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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 marzo 2023

Cassazione n. 34457/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24780/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e icorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE - TORINO n. 411/2016depositata il 23/03/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: A seguito di controlli effettuati in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] venivano rilevate irregolarità fiscali in relazione a componenti negative di reddito per il 2007.

L'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] notificava alla società: - l'avviso di accertamento n.

T7S08M101155/2012, con cui accertava un maggior reddito d’impresa, senza recupero d’imposta per compensazione con perdite dichiarate; - l'avviso di accertamento n.

T7S08M101123/2012, con cui, in considerazione del maggior reddito accertato, recuperava IRAP, IVA, accessori e sanzioni.

L’accertamento si basava sul mancato riconoscimento di costi per difetto di inerenza, competenza e documentazione e su rettifica delle rimanenze.

Conclusosi negativamente il contraddittorio, la società proponeva ricorso. [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo, con sentenza n. 59/1/13, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], osservava che, in presenza di contestazioni dell’Ufficio, era onere della parte provare la deducibilità dei costi.

In conclusione, respingeva i ricorsi riuniti, con condanna alle spese.

Proponeva appello la società, parzialmente accolto dalla CTR del Piemonte con la sentenza in epigrafe, che per l’effetto dichiarava deducibili le voci di costo dettagliate in dispositivo, mandando l’Ufficio per la rideterminazione di imposte e sanzioni.

Ricorre per cassazione l’Ufficio con due motivi.

Resiste con controricorso la società, che spiega altresì ricorso incidentale con un motivo.

Considerato che: Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972.

“Erra […] la CTR a ritenere soddisfatto il requisito dell'inerenza a prescindere dall'esame della documentazione prodotta dalla contribuente.

Infatti, l'onere della prova del costo è a carico del contribuente dal momento che si tratta di elementi che concorrono al riconoscimento di diritti dallo stesso vantati, compresi quelli alla riduzione del carico fiscale per deduzioni e detrazioni”.

“Appare, dunque, priva di fondamento giuridico la distinzione effettuata dalla CTR tra costi 'tipici', in relazione ai quali l'onere della prova dell'indeducibilità spetterebbe all'Ufficio 'presumendosi' un collegamento dei costi all'attività aziendale, e i costi che potrebbero avere diverse finalità, relativamente ai quali l'onere probatorio incomberebbe in capo al contribuente.

In pratica, la CTR sembrerebbe ripartire l'onere della prova in misura diversa a seconda della tipologia di costo, operando una distinzione non consentita”.

Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 109, comma 2, TUIR.

“La CTR ha ritenuto che dalla documentazione prodotta risultasse che le componenti negative, pur riferibili all'anno precedente (2006), emergessero successivamente (2007) al periodo in cui avrebbero dovuto essere contabilizzate (2006); in realtà, in ossequio al principio di competenza economica […], il contribuente avrebbe dovuto dichiarare i ‘resi di merce’ nell'esercizio della restituzione (ovvero il 2006), ossia alla data della consegna, a prescindere dal momento di emissione della nota di credito (2007) […]”.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale si denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

È censurabile la sentenza impugnata “laddove ha annullato il rilievo ‘premi quantità su vendite’ per la sola parte costituita dalla fattura emessa da [OSCURATO:SOCIETA] […], ritenendo, invece, che sui restanti componenti negativi in contestazione contenuti in tale rilievo la società non avesse interposto debita impugnazione”.

A fronte di quanto precede, la contribuente consta aver depositato istanza addì 1 marzo 2023 di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, esponendo – come da documentazione allegata a nota di produzione di documenti ex art.372 cod. proc. civ., di aver presentato, il 29 maggio 2019, domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 13, con versamento in unica soluzione degli importi dovuti entro il termine previsto ossia entro il 31 maggio 2019.

L’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, al comma 13 stabilisce che, “ in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente”, e che “ le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

Preso dunque atto dell’avvenuto pagamento del dovuto e rilevato esser e in ogni caso decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, deve dichiararsi l’estinzione del processo.

Quanto alle spese, le stesse devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24780/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e icorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE - TORINO n. 411/2016depositata il 23/03/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: A seguito di controlli effettuati in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] venivano rilevate irregolarità fiscali in relazione a componenti negative di reddito per il 2007. L'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] notificava alla società: - l'avviso di accertamento n. T7S08M101155/2012, con cui accertava un maggior reddito d’impresa, senza recupero d’imposta per compensazione con perdite dichiarate; - l'avviso di accertamento n. T7S08M101123/2012, con cui, in considerazione del maggior reddito accertato, recuperava IRAP, IVA, accessori e sanzioni. L’accertamento si basava sul mancato riconoscimento di costi per difetto di inerenza, competenza e documentazione e su rettifica delle rimanenze. Conclusosi negativamente il contraddittorio, la società proponeva ricorso. [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo, con sentenza n. 59/1/13, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], osservava che, in presenza di contestazioni dell’Ufficio, era onere della parte provare la deducibilità dei costi. In conclusione, respingeva i ricorsi riuniti, con condanna alle spese. Proponeva appello la società, parzialmente accolto dalla CTR del Piemonte con la sentenza in epigrafe, che per l’effetto dichiarava deducibili le voci di costo dettagliate in dispositivo, mandando l’Ufficio per la rideterminazione di imposte e sanzioni. Ricorre per cassazione l’Ufficio con due motivi. Resiste con controricorso la società, che spiega altresì ricorso incidentale con un motivo. Considerato che: Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972. “Erra […] la CTR a ritenere soddisfatto il requisito dell'inerenza a prescindere dall'esame della documentazione prodotta dalla contribuente. Infatti, l'onere della prova del costo è a carico del contribuente dal momento che si tratta di elementi che concorrono al riconoscimento di diritti dallo stesso vantati, compresi quelli alla riduzione del carico fiscale per deduzioni e detrazioni”. “Appare, dunque, priva di fondamento giuridico la distinzione effettuata dalla CTR tra costi 'tipici', in relazione ai quali l'onere della prova dell'indeducibilità spetterebbe all'Ufficio 'presumendosi' un collegamento dei costi all'attività aziendale, e i costi che potrebbero avere diverse finalità, relativamente ai quali l'onere probatorio incomberebbe in capo al contribuente. In pratica, la CTR sembrerebbe ripartire l'onere della prova in misura diversa a seconda della tipologia di costo, operando una distinzione non consentita”. Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 109, comma 2, TUIR. “La CTR ha ritenuto che dalla documentazione prodotta risultasse che le componenti negative, pur riferibili all'anno precedente (2006), emergessero successivamente (2007) al periodo in cui avrebbero dovuto essere contabilizzate (2006); in realtà, in ossequio al principio di competenza economica […], il contribuente avrebbe dovuto dichiarare i ‘resi di merce’ nell'esercizio della restituzione (ovvero il 2006), ossia alla data della consegna, a prescindere dal momento di emissione della nota di credito (2007) […]”. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. È censurabile la sentenza impugnata “laddove ha annullato il rilievo ‘premi quantità su vendite’ per la sola parte costituita dalla fattura emessa da [OSCURATO:SOCIETA] […], ritenendo, invece, che sui restanti componenti negativi in contestazione contenuti in tale rilievo la società non avesse interposto debita impugnazione”. A fronte di quanto precede, la contribuente consta aver depositato istanza addì 1 marzo 2023 di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, esponendo – come da documentazione allegata a nota di produzione di documenti ex art.372 cod. proc. civ., di aver presentato, il 29 maggio 2019, domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 13, con versamento in unica soluzione degli importi dovuti entro il termine previsto ossia entro il 31 maggio 2019. L’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, al comma 13 stabilisce che, “ in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente”, e che “ le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. Preso dunque atto dell’avvenuto pagamento del dovuto e rilevato esser e in ogni caso decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, deve dichiararsi l’estinzione del processo. Quanto alle spese, le stesse devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
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