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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 aprile 2021

Cassazione n. 47044/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/02/2021 dalla Corte d'Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Messina ha parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 06/04/2021 dal Tribunale di Messina, con la quale ANASTASI [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 483 cod. pen., a lei ascritto con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di certificazione con cui attestava - onde poter godere dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato, nella causa di lavoro I intentata - di aver percepito nell'anno di imposta 2015 un reddito non superiore alla soglia stabilita per l'esenzione.

2. Ricorre per cassazione la ANASTASI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla portata dichiarativa dell'autocertificazione per cui è causa.

Si censura la sentenza per non aver considerato che la ANASTASI aveva fatto riferimento, nella dichiarazione in data 10/01/2017 relativa alla percezione del reddito, all'anno "2016 precedente a quello di instaurazione del presente giudizio": riferimento non estemporaneo perché, in effetti, il giudizio era stato instaurato nel 2017.

Su tali basi, ad avviso della ricorrente, non poteva attribuirsi il rilievo dirimente conferito dai giudici di merito al richiamo, nel modulo prestampato, all'"ultima dichiarazione", anche perché la ANASTASI, nel corpo della propria attestazione, non aveva mai fatto riferimento alla ultima dichiarazione "presentata" (rilevante secondo la normativa di settore per l'esenzione dal contributo).

Si sottolinea altresì che proprio il riferimento al 2016, e non al 2015, aveva indotto il G.i.p. a rigettare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato.

Si censura la sentenza per avere valorizzato, nel predetto contesto, il fatto che la ricorrente, per ottenere il beneficio, "doveva far riferimento all'ultima dichiarazione presentata, vale a dire quella del 2015".

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Si censura l'assoluto silenzio motivazionale sul corrispondente motivo di appello, nemmeno nominato, con il quale era stato dedotto l'evidente volontà della dichiarante di fornire la propria certificazione in attinenza ai redditi prodotti nell'anno antecedente l'instaurazione della controversia.

Si doveva quindi escludere la sussistenza del dolo richiesto per l'integrazione del reato, non esistendo alcun intento della ANASTASI di dichiarare una circostanza non rispondente al vero.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.

Si censura la sentenza per non aver conferito il necessario rilievo alla assoluta modestia del danno erariale, senza peraltro indicare quali modalità della condotta destassero un allarme ostativo alla concessione del beneficio (valutazione, tra l'altro, in contrasto con quella posta a base della mitigazione del trattamento sanzionatorio).

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando che la motivazione della sentenza impugnata risultava immune dalle censure dedotte.4.

Con memoria del 26/10/2022, il difensore della ANASTASI insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso, sottolineando tra l'altro - a proposito dei riferimenti all'ultima dichiarazione - che la più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha chiarito che non è necessario che la dichiarazione sia stata presentata, essendo sufficiente che sia sorto l'obbligo della sua presentazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte territoriale ha confermato la condanna della ANASTASI, ai sensi dell'art. 483 cod. pen., con riferimento alla dichiarazione sostitutiva, ex art. 46 d.P.R. n. 445 del 2000, resa in vista dell'ottenimento dell'esenzione dal c.d. contributo unificato per la causa di lavoro da lei appena avviata: avendo in quella sede affermato "che nell'anno 2016, precedente a quello di instaurazione del presente giudizio, non ha avuto un reddito imponibile ai fini dell'imposta familiare sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 115, e cioè non ha avuto un reddito superiore a Euro 34.585,23".

La falsità di tale dichiarazione è stata ipotizzata, nel capo di accusa, in base al fatto che, nell'anno 2015 (anno di riferimento dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata), il reddito era stato pari a Euro 39.447,00.

I giudici di merito hanno concordemente avallato tale "interpretazione correttiva" della dichiarazione della ANASTASI, affermando che quest'ultima doveva intendersi riferita al 2015 dato che, in relazione al 2016, non era stata ancora presentata la dichiarazione.

La difesa ha tuttavia censurato il silenzio motivazionale mantenuto dalla Corte d'Appello su un ulteriore assai rilevante aspetto della dichiarazione sottoscritta dal ricorrente: si allude al fatto che, in quest'ultima, si precisa che l'anno 2016 è "precedente a quello di instaurazione del presente giudizio", ovvero della controversia di lavoro intentata dalla ANASTASI, pacificamente incardinata nel 2017 (proc. n. 29/2017: cfr. sul punto anche la sentenza di primo grado).

Non appare quindi priva di consistenza la prospettazione difensiva, secondo cui la ricorrente aveva inteso riferirsi effettivamente al 2016: essendo appunto tale anno quello "precedente a quello di instaurazione" della controversia di lavoro.

Si tratta di uno snodo che la Corte territoriale ha omesso di esaminare, anche ed anzi soprattutto in relazione all'elemento soggettivo del reato contestato alla ANASTASI, che non può ritenersi sic et simpliciter superabile "spostando" al 2015 l'oggetto della dichiarazione (ritenendo cioè che la ANASTASI, pur avendo scritto "2016", avesse in realtà inteso riferirsi all'anno precedente), facendo leva sul fatto che nessuna dichiarazione, a gennaio 2017, poteva essere stata ancora presentata 3 per l'anno precedente.

Si tratta di una conclusione raggiunta in termini apodittici, perché privi di qualsiasi riferimento al fatto che il 2016, come precisato nella dichiarazione della ANASTASI, era effettivamente l'anno precedente la proposizione della vertenza di lavoro.

E ciò anche prescindendo dal fatto che, come notato dal difensore nella memoria conclusiva, si è dato rilievo - in altri settori dove pure è richiesta un'autodichiarazione del soggetto interessato al beneficio - all'anno per il quale era scattato l'obbligo di presentare la dichiarazione (cfr. la giurisprudenza citata dal difensore in tema di patrocinio a spese dello Stato).

3. Le considerazioni fin qui svolte rendono ultroneo l'esame delle ulteriori doglianze prospettate, ed impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Messina.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/02/2021 dalla Corte d'Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Messina ha parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 06/04/2021 dal Tribunale di Messina, con la quale ANASTASI [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 483 cod. pen., a lei ascritto con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di certificazione con cui attestava - onde poter godere dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato, nella causa di lavoro I intentata - di aver percepito nell'anno di imposta 2015 un reddito non superiore alla soglia stabilita per l'esenzione. 2. Ricorre per cassazione la ANASTASI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla portata dichiarativa dell'autocertificazione per cui è causa. Si censura la sentenza per non aver considerato che la ANASTASI aveva fatto riferimento, nella dichiarazione in data 10/01/2017 relativa alla percezione del reddito, all'anno "2016 precedente a quello di instaurazione del presente giudizio": riferimento non estemporaneo perché, in effetti, il giudizio era stato instaurato nel 2017. Su tali basi, ad avviso della ricorrente, non poteva attribuirsi il rilievo dirimente conferito dai giudici di merito al richiamo, nel modulo prestampato, all'"ultima dichiarazione", anche perché la ANASTASI, nel corpo della propria attestazione, non aveva mai fatto riferimento alla ultima dichiarazione "presentata" (rilevante secondo la normativa di settore per l'esenzione dal contributo). Si sottolinea altresì che proprio il riferimento al 2016, e non al 2015, aveva indotto il G.i.p. a rigettare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Si censura la sentenza per avere valorizzato, nel predetto contesto, il fatto che la ricorrente, per ottenere il beneficio, "doveva far riferimento all'ultima dichiarazione presentata, vale a dire quella del 2015". 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Si censura l'assoluto silenzio motivazionale sul corrispondente motivo di appello, nemmeno nominato, con il quale era stato dedotto l'evidente volontà della dichiarante di fornire la propria certificazione in attinenza ai redditi prodotti nell'anno antecedente l'instaurazione della controversia. Si doveva quindi escludere la sussistenza del dolo richiesto per l'integrazione del reato, non esistendo alcun intento della ANASTASI di dichiarare una circostanza non rispondente al vero. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. Si censura la sentenza per non aver conferito il necessario rilievo alla assoluta modestia del danno erariale, senza peraltro indicare quali modalità della condotta destassero un allarme ostativo alla concessione del beneficio (valutazione, tra l'altro, in contrasto con quella posta a base della mitigazione del trattamento sanzionatorio). 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando che la motivazione della sentenza impugnata risultava immune dalle censure dedotte.4. Con memoria del 26/10/2022, il difensore della ANASTASI insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso, sottolineando tra l'altro - a proposito dei riferimenti all'ultima dichiarazione - che la più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha chiarito che non è necessario che la dichiarazione sia stata presentata, essendo sufficiente che sia sorto l'obbligo della sua presentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte territoriale ha confermato la condanna della ANASTASI, ai sensi dell'art. 483 cod. pen., con riferimento alla dichiarazione sostitutiva, ex art. 46 d.P.R. n. 445 del 2000, resa in vista dell'ottenimento dell'esenzione dal c.d. contributo unificato per la causa di lavoro da lei appena avviata: avendo in quella sede affermato "che nell'anno 2016, precedente a quello di instaurazione del presente giudizio, non ha avuto un reddito imponibile ai fini dell'imposta familiare sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 115, e cioè non ha avuto un reddito superiore a Euro 34.585,23". La falsità di tale dichiarazione è stata ipotizzata, nel capo di accusa, in base al fatto che, nell'anno 2015 (anno di riferimento dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata), il reddito era stato pari a Euro 39.447,00. I giudici di merito hanno concordemente avallato tale "interpretazione correttiva" della dichiarazione della ANASTASI, affermando che quest'ultima doveva intendersi riferita al 2015 dato che, in relazione al 2016, non era stata ancora presentata la dichiarazione. La difesa ha tuttavia censurato il silenzio motivazionale mantenuto dalla Corte d'Appello su un ulteriore assai rilevante aspetto della dichiarazione sottoscritta dal ricorrente: si allude al fatto che, in quest'ultima, si precisa che l'anno 2016 è "precedente a quello di instaurazione del presente giudizio", ovvero della controversia di lavoro intentata dalla ANASTASI, pacificamente incardinata nel 2017 (proc. n. 29/2017: cfr. sul punto anche la sentenza di primo grado). Non appare quindi priva di consistenza la prospettazione difensiva, secondo cui la ricorrente aveva inteso riferirsi effettivamente al 2016: essendo appunto tale anno quello "precedente a quello di instaurazione" della controversia di lavoro. Si tratta di uno snodo che la Corte territoriale ha omesso di esaminare, anche ed anzi soprattutto in relazione all'elemento soggettivo del reato contestato alla ANASTASI, che non può ritenersi sic et simpliciter superabile "spostando" al 2015 l'oggetto della dichiarazione (ritenendo cioè che la ANASTASI, pur avendo scritto "2016", avesse in realtà inteso riferirsi all'anno precedente), facendo leva sul fatto che nessuna dichiarazione, a gennaio 2017, poteva essere stata ancora presentata 3 per l'anno precedente. Si tratta di una conclusione raggiunta in termini apodittici, perché privi di qualsiasi riferimento al fatto che il 2016, come precisato nella dichiarazione della ANASTASI, era effettivamente l'anno precedente la proposizione della vertenza di lavoro. E ciò anche prescindendo dal fatto che, come notato dal difensore nella memoria conclusiva, si è dato rilievo - in altri settori dove pure è richiesta un'autodichiarazione del soggetto interessato al beneficio - all'anno per il quale era scattato l'obbligo di presentare la dichiarazione (cfr. la giurisprudenza citata dal difensore in tema di patrocinio a spese dello Stato). 3. Le considerazioni fin qui svolte rendono ultroneo l'esame delle ulteriori doglianze prospettate, ed impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Messina. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altr
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