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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 29474/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi due motivi sono inammissibili perchè riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici ed adeguata motivazione; la Corte territoriale (cfr. pag. 6) ha confermato la penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 81, cpv, 110 cod.pen. e 55- quinquies d.lgs 165/2001, evidenziando, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, come la fattispecie ascritta si configuri sia se il fatto materiale sia commesso dal dipendente subordinato, sia dal dipendente dirigente, il quale, in ogni caso, deve rispettare un monte ore settimanale obbligatorio onde la rilevanza della falsa attestazione della presenza in servizio; ha, poi, chiarito che risulta irrilevante la configurabilità di un danno economico per la P.A., atteso che il reato si consuma con la mera falsa attestazione della presenza in servizio attraverso un'alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze; si tratta di reato autonomo rispetto a quello di truffa, con il quale può concorrere, ogni qualvolta la falsa attestazione della presenza in ufficio con mezzo fraudolento determini anche un danno economico apprezzabile per la P.A. (Sez.3, n. 47043 del 27/10/2015, Rv.265223 - 01;Sez 3, n. 45696 del 27/10/2015, Rv.265400 - 01).

Ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha denegato la configurabilità della causa di esclusione della punibilità in questione, evidenziando la reiterazione delle condotte illecite in un brevissimo arco temporale.

Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01).

Considerato che il quarto motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha congruamente giustificato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando l'assenza di elementi positivi in tal senso.

Va ricordato che costituisce principio consolidato che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62- bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il Giudice di merito si limiti a dar conto - come avvenuto nella specie - di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986).

La doglianza relativa alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. non è proponibile perché non aveva costituito oggetto di motivo di appello (Sez.3, n.16610 del 24/01/2017,Rv.269632).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Visto l'art. 154 ter disp. att. cod.proc.pen. manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo alla ASL Napoli 2 Nord di Acerra.

Così deciso il 23 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi due motivi sono inammissibili perchè riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici ed adeguata motivazione; la Corte territoriale (cfr. pag. 6) ha confermato la penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 81, cpv, 110 cod.pen. e 55- quinquies d.lgs 165/2001, evidenziando, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, come la fattispecie ascritta si configuri sia se il fatto materiale sia commesso dal dipendente subordinato, sia dal dipendente dirigente, il quale, in ogni caso, deve rispettare un monte ore settimanale obbligatorio onde la rilevanza della falsa attestazione della presenza in servizio; ha, poi, chiarito che risulta irrilevante la configurabilità di un danno economico per la P.A., atteso che il reato si consuma con la mera falsa attestazione della presenza in servizio attraverso un'alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze; si tratta di reato autonomo rispetto a quello di truffa, con il quale può concorrere, ogni qualvolta la falsa attestazione della presenza in ufficio con mezzo fraudolento determini anche un danno economico apprezzabile per la P.A. (Sez.3, n. 47043 del 27/10/2015, Rv.265223 - 01;Sez 3, n. 45696 del 27/10/2015, Rv.265400 - 01). Ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha denegato la configurabilità della causa di esclusione della punibilità in questione, evidenziando la reiterazione delle condotte illecite in un brevissimo arco temporale. Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01). Considerato che il quarto motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha congruamente giustificato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando l'assenza di elementi positivi in tal senso. Va ricordato che costituisce principio consolidato che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62- bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il Giudice di merito si limiti a dar conto - come avvenuto nella specie - di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986). La doglianza relativa alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. non è proponibile perché non aveva costituito oggetto di motivo di appello (Sez.3, n.16610 del 24/01/2017,Rv.269632). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Visto l'art. 154 ter disp. att. cod.proc.pen. manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo alla ASL Napoli 2 Nord di Acerra. Così deciso il 23 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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