il carattere congetturale dell'affermazione secondo cui il PASHAJ2 avrebbe ricevuto dal FACENDOLA quantitativi "non irrisori", perciò non compatibili con attività di piccolo spaccio. 2.2. Con riferimento alle esigenze cautelari, la difesa censura l'ordinanza per aver considerato il PASHAJ un soggetto "trasversale", in grado di trattare sia con il FACENDOLA sia con la fazione contrapposta, e comunque sempre con alto grado di professionalità, nonostante le indagini non avessero evidenziato elementi in tal senso (erano infatti emerse quattro presenze in due anni presso la casa del FACENDOLA, concentrate in quattro giorni). Si lamenta altresì la mancata considerazione del tempo trascorso dai fatti e l'assenza, nell'anno decorso tra le condotte contestate e l'emissione del titolo cautelare, di altre condotte significative o di ulteriori contatti con altri indagati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente ai rilievi formulati in ordine al capo 50) della rubrica. 2. L'odierno ricorrente è stato raggiunto dall'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari in relazione a due episodi di ricezione, da FACENDOLA Vito, di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente destinata allo spaccio (cfr. i capi 49 e 50 della provvisoria incolpazione): episodi valutati dal G.i.p. del Tribunale di Bari nell'ambito di una ben più complessa indagine relativa ad un sodalizio dedito al narcotraffico nella zona di Altamura, nel quale il FACENDOLA era stato individuato in posizione apicale (quale organizzatore: cfr. pag. 2 segg. dell'ordinanza impugnata, alle quali si rinvia anche per la ricostruzione complessiva della vicenda, effettuata anche grazie alle dichiarazioni di alcuni collaboratori, tra cui SFORZA Luigi). La provvisoria incolpazione associativa, peraltro, non ha coinvolto l'odierno ricorrente. Secondo l'impostazione accusatoria, le due consegne di stupefacente dal FACENDOLA al PASHAJ presentano una dinamica pressochè sovrapponibile, essendo tra l'altro avvenute a tre soli giorni di distanza (in data 6 e 9 marzo 2022) nel magazzino attiguo all'abitazione del FACENDOLA: ritiene tuttavia il Collegio che, nella valutazione dell'ordinanza reiettiva della richiesta di riesame, i due episodi debbano essere tenuti distinti. 2.1. I rilievi concernenti la consegna di cui al capo 49) sono infondati. Risulta invero immune da censure la valutazione del Tribunale (pag. 5 segg.), che - sulla scorta delle immagini riprese dagli operanti e delle altre risultanze dichiarative e captative - ha pienamente condiviso la ricostruzione operata dal G.i.p., imperniata su una stretta correlazione logica e cronologica tra l'arrivo nella mattinata del 06/03/2022, presso l'abitazione del FACENDOLA, di LIBORIO3 Michele, e la successiva "visita" da parte del PASHAJ, monitorata nel primo pomeriggio dello stesso giorno. I giudici del merito cautelare hanno in particolare evidenziato che il LIBORIO, dopo aver ricevuto disposizioni da FACENDOLA di recapitargli la droga, era in effetti giunto presso l'abitazione di quest'ultimo, al quale aveva consegnato una scatola di cartone ed una busta. Il pieno inserimento del LIBORIO nel narcotraffico coordinato dal FACENDOLA è inequivocabilmente comprovato anche dal suo arresto in flagranza (avvenuto nel giugno successivo per la detenzione di alcuni chili di sostanze stupefacenti di diversa tipologia: cfr. pag. 16 dell'ordinanza impugnata) e dalle sue dichiarazioni auto ed etero-accusatorie, relative sia alle disposizioni impartitegli dal FACENDOLA (pag. 5, nota 6), sia soprattutto alla destinazione della casa di quest'ultimo, e dell'adiacente magazzino, a deposito temporaneo delle partite di stupefacente (cfr. pag. 22). Nel primo pomeriggio dello stesso giorno 6, era giunto presso l'abitazione del FACENDOLA anche il PASHAJ, utilizzando un'auto da lui stesso noleggiata: dopo pochi minuti, ne era uscito insieme al FACENDOLA (postosi all'angolo della strada in posizione di vedetta), portando in mano una busta e allontanandosi velocemente in auto, mentre il FACENDOLA gli faceva segno di chiamarlo telefonicamente (cfr. pag. 7). Il compendio indiziario è ulteriormente integrato dalle dichiarazioni del collaboratore SFORZA, che ha riconosciuto nella foto del PASHAJ il "Tony" (soprannome corrispondente a quello annotato nel cartellino segnaletico redatto in occasione di un arresto del ricorrente: cfr. pag. 5, nota 5) conosciuto come soggetto stabilmente dedito al narcotraffico (pag. 18 segg.); nonché da due conversazioni in cui si fa riferimento a "Tony" (in un colloquio tra FACENDOLA e la moglie SCALZO, intercettata il 09/03/2022, era emerso che "Tony" aveva chiesto notizie sul profilo facebook di NUZZI Carlo, dopo l'arresto di quest'ultimo: cfr. pag. 11; nella conversazione tra il FACENDOLA e l'altro sodale CALIA, intercettata il giorno successivo, si discute sulle modalità operative richiamando le operazioni precedentemente concluse con "Tony": cfr. pag. 21). La valorizzazione congiunta e coordinata di tali risultanze, da parte del Tribunale, risulta immune da censure qui deducibili, anche quanto alla destinazione ad uso non personale della droga che il ricorrente aveva ricevuto dal FACENDOLA (cfr. sul punto pag. 22 dell'ordinanza, in cui si sottolinea che le immagini avevano documentato la consegna al PASHAJ di una busta "di non esigue dimensioni", compatibile con la successiva destinazione allo spaccio di quanto ricevuto). 2.2. A diverse conclusioni deve pervenirsi quanto al capo 50).4 Come già accennato, la prospettazione accusatoria delinea un episodio quasi identico al precedente, con il PASHAJ che si sarebbe recato a piedi, alle 19.31 del 09/03/2022, presso l'abitazione del FACENDOLA, si sarebbe recato con quest'ultimo nell'attiguo locale interrato dal quale si sarebbe poi allontanato portando con sé una busta di cellophane trasparente (pag. 12 dell'ordinanza impugnata). Risulta peraltro assorbente la fondatezza del rilievo difensivo in ordine alla mancata risposta alle doglianze formulate con specifico riferimento a tale episodio, all'esito della visione diretta delle immagini che la difesa aveva richiesto avvalendosi della possibilità di differire l'udienza camerale di riesame, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 309 cod. proc. pen. In particolare, con la memoria depositata in sede di riesame, il difensore aveva dedotto che, dalle immagini direttamente esaminate, era emerso che "il sig. [OSCURATO:PERSONA] PASHAJ non compare proprio e non è in mano sua la busta che si ritiene colma di marijuana" (cfr. la quinta pagina della memoria, allegata all'odierno ricorso). Sulla prospettata erronea identificazione del ricorrente, il Tribunale non ha ritenuto di pronunciarsi: né il rilievo difensivo può essere superato valorizzando elementi ulteriori e diversi dalle immagini, da un lato perché non è stata utilizzata, in tale seconda occasione, l'auto noleggiata dal PASHAJ; dall'altro, perché le conversazioni menzionate nell'ordinanza, e qui sopra richiamate, non fanno riferimento a tale specifico episodio. D'altra parte, l'ulteriore visita del giorno 8 compiuta dal ricorrente presso il magazzino, dopo aver salutato il FACENDOLA e il GIRARDI (cfr. pag. 7), appare insufficiente a superare i rilievi difensivi rimasti privi di una specifica ed adeguata disamina. Si è dunque dinanzi ad una insuperabile lacuna motivazionale, che impone l'annullamento dell'impugnata ordinanza in parte qua, con rinvio al Tribunale di Bari per nuova valutazione della gravità indiziaria relativamente al capo 50). 3. Con riferimento alla residua censura, deve ritenersi che la motivazione posta dal Tribunale - da riferire, ovviamente, al capo 49) - sia immune da censure qui deducibili, avendo valorizzato sia il carattere non risalente dei fatti (avvenuti a poco più di un anno dall'adozione dei provvedimenti coercitivi), sia la circostanza riferita dallo SFORZA (secondo cui il PASHAJ aveva fornito droga ad esponenti del clan avverso al FACENDOLA: cfr. pag. 24 dell'ordinanza impugnata), sia gli ulteriori elementi che consentivano di escludere il carattere estemporaneo dell'iniziativa (riferimento da intendersi, all'evidenza, alle conversazioni intercettate nei giorni immediatamente successivi alla consegna dello stupefacente al PASHAJ, in cui si era fatto significativo riferimento a "Tony").5 P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 50) della provvisoria incolpazione e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
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