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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022

Cassazione n. 36854/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso avvero la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in data 23/11/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato nel resto le condanne in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628, terzo comma, numero 1) cod. pen.

I ricorsi sono ..

1. Il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. e che, pertanto, può essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen..

2. I motivi dedotti nel ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], con i quali si censurano vizi di motivazionali in relazione alla recidiva ed alla dosimetria della pena irrogata, sono manifestamente infondati.

La Corte territoriale, infatti, la cui motivazione si salda e integra con quelal fornita dal giudice di primo grado, con il riferimento alla condotta processuale e ai certificati penali in atti, ha dato sufficiente conto dell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito sul punto che, in assenza di palesi illogicità, non può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

L'inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso avvero la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in data 23/11/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato nel resto le condanne in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628, terzo comma, numero 1) cod. pen. I ricorsi sono .. 1. Il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. e che, pertanto, può essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. 2. I motivi dedotti nel ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], con i quali si censurano vizi di motivazionali in relazione alla recidiva ed alla dosimetria della pena irrogata, sono manifestamente infondati. La Corte territoriale, infatti, la cui motivazione si salda e integra con quelal fornita dal giudice di primo grado, con il riferimento alla condotta processuale e ai certificati penali in atti, ha dato sufficiente conto dell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito sul punto che, in assenza di palesi illogicità, non può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). L'inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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