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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03147/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26751-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - resistente - avverso la sentenza n. 144/8/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, depositata il 16/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello principale del contribuente e accoglieva l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate; che il contribuente proponeva ricorso mentre l'Agenzia delle entrate non si costituiva; con ordinanza interlocutoria n. 23171 del 2019 questa Corte disponeva la sospensione del processo ex art. 3, comma 6, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018; in prossimità dell'udienza la parte contribuente depositava memoria chiedendo che sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: la parte contribuente aveva provveduto a formulare rituale domanda di definizione della controversia ex art. 6, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018, e al pagamento della prima rata, tanto che questa Corte, con la citata ordinanza interlocutoria n. 23171 del 2019 questa Corte disponeva la sospensione del processo; secondo il comma 12 del citato art. 6 l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 e, secondo il successivo comma 13, in mancanza di istanza di trattazione Ric. 2018 n. 26751 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -2- presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto e le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; nel caso di specie non è stato notificato un diniego della definizione e che non vi è stata istanza di trattazione per iniziativa di qualcuna delle parti.

Va pertanto dichiarata l'estinzione del processo; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dal comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 139 del 2018 (Cass. nn. 28800 e 28274 del 2021).

P.Q.M. dichiara estinto il processo e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021 Il reside te Anto n ioras / k [OSCURATO:PERSONA] 02 FE 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26751-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - resistente - avverso la sentenza n. 144/8/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, depositata il 16/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello principale del contribuente e accoglieva l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate; che il contribuente proponeva ricorso mentre l'Agenzia delle entrate non si costituiva; con ordinanza interlocutoria n. 23171 del 2019 questa Corte disponeva la sospensione del processo ex art. 3, comma 6, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018; in prossimità dell'udienza la parte contribuente depositava memoria chiedendo che sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: la parte contribuente aveva provveduto a formulare rituale domanda di definizione della controversia ex art. 6, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018, e al pagamento della prima rata, tanto che questa Corte, con la citata ordinanza interlocutoria n. 23171 del 2019 questa Corte disponeva la sospensione del processo; secondo il comma 12 del citato art. 6 l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 e, secondo il successivo comma 13, in mancanza di istanza di trattazione Ric. 2018 n. 26751 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto e le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; nel caso di specie non è stato notificato un diniego della definizione e che non vi è stata istanza di trattazione per iniziativa di qualcuna delle parti. Va pertanto dichiarata l'estinzione del processo; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dal comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 139 del 2018 (Cass. nn. 28800 e 28274 del 2021). P.Q.M. dichiara estinto il processo e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021 Il reside te Anto n ioras / k [OSCURATO:PERSONA] 02 FE 20
Sentenza Cassazione n. 03147/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris