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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35650/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 15/13/2022 del Tribunale della libertà di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede che sia dichiarata la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare dell'obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia giudiziaria applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro a [OSCURATO:PERSONA] per avere partecipato alla associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R.

R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritta nel capo 1 delle imputazioni provvisorie e per reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto illecitamente cocaina per rifornirne [OSCURATO:PERSONA] partecipe della stessa associazione.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo vizio della.motivazione e violazione della legge: a) nel desumere la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione dall'avere egli rifornito di cocaina Galluzzi in occasione di tre incontri svoltisi nell'arco di 11 giorni mentre l'associazione per delinquere è stata operativa dal settembre 2017 sino all'attualità, trascurando che dai contenuti delle conversazioni intercettate si evince soltanto il rapporto fra il ricorrente e Galluzzi (al quale si rivolse con l'espressione «ti agevolo» e non «vi agevolo»); b) nel fondare i gravi indizi di colpevolezza circa le detenzioni illecite di sostanza stupefacenti sull'intercettazione di conversazioni dai contenuti generici; c) nel ravvisare le esigenze cautelari trascurando che la condotta si esaurì in tre episodi di cessione di droga a Galluzzi mentre nei tre anni e mezzo anteriori all'applicazione della misura non risulta abbia avuto collegamenti con ambienti criminali, non presenta precedenti specifici e i precedenti aspecifici sono risalanti nel tempo; d) nel confermare una ordinanza cautelare priva di autonoma valutazione rispetto alla richiesta del Pubblico ministero limitandosi a argomentare per relazione rispetto ai contenuti di questa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Il ricorso non contesta l'esistenza della associazione per delinquere ma la sussistenza di gravi indizi della partecipazione del ricorrente alla stessa, mentre l'ordinanza impugnata trae tali indizi dall'essere stato [OSCURATO:PERSONA] un «fornitore attivo e a disposizione per i suo rapporto con Franceso GaIlluzzi".

Tale argomento fa leva su un elemento di vailutazione;già in sé impreciso fche si rivela in contrasto con altra parte della motivazione dell'ordinanza in cui si osserva che la «prerogativa» dei capi della associazione era quella di intrattenere i rapporti con i fornitori della droga ma si indicano quali soggetti di vertice Pagluso e Bonali e non anche Galluzzi.

Ne deriva che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

2. Il secondo motivo di ricorso risulta del tutto aspecifico perché si limita a una mera attribuzione di genericità ai contenuti delle ocvnersazion intercettae senza sviluppare una argomentazione a sostegno di questo assunto.

3. Il terzo motivo di ricorso è connesso al primo.

Infatti, poiché il riconoscimento delle esigenze cautelari è stato fondato sul «radicato inserimento di [OSCURATO:PERSONA] negli ambienti delinquenziali dediti al narcotraffico» (senza peraltro impegnarsi in una valutazione circa la attualità delle esigenze cautelari), dall'annullamento dell'ordinanza per un nuovo giudizio circa la sussistenza di gravi indizi di consapevole partecipazione alla associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 deriva la necessità di una rivisitazione della valutazione delle esigenze cautelari alla luce dell'esito di tale giudizio.

Ne deriva che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio anche su questo punto.

4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

Va ribadito che nell'impugnare un provvedimento de libertate, il ricorrente per cassazione che deduce la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali tale omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760) e di allegare al ricorso non solo il provvedimento genetico, ma anche la richiesta del pubblico ministero, entrambi nella loro integralità, per consentire il vaglio dell'eccezione in sede di legittimità (Sez. 3, n. 57524 del 17/04/2018, Gonzalez, Rv. 274704).

Nessuno dei due oneri è stato adempiuto nel caso in esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 15/13/2022 del Tribunale della libertà di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede che sia dichiarata la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare dell'obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia giudiziaria applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro a [OSCURATO:PERSONA] per avere partecipato alla associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritta nel capo 1 delle imputazioni provvisorie e per reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto illecitamente cocaina per rifornirne [OSCURATO:PERSONA] partecipe della stessa associazione. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo vizio della.motivazione e violazione della legge: a) nel desumere la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione dall'avere egli rifornito di cocaina Galluzzi in occasione di tre incontri svoltisi nell'arco di 11 giorni mentre l'associazione per delinquere è stata operativa dal settembre 2017 sino all'attualità, trascurando che dai contenuti delle conversazioni intercettate si evince soltanto il rapporto fra il ricorrente e Galluzzi (al quale si rivolse con l'espressione «ti agevolo» e non «vi agevolo»); b) nel fondare i gravi indizi di colpevolezza circa le detenzioni illecite di sostanza stupefacenti sull'intercettazione di conversazioni dai contenuti generici; c) nel ravvisare le esigenze cautelari trascurando che la condotta si esaurì in tre episodi di cessione di droga a Galluzzi mentre nei tre anni e mezzo anteriori all'applicazione della misura non risulta abbia avuto collegamenti con ambienti criminali, non presenta precedenti specifici e i precedenti aspecifici sono risalanti nel tempo; d) nel confermare una ordinanza cautelare priva di autonoma valutazione rispetto alla richiesta del Pubblico ministero limitandosi a argomentare per relazione rispetto ai contenuti di questa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il ricorso non contesta l'esistenza della associazione per delinquere ma la sussistenza di gravi indizi della partecipazione del ricorrente alla stessa, mentre l'ordinanza impugnata trae tali indizi dall'essere stato [OSCURATO:PERSONA] un «fornitore attivo e a disposizione per i suo rapporto con Franceso GaIlluzzi". Tale argomento fa leva su un elemento di vailutazione;già in sé impreciso fche si rivela in contrasto con altra parte della motivazione dell'ordinanza in cui si osserva che la «prerogativa» dei capi della associazione era quella di intrattenere i rapporti con i fornitori della droga ma si indicano quali soggetti di vertice Pagluso e Bonali e non anche Galluzzi. Ne deriva che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. 2. Il secondo motivo di ricorso risulta del tutto aspecifico perché si limita a una mera attribuzione di genericità ai contenuti delle ocvnersazion intercettae senza sviluppare una argomentazione a sostegno di questo assunto. 3. Il terzo motivo di ricorso è connesso al primo. Infatti, poiché il riconoscimento delle esigenze cautelari è stato fondato sul «radicato inserimento di [OSCURATO:PERSONA] negli ambienti delinquenziali dediti al narcotraffico» (senza peraltro impegnarsi in una valutazione circa la attualità delle esigenze cautelari), dall'annullamento dell'ordinanza per un nuovo giudizio circa la sussistenza di gravi indizi di consapevole partecipazione alla associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 deriva la necessità di una rivisitazione della valutazione delle esigenze cautelari alla luce dell'esito di tale giudizio. Ne deriva che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio anche su questo punto. 4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Va ribadito che nell'impugnare un provvedimento de libertate, il ricorrente per cassazione che deduce la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali tale omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760) e di allegare al ricorso non solo il provvedimento genetico, ma anche la richiesta del pubblico ministero, entrambi nella loro integralità, per consentire il vaglio dell'eccezione in sede di legittimità (Sez. 3, n. 57524 del 17/04/2018, Gonzalez, Rv. 274704). Nessuno dei due oneri è stato adempiuto nel caso in esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art.
Sentenza Cassazione n. 35650/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris