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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2021

Cassazione n. 14549/2026

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[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controRENATA BRUZZONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 260/2021 depositatail 03/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con scrittura privata del 2004, denominata «accordi preliminari», [OSCURATO:PERSONA] e la figlia Renata si obbligavano nei confronti della SanNumero registro generale 12810/2021Numero sezionale 870/2026Numero di raccolta generale 14549/2026Data pubblicazione 16/05/2026Giovanni Finanziaria s.r.l. a cedere un appezzamento di terreno edificabilein [OSCURATO:PERSONA], ricevendo in contropartita il 25% degli appartamenti edelle autorimesse pertinenziali che la società si impegnava a edificaresull’area, insieme alla ristrutturazione di un tetto di un immobile adiacen-te; il valore dello scambio era convenuto in € 1.000.000,00.

Nel 2007, conSant’Ambrogio s.r.l. (subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) per ilprezzo di € 650.000,00; nella stessa data donava alla figlia Renata lasomma corrispondente.

Qualche giorno dopo quest’ultima stipulava con laImmobiliare Sant’Ambrogio s.r.l. un contratto preliminare per persona danominare, versando la somma di € 650.000,00 a titolo di caparra confir-matoria.Tra il 2010 e il 2012 venivano conclusi tre contratti definitivi di compra-vendita — due stipulati a Milano e uno ad Alassio — con i quali la [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio s.r.l. trasferiva a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] una pluralità di unità immobiliari per un prezzo com-plessivo di € 917.935,00; la differenza rispetto alla caparra versata venivaimputata all’accollo, da parte degli acquirenti, di mutui gravanti sulle unitàcedute.

Con lettera del novembre 2012 Immobiliare la Sant’Ambrogios.r.l. si obbligava a pagare, in luogo degli acquirenti, le rate dei mutui ac-collati fino alla concorrenza di € 190.628,86, sino alla definizione dei contirelativi ai lavori di rifacimento del sottotetto del fabbricato di [OSCURATO:PERSONA].Con atto di citazione del 2013 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano la [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio s.r.l. dinanzi alTribunale di Savona, assumendo che il prezzo effettivamente pattuito degliimmobili era inferiore a quello indicato nei contratti definitivi e che la diffe-renza era coperta in via fittizia mediante l’accollo dei mutui; chiedevano,per l’effetto, la condanna della società alla restituzione della somma corri-spondente alla differenza tra la caparra versata e il valore reale degli im-mobili trasferiti. [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio s.r.l. si costituiva eccepen-Numero registro generale 12810/2021Numero sezionale 870/2026Numero di raccolta generale 14549/2026Data pubblicazione 16/05/2026do in via preliminare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Savona infavore del Tribunale di Milano e proponendo domanda riconvenzionale per€ 335.009,97 a titolo di maggiori costi di rifacimento del sottotetto, lavoriextra capitolato, maggiori oneri fiscali e differenza fra valore degli immobi-li trasferiti e mutui accollati.Il Tribunale di Savona accoglieva integralmente la domanda attorea, ac-certando la simulazione relativa del prezzo e la simulazione assolutadell’accollo dei mutui, e rigettava la domanda riconvenzionale della socie-La Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della decisione di primogrado, ha escluso la simulazione dell’accollo dei mutui, confermando pe-raltro la condanna della società al pagamento della somma di € 82.065,00quale differenza tra la caparra versata e il valore reale degli immobili tra-sferiti, con integrale compensazione fra le parti delle spese del doppiogrado.Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio s.r.l. ha propostoricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso e memoriaRAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt.19, 20 e 104 c.p.c. e 1182 c.c., per avere la Corte territoriale rigettatol’eccezione di incompetenza del Tribunale di Savona.

Sostiene che, essen-do due dei tre contratti definitivi di compravendita stipulati a Milano, oveha sede la società venditrice, la competenza territoriale sulle obbligazioniderivanti da tali atti avrebbe dovuto essere radicata innanzi al Tribunale diMilano, in applicazione del combinato disposto degli artt. 19 c.p.c. e 1182c.c., posto che il credito controverso non sarebbe liquido né esigibile se-condo l’interpretazione restrittiva del forum destinatae solutionis.Il motivo è infondato.Numero registro generale 12810/2021Numero sezionale 870/2026Numero di raccolta generale 14549/2026Data pubblicazione 16/05/2026Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, il convenuto perl’adempimento di più obbligazioni derivanti dal medesimo contratto, o dacontratti fra loro collegati, ha l’onere di contestare, a pena di preclusione,il foro territoriale scelto dall’attore con riferimento a ciascuna delle obbli-gazioni dedotte in giudizio, essendo sufficiente che la competenza del giu-dice adito sussista per una soltanto, così come nel caso di pluralità di do-mande avanzate nei confronti della stessa parte (Cass. 15 marzo 2004, n.5283).

Di tale onere costituisce precisa declinazione, in tema di compe-tenza territoriale derogabile con pluralità di criteri di collegamento concor-renti, la regola per la quale il convenuto che sollevi l’eccezione di incom-petenza deve specificamente contestare l’applicabilità di ciascuno dei cri-teri indicati dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e fornire la prova delle circostan-ze di fatto dedotte a sostegno della contestazione, a pena di rigettodell’eccezione e di definitiva radicazione della competenza del giudice adi-to sul criterio di collegamento indicato dall’attore e non contestato (Cass.3 luglio 2018, n. 17311).La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi.L’eccezione di incompetenza sollevata nel giudizio di primo grado si limita-va a invocare genericamente la sede legale milanese della società conve-nuta e la formazione in Milano della lettera del novembre 2012, senzacontestare specificamente, con riguardo a ciascuna delle obbligazioni de-dotte in giudizio e ai diversi criteri di collegamento concorrenti, le ragioniper le quali la competenza territoriale non avrebbe dovuto radicarsi pressoil foro adito dagli attori.

Basti peraltro osservare che il terzo contratto de-finitivo di compravendita risulta stipulato ad Alassio (provincia di Savona)e che la vendita del terreno e il preliminare del 2007 si sono perfezionatinel territorio del circondario del Tribunale di Savona: la competenza di talegiudice si consolida dunque in ragione del criterio di collegamento nonspecificamente contestato, restando assorbita ogni ulteriore questioneNumero registro generale 12810/2021Numero sezionale 870/2026Numero di raccolta generale 14549/2026Data pubblicazione 16/05/2026sull’applicabilità, alle obbligazioni fatte valere, del forum destinatae solu-tionis di cui all’art. 1182 cod. civ.2. - Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della senten-za per violazione degli artt. 111, commi 1, 2 e 6, Cost., 61, 210 e 132,comma 2, n. 4 c.p.c., per avere la Corte territoriale rigettato le istanzeistruttorie — prova orale, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., consulen-za tecnica d’ufficio — con motivazione illogica, malgrado la provadell’esecuzione dei lavori di rifacimento del sottotetto e delle opere extracapitolato.Il motivo è infondato.La Corte d’appello, lungi dall’incorrere nel preteso vizio motivazionale,ha qualificato le deposizioni dei testimoni come assolutamente generiche escarsamente rilevanti, confermando la valutazione del giudice di prime cu-re.

Ha respinto la richiesta, reiterata in appello, di prova orale, di acquisi-zione ex art. 210 c.p.c. e di consulenza tecnica d’ufficio, ritenendole esplo-rative e finalizzate a sopperire ad una evidenza carenza di allegazione, ol-tre che probatoria della parte convenuta; ha confermato inoltrel’ordinanza istruttoria del Tribunale che aveva rigettato le istanze di con-sulenza tecnica e di esibizione perché di carattere assolutamente esplora-tivo, non essendo gli stessi supportati neppure da un principio di prova;ha dichiarato inammissibile la prova orale perché articolata su capitoli ge-nerici o su circostanze da dimostrare documentalmente.La censura, così come formulata, si risolve in una inammissibile richie-sta di rivalutazione del merito della controversia, preclusa in sede di legit-timità, non essendo denunciato alcuno specifico vizio riconducibile al pa-rametro della nullità della sentenza.3. - Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art.1657 cod. civ., per avere la Corte d’appello rigettato le istanze istruttoriedirette ad accertare l’entità dei lavori extra capitolato, dovendo il giudice,ove le parti non abbiano stabilito il corrispettivo dell’appalto né le modalitàNumero registro generale 12810/2021Numero sezionale 870/2026Numero di raccolta generale 14549/2026Data pubblicazione 16/05/2026per determinarlo, procedere alla sua determinazione anche tramite inda-gine tecnica ai sensi della citata disposizione.Il motivo non coglie la ratio decidendi e, comunque, risulta infondatonel merito.La sentenza impugnata ha rigettato la domanda riconvenzionale dellasocietà per ragioni esclusivamente istruttorie: le istanze di prova orale, diesibizione ex art. 210 c.p.c. e di consulenza tecnica erano esplorative, pri-ve di principio di prova e finalizzate a sopperire a una carenza di allega-zione della parte che le aveva proposte.

La censura di violazione dell’art.1657 cod. civ. presuppone che la sentenza impugnata abbia applicatoquella norma, ovvero abbia rifiutato di applicarla pur ricorrendone i pre-supposti: difettando l’una e l’altra evenienza, il motivo è privo di pertinen-za alla ratio decidendi e si risolve nella surrettizia riproposizione di unaquestione di merito, non consentita in sede di legittimità.4. - Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ri-corrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favo-re dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 6.000,00 per compensi, oltre a € 200,00 per esborsi, al rimborso forfet-tario delle spese generali nella misura del 15 per cento e agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen-to, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 12810/2021Numero sezionale 870/2026Numero di raccolta generale 14549/2026Data pubblicazione 16/05/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis delcitato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione ci-vile, l’08/04/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controRENATA BRUZZONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 260/2021 depositatail 03/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con scrittura privata del 2004, denominata «accordi preliminari», [OSCURATO:PERSONA] e la figlia Renata si obbligavano nei confronti della SanNumero registro generale 12810/2021Numero sezionale 870/2026Numero di raccolta generale 14549/2026Data pubblicazione 16/05/2026Giovanni Finanziaria s.r.l. a cedere un appezzamento di terreno edificabilein [OSCURATO:PERSONA], ricevendo in contropartita il 25% degli appartamenti edelle autorimesse pertinenziali che la società si impegnava a edificaresull’area, insieme alla ristrutturazione di un tetto di un immobile adiacen-te; il valore dello scambio era convenuto in € 1.000.000,00. Nel 2007, conSant’Ambrogio s.r.l. (subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) per ilprezzo di € 650.000,00; nella stessa data donava alla figlia Renata lasomma corrispondente. Qualche giorno dopo quest’ultima stipulava con laImmobiliare Sant’Ambrogio s.r.l. un contratto preliminare per persona danominare, versando la somma di € 650.000,00 a titolo di caparra confir-matoria.Tra il 2010 e il 2012 venivano conclusi tre contratti definitivi di compra-vendita — due stipulati a Milano e uno ad Alassio — con i quali la [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio s.r.l. trasferiva a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] una pluralità di unità immobiliari per un prezzo com-plessivo di € 917.935,00; la differenza rispetto alla caparra versata venivaimputata all’accollo, da parte degli acquirenti, di mutui gravanti sulle unitàcedute. Con lettera del novembre 2012 Immobiliare la Sant’Ambrogios.r.l. si obbligava a pagare, in luogo degli acquirenti, le rate dei mutui ac-collati fino alla concorrenza di € 190.628,86, sino alla definizione dei contirelativi ai lavori di rifacimento del sottotetto del fabbricato di [OSCURATO:PERSONA].Con atto di citazione del 2013 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano la [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio s.r.l. dinanzi alTribunale di Savona, assumendo che il prezzo effettivamente pattuito degliimmobili era inferiore a quello indicato nei contratti definitivi e che la diffe-renza era coperta in via fittizia mediante l’accollo dei mutui; chiedevano,per l’effetto, la condanna della società alla restituzione della somma corri-spondente alla differenza tra la caparra versata e il valore reale degli im-mobili trasferiti. [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio s.r.l. si costituiva eccepen-Numero registro generale 12810/2021Numero sezionale 870/2026Numero di raccolta generale 14549/2026Data pubblicazione 16/05/2026do in via preliminare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Savona infavore del Tribunale di Milano e proponendo domanda riconvenzionale per€ 335.009,97 a titolo di maggiori costi di rifacimento del sottotetto, lavoriextra capitolato, maggiori oneri fiscali e differenza fra valore degli immobi-li trasferiti e mutui accollati.Il Tribunale di Savona accoglieva integralmente la domanda attorea, ac-certando la simulazione relativa del prezzo e la simulazione assolutadell’accollo dei mutui, e rigettava la domanda riconvenzionale della socie-La Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della decisione di primogrado, ha escluso la simulazione dell’accollo dei mutui, confermando pe-raltro la condanna della società al pagamento della somma di € 82.065,00quale differenza tra la caparra versata e il valore reale degli immobili tra-sferiti, con integrale compensazione fra le parti delle spese del doppiogrado.Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio s.r.l. ha propostoricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso e memoriaRAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt.19, 20 e 104 c.p.c. e 1182 c.c., per avere la Corte territoriale rigettatol’eccezione di incompetenza del Tribunale di Savona. Sostiene che, essen-do due dei tre contratti definitivi di compravendita stipulati a Milano, oveha sede la società venditrice, la competenza territoriale sulle obbligazioniderivanti da tali atti avrebbe dovuto essere radicata innanzi al Tribunale diMilano, in applicazione del combinato disposto degli artt. 19 c.p.c. e 1182c.c., posto che il credito controverso non sarebbe liquido né esigibile se-condo l’interpretazione restrittiva del forum destinatae solutionis.Il motivo è infondato.Numero registro generale 12810/2021Numero sezionale 870/2026Numero di raccolta generale 14549/2026Data pubblicazione 16/05/2026Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, il convenuto perl’adempimento di più obbligazioni derivanti dal medesimo contratto, o dacontratti fra loro collegati, ha l’onere di contestare, a pena di preclusione,il foro territoriale scelto dall’attore con riferimento a ciascuna delle obbli-gazioni dedotte in giudizio, essendo sufficiente che la competenza del giu-dice adito sussista per una soltanto, così come nel caso di pluralità di do-mande avanzate nei confronti della stessa parte (Cass. 15 marzo 2004, n.5283). Di tale onere costituisce precisa declinazione, in tema di compe-tenza territoriale derogabile con pluralità di criteri di collegamento concor-renti, la regola per la quale il convenuto che sollevi l’eccezione di incom-petenza deve specificamente contestare l’applicabilità di ciascuno dei cri-teri indicati dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e fornire la prova delle circostan-ze di fatto dedotte a sostegno della contestazione, a pena di rigettodell’eccezione e di definitiva radicazione della competenza del giudice adi-to sul criterio di collegamento indicato dall’attore e non contestato (Cass.3 luglio 2018, n. 17311).La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi.L’eccezione di incompetenza sollevata nel giudizio di primo grado si limita-va a invocare genericamente la sede legale milanese della società conve-nuta e la formazione in Milano della lettera del novembre 2012, senzacontestare specificamente, con riguardo a ciascuna delle obbligazioni de-dotte in giudizio e ai diversi criteri di collegamento concorrenti, le ragioniper le quali la competenza territoriale non avrebbe dovuto radicarsi pressoil foro adito dagli attori. Basti peraltro osservare che il terzo contratto de-finitivo di compravendita risulta stipulato ad Alassio (provincia di Savona)e che la vendita del terreno e il preliminare del 2007 si sono perfezionatinel territorio del circondario del Tribunale di Savona: la competenza di talegiudice si consolida dunque in ragione del criterio di collegamento nonspecificamente contestato, restando assorbita ogni ulteriore questioneNumero registro generale 12810/2021Numero sezionale 870/2026Numero di raccolta generale 14549/2026Data pubblicazione 16/05/2026sull’applicabilità, alle obbligazioni fatte valere, del forum destinatae solu-tionis di cui all’art. 1182 cod. civ.2. - Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della senten-za per violazione degli artt. 111, commi 1, 2 e 6, Cost., 61, 210 e 132,comma 2, n. 4 c.p.c., per avere la Corte territoriale rigettato le istanzeistruttorie — prova orale, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., consulen-za tecnica d’ufficio — con motivazione illogica, malgrado la provadell’esecuzione dei lavori di rifacimento del sottotetto e delle opere extracapitolato.Il motivo è infondato.La Corte d’appello, lungi dall’incorrere nel preteso vizio motivazionale,ha qualificato le deposizioni dei testimoni come assolutamente generiche escarsamente rilevanti, confermando la valutazione del giudice di prime cu-re. Ha respinto la richiesta, reiterata in appello, di prova orale, di acquisi-zione ex art. 210 c.p.c. e di consulenza tecnica d’ufficio, ritenendole esplo-rative e finalizzate a sopperire ad una evidenza carenza di allegazione, ol-tre che probatoria della parte convenuta; ha confermato inoltrel’ordinanza istruttoria del Tribunale che aveva rigettato le istanze di con-sulenza tecnica e di esibizione perché di carattere assolutamente esplora-tivo, non essendo gli stessi supportati neppure da un principio di prova;ha dichiarato inammissibile la prova orale perché articolata su capitoli ge-nerici o su circostanze da dimostrare documentalmente.La censura, così come formulata, si risolve in una inammissibile richie-sta di rivalutazione del merito della controversia, preclusa in sede di legit-timità, non essendo denunciato alcuno specifico vizio riconducibile al pa-rametro della nullità della sentenza.3. - Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art.1657 cod. civ., per avere la Corte d’appello rigettato le istanze istruttoriedirette ad accertare l’entità dei lavori extra capitolato, dovendo il giudice,ove le parti non abbiano stabilito il corrispettivo dell’appalto né le modalitàNumero registro generale 12810/2021Numero sezionale 870/2026Numero di raccolta generale 14549/2026Data pubblicazione 16/05/2026per determinarlo, procedere alla sua determinazione anche tramite inda-gine tecnica ai sensi della citata disposizione.Il motivo non coglie la ratio decidendi e, comunque, risulta infondatonel merito.La sentenza impugnata ha rigettato la domanda riconvenzionale dellasocietà per ragioni esclusivamente istruttorie: le istanze di prova orale, diesibizione ex art. 210 c.p.c. e di consulenza tecnica erano esplorative, pri-ve di principio di prova e finalizzate a sopperire a una carenza di allega-zione della parte che le aveva proposte. La censura di violazione dell’art.1657 cod. civ. presuppone che la sentenza impugnata abbia applicatoquella norma, ovvero abbia rifiutato di applicarla pur ricorrendone i pre-supposti: difettando l’una e l’altra evenienza, il motivo è privo di pertinen-za alla ratio decidendi e si risolve nella surrettizia riproposizione di unaquestione di merito, non consentita in sede di legittimità.4. - Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ri-corrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favo-re dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 6.000,00 per compensi, oltre a € 200,00 per esborsi, al rimborso forfet-tario delle spese generali nella misura del 15 per cento e agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen-to, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 12810/2021Numero sezionale 870/2026Numero di raccolta generale 14549/2026Data pubblicazione 16/05/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis delcitato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione ci-vile, l’08/04/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
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