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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19902/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 31 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Monza condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1.000,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110.

Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri della Stazione di Arcore - su cui riferiva [OSCURATO:PERSONA]Ancona, che aveva proceduto al sequestro di un coltello a serramanico della lunghezza di 19 centimetri nel corso di un controllo di polizia, eseguito il 20 luglio 2018 - risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione processuale dell'imputato.

Ritenuto, inoltre, che l'elevato disvalore della condotta illecita di Nicotera, che risultava condannato per un analogo reato nel 2014, a distanza di pochi anni dall'accaduto, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato (tra le altre, Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01).

Ritenuto, infine, che tali connotazioni della condotta illecita non consentono di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa rilevante ex art. 131-bis cod. pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 31 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Monza condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1.000,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110. Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri della Stazione di Arcore - su cui riferiva [OSCURATO:PERSONA]Ancona, che aveva proceduto al sequestro di un coltello a serramanico della lunghezza di 19 centimetri nel corso di un controllo di polizia, eseguito il 20 luglio 2018 - risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione processuale dell'imputato. Ritenuto, inoltre, che l'elevato disvalore della condotta illecita di Nicotera, che risultava condannato per un analogo reato nel 2014, a distanza di pochi anni dall'accaduto, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato (tra le altre, Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Ritenuto, infine, che tali connotazioni della condotta illecita non consentono di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa rilevante ex art. 131-bis cod. pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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