CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 04180/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 13 gennaio 2020, confermava la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per tentata rapina. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che la Corte di appello aveva affermato che era corretta la decisione del giudice di primo grado di non concedere la sospensione condizionale della pena all'imputato in quanto "trattasi di soggetto disoccupato, irregolare e con precedenti di polizia (per false dichiarazioni sulla identità e per resistenza a pubblico ufficiale), il che fa presumere, valutazione anche questa condivisibile, che egli viva dei proventi dei reati contro il patrimonio, con conseguente esclusione della sospensione condizionale"; a tale proposito, il difensore osserva che questa Corte aveva sancito che la mera irregolarità dello straniero sul territorio nazionale non era di per sé ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena; inoltre, nessun rilevo ostativo potevano assumere la presenza di un precedente di polizia a carico dell'imputato, atteso che la presunzione di non colpevolezza poteva essere superata solo dal giudicato penale, né la mancanza di una stabile occupazione, conseguente alla mancanza di documenti di soggiorno; i giudici avrebbero dovuto invece considerare lo stato di incensuratezza dell'imputato, la sua giovane età, il disagio economico, la lieve entità del fatto ed il contegno processuale di [OSCURATO:PERSONA], che si era assunto immediatamente le proprie responsabilità. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Infatti, è giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte quella secondo la quale,in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (vedi, da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 - 02). E' stato inoltre precisato che anche i precedenti giudiziari non definitivi possono fondare, in modo esclusivo o prevalente, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi reati ed essere valutati in relazione alla capacità a delinquere dell'imputato, specificandosi che ciò non contrasta con il principio della presunzione di innocenza dello stesso sino alla condanna definitiva, poiché la rilevanza di tale valutazione è esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 comma secondo cod.pen. (Sez. 3, n.44458 del 30/9/2015, Pomposo, Rv. 265613); peraltro, la motivazione del diniego, nel caso di specie, è stata fornita non soltanto sotto questo profilo, ma anche analizzando congiuntamente un altro indice, rilevante ai sensi dell'art. 164 cod.pen., per il giudizio prognostico sulla personalità del reo e sulla sua capacità di astenersi dal commettere ulteriori reati, e cioè la sua condizione di irregolare, privo di una attività lavorativa, con conseguente presunzione che si procuri da vivere con proventi di reato; la motivazione sul punto risulta, pertanto, congrua ed esauriente. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]