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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 luglio 2026

Cassazione n. 23589/2026

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a speciale in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente–Numero registro generale 3442/2024Numero sezionale 5055/2026Numero di raccolta generale 23589/2026Data pubblicazione 20/07/2026avverso la sentenza n. 6497/2023 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 27/7/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 23/6/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANOcassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia aveva respinto l’appello avverso lapronuncia della Commissione tributaria provinciale di Siracusa n.1160/2022, mediante la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorsoproposto contro estratto di ruolo relativo a cartella di pagamento perimposta di registro e IMU dell’anno 2013.Agenzia delle entrate riscossione resiste con controricorso.Con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte formulava proposta didefinizione anticipata della controversia ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto opposizione, chiedendoche il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata aisensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.Il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.2.1.

Le doglianze vanno disattese.2.2.

Sull’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo e dellecartelle di pagamento non notificate (o non validamente notificate) èintervenuto l’art. 3 bis del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 146 (introdotto dalla Leggedi conversione n. 215 del 17/12/2021), che ha inserito il comma 4 bisNumero registro generale 3442/2024Numero sezionale 5055/2026Numero di raccolta generale 23589/2026Data pubblicazione 20/07/2026nell’art. 12 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602, intitolato alla «formazione econtenuto dei ruoli», in cui è stato stabilito non soltanto che «l'estratto diruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella dipagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili didiretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per lapartecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previstonell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovutedai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamentodi cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presentedecreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione».2.3.

La corretta interpretazione della citata disposizione – anche inordine alla sua applicabilità nei giudizi pendenti e alle entrateextratributarie – è stata fornita da Cass., Sez.

U, Sentenza n. 26283/2022,che ha individuato nell’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 laselezione, da parte del legislatore, di alcuni specifici interessi idonei agiustificare la tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella nonnotificata o invalidamente notificata;2.4.

La carenza dello specifico interesse indicato dalla normadetermina l’inammissibilità dell’impugnazione «diretta» o «anticipata»,senza con ciò comprimere o impedire la tutela «successiva», che puòesplicarsi (anche) nelle forme delle opposizioni esecutive(necessariamente, dopo che un’esecuzione forzata sia stata quantomenominacciata); il comma 4-bis ha stabilito, infatti, non soltanto che«l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartelladi pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili didiretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per lapartecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previstonell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18Numero registro generale 3442/2024Numero sezionale 5055/2026Numero di raccolta generale 23589/2026Data pubblicazione 20/07/2026aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovutedai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamentodi cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presentedecreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione», condizioni che non ricorrono nel caso in esame, avendoprospettato, il ricorrente, unicamente un potenziale pignoramento dellapensione INPS, della quale risulta titolare.2.3.

È opportuno peraltro evidenziare che, con la sentenza 190/2023,la Corte Costituzionale ha respinto la questione di legittimità costituzionaledella norma censurata, precisando che il «rimedio alla situazione che si èprodotta per effetto della norma censurata coinvolge però profili rimessi– quanto alle forme e alle modalità – alla discrezionalità del legislatore enon spetta, almeno in prima battuta, ...» alla Consulta.2.7.

Non è idonea a dimostrare la sussistenza dell’interesse richiestodalla norma neppure la successiva notifica, al ricorrente, di un’intimazionedi pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 da parte di Agenzia delleentrate riscossione, da ultimo prodotta dal ricorrente in allegato all’istanzadi opposizione ex art. 380 bis c.p.c., a pretesa dimostrazione del concretopericolo di sospensione del trattamento pensionistico percepito dall’INPS,in quanto l’odierno ricorrente non prospetta in realtà un pregiudizio attualealla percezione degli emolumenti dovuti da INPS consistente, ad esempio,in una sospensione dell’erogazione o anche solo nella minaccia disospensione, sicché difetta in toto persino l’allegazione (non soltanto ladimostrazione) di un interesse attuale alla proposizione dell’azione de qua.2.6.

Come già evidenziato da questa Corte (cfr. Cass. n. 15141/2025citata dallo stesso ricorrente, nonché Cass. n. 17606/2024) l'impugnazionedell'estratto di ruolo è, infatti, inammissibile nell'ipotesi in cui il debitore- che percepisca regolarmente la pensione da anni, ancorché debitoreverso l'Erario - si limiti ad allegare in astratto una possibile sospensionedella corresponsione delle somme, essendo richiesto, invero, un interessema concretamente derivante dalla già avvenuta sospensione, una primaNumero registro generale 3442/2024Numero sezionale 5055/2026Numero di raccolta generale 23589/2026Data pubblicazione 20/07/2026volta, della loro erogazione («il ricorrente … ha dimostrato di avereinteresse all’impugnazione dell’estratto di ruolo, in ragione del fatto che ètitolare di un trattamento pensionistico Inps il cui pagamento, a causa delruolo in oggetto, è suscettibile di essere sospeso (ed in effetti è già statosospeso una prima volta), in vista della verifica di cui all’art. 48-bis, d.P.R.n. 602/1973»; cfr. Cass. n. 33838/2022).2.7.

Ai fini dell'ammissibilità della diretta impugnazione dell'estrattoruolo ai sensi dell'art. 3 - bis d.L. 146/2021 il debitore che agisce in giudiziodeve, dunque, dimostrare la sussistenza di un interesse ad agire comedelineato nella menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza diun pregiudizio determinato dall'iscrizione a ruolo per la partecipazione auna procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contrattipubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per laperdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cuiesistenza dev'essere valutata al momento della pronuncia, con laconseguente inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo inragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattorialeemessa ai fini della riscossione di pretese erariali, nell'ipotesi in cui ildebitore — che percepisce regolarmente la pensione da anni, ancorchédebitore verso l'Erario — si limiti ad allegare un possibile sospensione dellacorresponsione delle somme (cfr. Cass. Cass. nn.17606/2024,29729/2023).2.8.

Nella specie, il ricorrente, tramite i documenti prodotti, intendedimostrare di avere interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, inragione del fatto che è titolare di un trattamento pensionistico Inps - di cuigode da anni suscettibile di essere aggredito dall'Agenzia.2.9.

È evidente che il possibile recupero delle somme da parte dellaRiscossione anche sul trattamento pensionistico - nei limiti di legge - nonrientra affatto nell'ambito dell'interesse ad agire, ed inoltre come dichiaratodallo stesso ricorrente, l'Inps, nonostante la presenza dell'ingente debitoverso la [OSCURATO:PERSONA], ha regolarmente corrisposto il trattamentopensionistico per gli anni dal 2007 in poi (come riportato nella prodottadocumentazione — [OSCURATO:PERSONA] 2002 rilasciata dall’Inps—), néNumero registro generale 3442/2024Numero sezionale 5055/2026Numero di raccolta generale 23589/2026Data pubblicazione 20/07/2026prospetta il ricorrente - sulla base di indici certi - il timore della sospensionedel trattamento ex art. 48-bis D.P.R. 602/73, ma esclusivamentel'aggredibilità di quota del trattamento, a causa del debito, non essendomai stato sospeso il trattamento pensionistico ex art. 48-bis citato.3.

Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.4.

A tale esito segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spesedel giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché lacondanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c.., in favore della controricorrente e al versamento diun’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quartocomma, c.p.c.).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessiviEuro 1.500,00 oltre ad Euro 200 per esborsi, spese generali ed accessoricome per legge, nonché al pagamento della somma di Euro 1.500,00 aisensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della controricorrente edella somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.alla cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 23.6.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a speciale in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente–Numero registro generale 3442/2024Numero sezionale 5055/2026Numero di raccolta generale 23589/2026Data pubblicazione 20/07/2026avverso la sentenza n. 6497/2023 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 27/7/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 23/6/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANOcassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia aveva respinto l’appello avverso lapronuncia della Commissione tributaria provinciale di Siracusa n.1160/2022, mediante la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorsoproposto contro estratto di ruolo relativo a cartella di pagamento perimposta di registro e IMU dell’anno 2013.Agenzia delle entrate riscossione resiste con controricorso.Con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte formulava proposta didefinizione anticipata della controversia ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto opposizione, chiedendoche il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata aisensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.Il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.2.1. Le doglianze vanno disattese.2.2. Sull’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo e dellecartelle di pagamento non notificate (o non validamente notificate) èintervenuto l’art. 3 bis del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 146 (introdotto dalla Leggedi conversione n. 215 del 17/12/2021), che ha inserito il comma 4 bisNumero registro generale 3442/2024Numero sezionale 5055/2026Numero di raccolta generale 23589/2026Data pubblicazione 20/07/2026nell’art. 12 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602, intitolato alla «formazione econtenuto dei ruoli», in cui è stato stabilito non soltanto che «l'estratto diruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella dipagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili didiretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per lapartecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previstonell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovutedai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamentodi cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presentedecreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione».2.3. La corretta interpretazione della citata disposizione – anche inordine alla sua applicabilità nei giudizi pendenti e alle entrateextratributarie – è stata fornita da Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283/2022,che ha individuato nell’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 laselezione, da parte del legislatore, di alcuni specifici interessi idonei agiustificare la tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella nonnotificata o invalidamente notificata;2.4. La carenza dello specifico interesse indicato dalla normadetermina l’inammissibilità dell’impugnazione «diretta» o «anticipata»,senza con ciò comprimere o impedire la tutela «successiva», che puòesplicarsi (anche) nelle forme delle opposizioni esecutive(necessariamente, dopo che un’esecuzione forzata sia stata quantomenominacciata); il comma 4-bis ha stabilito, infatti, non soltanto che«l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartelladi pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili didiretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per lapartecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previstonell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18Numero registro generale 3442/2024Numero sezionale 5055/2026Numero di raccolta generale 23589/2026Data pubblicazione 20/07/2026aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovutedai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamentodi cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presentedecreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione», condizioni che non ricorrono nel caso in esame, avendoprospettato, il ricorrente, unicamente un potenziale pignoramento dellapensione INPS, della quale risulta titolare.2.3. È opportuno peraltro evidenziare che, con la sentenza 190/2023,la Corte Costituzionale ha respinto la questione di legittimità costituzionaledella norma censurata, precisando che il «rimedio alla situazione che si èprodotta per effetto della norma censurata coinvolge però profili rimessi– quanto alle forme e alle modalità – alla discrezionalità del legislatore enon spetta, almeno in prima battuta, ...» alla Consulta.2.7. Non è idonea a dimostrare la sussistenza dell’interesse richiestodalla norma neppure la successiva notifica, al ricorrente, di un’intimazionedi pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 da parte di Agenzia delleentrate riscossione, da ultimo prodotta dal ricorrente in allegato all’istanzadi opposizione ex art. 380 bis c.p.c., a pretesa dimostrazione del concretopericolo di sospensione del trattamento pensionistico percepito dall’INPS,in quanto l’odierno ricorrente non prospetta in realtà un pregiudizio attualealla percezione degli emolumenti dovuti da INPS consistente, ad esempio,in una sospensione dell’erogazione o anche solo nella minaccia disospensione, sicché difetta in toto persino l’allegazione (non soltanto ladimostrazione) di un interesse attuale alla proposizione dell’azione de qua.2.6. Come già evidenziato da questa Corte (cfr. Cass. n. 15141/2025citata dallo stesso ricorrente, nonché Cass. n. 17606/2024) l'impugnazionedell'estratto di ruolo è, infatti, inammissibile nell'ipotesi in cui il debitore- che percepisca regolarmente la pensione da anni, ancorché debitoreverso l'Erario - si limiti ad allegare in astratto una possibile sospensionedella corresponsione delle somme, essendo richiesto, invero, un interessema concretamente derivante dalla già avvenuta sospensione, una primaNumero registro generale 3442/2024Numero sezionale 5055/2026Numero di raccolta generale 23589/2026Data pubblicazione 20/07/2026volta, della loro erogazione («il ricorrente … ha dimostrato di avereinteresse all’impugnazione dell’estratto di ruolo, in ragione del fatto che ètitolare di un trattamento pensionistico Inps il cui pagamento, a causa delruolo in oggetto, è suscettibile di essere sospeso (ed in effetti è già statosospeso una prima volta), in vista della verifica di cui all’art. 48-bis, d.P.R.n. 602/1973»; cfr. Cass. n. 33838/2022).2.7. Ai fini dell'ammissibilità della diretta impugnazione dell'estrattoruolo ai sensi dell'art. 3 - bis d.L. 146/2021 il debitore che agisce in giudiziodeve, dunque, dimostrare la sussistenza di un interesse ad agire comedelineato nella menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza diun pregiudizio determinato dall'iscrizione a ruolo per la partecipazione auna procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contrattipubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per laperdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cuiesistenza dev'essere valutata al momento della pronuncia, con laconseguente inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo inragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattorialeemessa ai fini della riscossione di pretese erariali, nell'ipotesi in cui ildebitore — che percepisce regolarmente la pensione da anni, ancorchédebitore verso l'Erario — si limiti ad allegare un possibile sospensione dellacorresponsione delle somme (cfr. Cass. Cass. nn.17606/2024,29729/2023).2.8. Nella specie, il ricorrente, tramite i documenti prodotti, intendedimostrare di avere interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, inragione del fatto che è titolare di un trattamento pensionistico Inps - di cuigode da anni suscettibile di essere aggredito dall'Agenzia.2.9. È evidente che il possibile recupero delle somme da parte dellaRiscossione anche sul trattamento pensionistico - nei limiti di legge - nonrientra affatto nell'ambito dell'interesse ad agire, ed inoltre come dichiaratodallo stesso ricorrente, l'Inps, nonostante la presenza dell'ingente debitoverso la [OSCURATO:PERSONA], ha regolarmente corrisposto il trattamentopensionistico per gli anni dal 2007 in poi (come riportato nella prodottadocumentazione — [OSCURATO:PERSONA] 2002 rilasciata dall’Inps—), néNumero registro generale 3442/2024Numero sezionale 5055/2026Numero di raccolta generale 23589/2026Data pubblicazione 20/07/2026prospetta il ricorrente - sulla base di indici certi - il timore della sospensionedel trattamento ex art. 48-bis D.P.R. 602/73, ma esclusivamentel'aggredibilità di quota del trattamento, a causa del debito, non essendomai stato sospeso il trattamento pensionistico ex art. 48-bis citato.3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.4. A tale esito segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spesedel giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché lacondanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c.., in favore della controricorrente e al versamento diun’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quartocomma, c.p.c.). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessiviEuro 1.500,00 oltre ad Euro 200 per esborsi, spese generali ed accessoricome per legge, nonché al pagamento della somma di Euro 1.500,00 aisensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della controricorrente edella somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.alla cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 23.6.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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