CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09766/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 17 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari, in data 16 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge e un'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della ricettazione sotto il profilo oggettivo, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 5, 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha ampiamente enucleato le ragioni da cui emergeva con evidenza la provenienza furtiva delle parti di auto sequestrate al prevenuto e riconosciute dalle vittime, sconfessando le censure difensive riproposte in questa sede); Considerato che il terzo e quarto motivo di ricorso, che censurano la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto la sussistenza' di un bis in idem, si limitano a riproporre doglianze inerenti a questioni sulle quali la corte di appello ha fornito adeguata risposta, sottolineando a pagina 7 come i furti riguardanti i beni oggetto della ricettazione de qua fossero stati realizzati successivamente alla commissione dei reati per i quali l'imputato era già stato giudicato, così escludendo alcuna violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle