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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 34402/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12660/2021r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Viale delle Milizie n. 114, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiAntonio Vallebona, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 2, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiFilippo Aiello e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Leccen. 893/2020 pubblicata in data 10/02/2021, n.r.g. 523/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/10/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Entrambe le parti hanno depositato istanza con cui chiedono l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese, atteso che hanno concluso una conciliazione in sede sindacale, nella quale sono state regolate anche le spese processuali.

P.Q.M.

OGGETTO: lavoro privato La Corte dichiara cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12660/2021r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Viale delle Milizie n. 114, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiAntonio Vallebona, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 2, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiFilippo Aiello e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Leccen. 893/2020 pubblicata in data 10/02/2021, n.r.g. 523/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/10/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Entrambe le parti hanno depositato istanza con cui chiedono l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese, atteso che hanno concluso una conciliazione in sede sindacale, nella quale sono state regolate anche le spese processuali. P.Q.M. OGGETTO: lavoro privato La Corte dichiara cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, i
Sentenza Cassazione n. 34402/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris