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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 14849/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13/12/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Velletri, emessa il 27 settembre 2016, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di usura commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] tra il 1998 ed il 30 ottobre 2007.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

La Corte avrebbe fatto affidamento sulle dichiarazioni della persona offesa, senza saggiarne adeguatamente l'attendibilità alla luce delle contraddizioni e incertezze del racconto e della diversa versione dei fatti resa nelle varie occasioni dichiarative; 2) violazione di legge per non avere la Corte rilevato l'intervenuta prescrizione del reato, tenuto conto che sulla base delle diverse dichiarazioni della persona offesa - tra le quali andava selezionata quella più favorevole all'imputato - sarebbe risultato che l'ultima dazione di danaro era avvenuta nel 2004, con conseguente prescrizione del reato alla data dell'i luglio 2016; 3) violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di aver agito in danno di persona in stato di bisogno dovuto a debiti di gioco e che sarebbe stato reversibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1.

Quanto al primo motivo, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello, oltre a valutare l'intrinseca attendibilità della persona offesa a motivo della genesi delle sue rivelazioni in quanto inidonea a far ipotizzare una calunnia o altra ragione diversa da quella di riferire la verità, ha sottolineato che le dichiarazioni erano state riscontrate da quelle di un testimone indifferente, [OSCURATO:PERSONA], circostanza decisiva sulla quale il ricorso sorvola.

2. In ordine al secondo motivo, la Corte ha affrontato la questione della eventuale prescrizione del reato, rilevando - sulla base di valutazioni di merito non rivedibili in questa sede - che le dichiarazioni della vittima del 17 febbraio 2019 fossero più specifiche rispetto alle altre ed in esse costei aveva indicato, ancorandola al ricordo di uno specifico avvenimento occorsole, la data del 30 ottobre 2007 come quella nella quale era avvenuto l'ultimo pagamento, con conseguente mancata decorrenza del termine di prescrizione finanche alla data odierna, se si tiene conto della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 644, quinto comma, n. 3 cod.pen..

3. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso, posto che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'aggravante prima indicata valorizzando la portata assai consistente del tasso di interesse usurario accettato dalla persona offesa (nell'ordine del 120% annuo), dimostrativo dello stato di bisogno non transitorio, noto al ricorrente, nel quale ella versava all'epoca dei fatti.Si è fatta, dunque, corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale, in tema di usura, lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima per integrare la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 3 cod., pen., può essere di qualsiasi natura, specie e grado e può quindi derivare anche dall'aver contratto debiti per il vizio del gioco d'azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice che il predetto stato presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole (Sez. 2, n. 709 del 01/19/2013, dep. 2014, Mazzotta, Rv. 258072).

Inoltre, lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose (fattispecie in cui il tribunale del riesame era giunto a calcolare interessi usurai anche pari al 7, 2°/o mensile e a 86% su base annua) (Sez. 2, n. 21993 del 03/03/2017, Surgo, Rv. 270064).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.01.2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga 5u4\k V(Y> [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13/12/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Velletri, emessa il 27 settembre 2016, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di usura commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] tra il 1998 ed il 30 ottobre 2007. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte avrebbe fatto affidamento sulle dichiarazioni della persona offesa, senza saggiarne adeguatamente l'attendibilità alla luce delle contraddizioni e incertezze del racconto e della diversa versione dei fatti resa nelle varie occasioni dichiarative; 2) violazione di legge per non avere la Corte rilevato l'intervenuta prescrizione del reato, tenuto conto che sulla base delle diverse dichiarazioni della persona offesa - tra le quali andava selezionata quella più favorevole all'imputato - sarebbe risultato che l'ultima dazione di danaro era avvenuta nel 2004, con conseguente prescrizione del reato alla data dell'i luglio 2016; 3) violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di aver agito in danno di persona in stato di bisogno dovuto a debiti di gioco e che sarebbe stato reversibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1. Quanto al primo motivo, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello, oltre a valutare l'intrinseca attendibilità della persona offesa a motivo della genesi delle sue rivelazioni in quanto inidonea a far ipotizzare una calunnia o altra ragione diversa da quella di riferire la verità, ha sottolineato che le dichiarazioni erano state riscontrate da quelle di un testimone indifferente, [OSCURATO:PERSONA], circostanza decisiva sulla quale il ricorso sorvola. 2. In ordine al secondo motivo, la Corte ha affrontato la questione della eventuale prescrizione del reato, rilevando - sulla base di valutazioni di merito non rivedibili in questa sede - che le dichiarazioni della vittima del 17 febbraio 2019 fossero più specifiche rispetto alle altre ed in esse costei aveva indicato, ancorandola al ricordo di uno specifico avvenimento occorsole, la data del 30 ottobre 2007 come quella nella quale era avvenuto l'ultimo pagamento, con conseguente mancata decorrenza del termine di prescrizione finanche alla data odierna, se si tiene conto della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 644, quinto comma, n. 3 cod.pen.. 3. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso, posto che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'aggravante prima indicata valorizzando la portata assai consistente del tasso di interesse usurario accettato dalla persona offesa (nell'ordine del 120% annuo), dimostrativo dello stato di bisogno non transitorio, noto al ricorrente, nel quale ella versava all'epoca dei fatti.Si è fatta, dunque, corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale, in tema di usura, lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima per integrare la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 3 cod., pen., può essere di qualsiasi natura, specie e grado e può quindi derivare anche dall'aver contratto debiti per il vizio del gioco d'azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice che il predetto stato presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole (Sez. 2, n. 709 del 01/19/2013, dep. 2014, Mazzotta, Rv. 258072). Inoltre, lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose (fattispecie in cui il tribunale del riesame era giunto a calcolare interessi usurai anche pari al 7, 2°/o mensile e a 86% su base annua) (Sez. 2, n. 21993 del 03/03/2017, Surgo, Rv. 270064). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.01.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga 5u4\k V(Y> [OSCURATO:PERSONA]
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