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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16803/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore A? Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza di alcune sentenze, divenute irrevocabili, emesse dalla predetta Corte rispettivamente il 27 maggio 2011, il 22 gennaio 2014, il 4 febbraio 2014.

2. Con ordinanza del 2 maggio 2022, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza.

3. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto volto lamentare erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 81 cod. pen., e 671 cod. proc. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente afferma che il giudice dell'esecuzione erroneamente escluso, anche sulla base del travisamento dei fatti, il vincolo della continuazione tra i reati per i quali l'imputato è stato ritenuto responsabile.

Si duole del metodo utilizzato dal giudice dell'esecuzione, il quale ha proceduto con una trattazione unitaria dell'istanza, esaminando congiuntamente le tre decisioni definitive di condanna dell'imputato, mentre avrebbe dovuto procedere analizzando "coppie di sentenze", al fine di accertare l'eventuale sussistenza della continuazione tra i diversi reati contestati.

3.1. In relazione alla prima coppia di sentenze, la prima inerente al delitto di bancarotta fraudolenta e la seconda al riciclaggio, la difesa afferma che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente valutato il dato temporale della consumazione, ritenendo tale la data in cui è stato dichiarato con sentenza il fallimento della società e travisando uno degli indici sintomatici della continuazione.

Il ricorrente censura l'affermazione secondo la quale deve escludersi l'unitarietà del disegno criminoso tra condotte eseguite rivestendo qualità diverse oppure agendo con modalità esecutive tra loro distinte, e afferma che dovrebbe altrimenti ritenersi preclusa la continuazione in tutte le ipotesi nelle quali concorrano reati propri e impropri oppure condotte commesse dal reo da solo e reati commessi in concorso con altri.

Il ricorrente sottolinea che il giudice della cognizione aveva riconosciuto la contiguità tra le due vicende, e afferma che tale aspetto avrebbe dovuto orientare il giudice dell'esecuzione.

3.2. Quanto alla seconda coppia di sentenze, relative al riciclaggio e alla ricettazione, il ricorrente si duole del travisamento del dato rappresentato dal fatto che i fatti furono compiuti dall'imputato in proprio e non agendo con ruoli diversi, come sostenuto nella ordinanza impugnata.

Il ricorrente contesta nuovamente il criterio dell'esecuzione con modalità eterogenee, oltre a sostenere la medesimezza delle persone offese, ovvero lo Stato e le società utilizzate per finalità illecite, tramite i due comportamenti in questione.

Il ricorrente elenca tutti gli indicatori preordinati a dimostrare la sussistenza originaria di un medesimo disegno criminoso, con la contestuale contestazione della rilevanza del solo dato temporale intercorrente tra le condotte, per sé solo insufficiente ai fini dell'indagine rimessa al giudice dell'esecuzione.

3.3. Per la terza coppia di sentenze, inerenti ai reati di truffa e ricettazione da un lato e di bancarotta fraudolenta dall'altro, il difensore ripropone le critiche avverso le affermazioni circa la diversità delle qualità rivestite dall'agente, della difformità esecutiva e del lasso temporale intercorso tra le condotte.

Sottolinea la coincidenza della tipologia della persona offesa, rappresentata in ambedue i casi da una società.

Ricorda l'ulteriore elemento dell'originaria riunione dei due procedimenti al termine dei quali sono state pronunciate le due sopracitate condanne, rilevando che il giudicante, prima di disporre la separazione a causa di un vizio dell'imputazione, affermò che emergeva dagli atti il coinvolgimento dell'imputato in ambedue le vicende.

4. A seguito del deposito della citata requisitoria del Pubblico Ministero, il ricorrente ha presentato memoria di replica con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

La difesa sottolinea il vizio metodologico, integrato dall'omessa valutazione parcellizzata dell'istanza, nel quale sarebbe incorso il Giudice dell'esecuzione.

Afferma che in detta requisitoria non vi è alcun confronto con le numerose ragioni esposte dalla difesa a sostegno del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

L'analisi dell'ordinanza dimostra che sono stati rispettati ed applicati i consolidati e condivisibili principi di diritto in materia nel compimento delle valutazioni finalizzate a stabilire, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse o meno rappresentato e avesse di riflesso deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, la commissione dei reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156-01).

Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto insussistente la continuazione tra reati distinti, commessi a distanza di apprezzabile lasso di tempo, eseguiti ricoprendo svariati ruoli e con modalità e finalità tra loro differenti.

Inoltre, contrariamente da quanto asserito con le doglianze presentate, il giudice dell'esecuzione ha trattato ciascuna pronuncia autonomamente e comparandola con le altre, indagine che ha condotto il giudicante a considerare insussistente alcun unitario progetto criminoso, preesistente alla realizzazione delle condotte.

Nel valutare i rapporti tra i diversi reati contestati, il giudice dell'esecuzione specifica la divergenza tra le operazioni economiche sottesa alla commissione dei distinti reati di riciclaggio da un lato e di bancarotta fraudolenta dall'altro, realizzati, peraltro, servendosi di due società diverse.

Non appare neppure condivisibile l'assunto sostenuto dalla difesa che afferma la medesimezza del bene giuridico tutelato dalle suddette fattispecie: mentre la disposizione disciplinante il reato di riciclaggio mira a tutelare sia l'amministrazione della giustizia che l'ordine economico e, solo di riflesso, il patrimonio (Sez. 2, sentenza n. 25773 del 12 giugno 2008, Fiore, Rv. 241444 - 01), la previsione relativa alla bancarotta fraudolenta è protesa a garantire alla massa dei creditori il soddisfacimento dei propri diritti (Sez. 3, sentenza n. 3539 del 20 novembre 2015, dep. 2016, Cepparo, Rv. 266133 - 01).

Altresì sfornita di alcun indice sintomatico è la pretesa sussistenza di un unitario piano criminoso tra la condotta integrante i reati di ricettazione e truffa e l'ulteriore contegno per il quale è stato ritenuto colpevole di riciclaggio.

Nell'ordinanza impugnata viene sottolineato non solo l'apprezzabile intervallo temporale intercorso tra le due azioni, ma anche il diverso rapporto che il ricorrente ha intrattenuto con la società GE.FIN.

In occasione delle due contestazioni, il contegno tenuto nei confronti della suddetta società appare del tutto inconciliabile: mentre infatti nella prima ipotesi il reo ha trasferito presso la stessa somme di denaro, provento del riciclaggio e dirottate dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.a., compagine utilizzata per la commissione di detto delitto, a distanza di quattro anni, invece, in danno della stessa GE.

FIN s.a. il reo ha realizzato i contestati delitti di truffa e ricettazione.

Tale ultimo rilievo vale anche in relazione al rapporto tra le diverse contestazioni, l'una di bancarotta fraudolenta e l'altra di ricettazione e truffa.

Non sembra logicamente ipotizzabile che il ricorrente si sia in un primo momento avvalso della Ge.FIN per assicurarsi i proventi ottenuti dal fallimento della F.B. s.r.I., avendo già programmato, nel contempo, di commettere successivamente reati in danno di detta società fiduciaria, in precedenza utilizzata.

Le doglianze formulate, quindi, non hanno esposto argomenti decisivi e sufficienti ad incidere sull'iter logico posto a sostegno dell'ordinanza impugnata.

Si deve pertanto affermare che non sussistono, in concreto, i vizi di motivazione lamentati del ricorrente.

2. In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore A? Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza di alcune sentenze, divenute irrevocabili, emesse dalla predetta Corte rispettivamente il 27 maggio 2011, il 22 gennaio 2014, il 4 febbraio 2014. 2. Con ordinanza del 2 maggio 2022, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza. 3. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto volto lamentare erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 81 cod. pen., e 671 cod. proc. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente afferma che il giudice dell'esecuzione erroneamente escluso, anche sulla base del travisamento dei fatti, il vincolo della continuazione tra i reati per i quali l'imputato è stato ritenuto responsabile. Si duole del metodo utilizzato dal giudice dell'esecuzione, il quale ha proceduto con una trattazione unitaria dell'istanza, esaminando congiuntamente le tre decisioni definitive di condanna dell'imputato, mentre avrebbe dovuto procedere analizzando "coppie di sentenze", al fine di accertare l'eventuale sussistenza della continuazione tra i diversi reati contestati. 3.1. In relazione alla prima coppia di sentenze, la prima inerente al delitto di bancarotta fraudolenta e la seconda al riciclaggio, la difesa afferma che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente valutato il dato temporale della consumazione, ritenendo tale la data in cui è stato dichiarato con sentenza il fallimento della società e travisando uno degli indici sintomatici della continuazione. Il ricorrente censura l'affermazione secondo la quale deve escludersi l'unitarietà del disegno criminoso tra condotte eseguite rivestendo qualità diverse oppure agendo con modalità esecutive tra loro distinte, e afferma che dovrebbe altrimenti ritenersi preclusa la continuazione in tutte le ipotesi nelle quali concorrano reati propri e impropri oppure condotte commesse dal reo da solo e reati commessi in concorso con altri. Il ricorrente sottolinea che il giudice della cognizione aveva riconosciuto la contiguità tra le due vicende, e afferma che tale aspetto avrebbe dovuto orientare il giudice dell'esecuzione. 3.2. Quanto alla seconda coppia di sentenze, relative al riciclaggio e alla ricettazione, il ricorrente si duole del travisamento del dato rappresentato dal fatto che i fatti furono compiuti dall'imputato in proprio e non agendo con ruoli diversi, come sostenuto nella ordinanza impugnata. Il ricorrente contesta nuovamente il criterio dell'esecuzione con modalità eterogenee, oltre a sostenere la medesimezza delle persone offese, ovvero lo Stato e le società utilizzate per finalità illecite, tramite i due comportamenti in questione. Il ricorrente elenca tutti gli indicatori preordinati a dimostrare la sussistenza originaria di un medesimo disegno criminoso, con la contestuale contestazione della rilevanza del solo dato temporale intercorrente tra le condotte, per sé solo insufficiente ai fini dell'indagine rimessa al giudice dell'esecuzione. 3.3. Per la terza coppia di sentenze, inerenti ai reati di truffa e ricettazione da un lato e di bancarotta fraudolenta dall'altro, il difensore ripropone le critiche avverso le affermazioni circa la diversità delle qualità rivestite dall'agente, della difformità esecutiva e del lasso temporale intercorso tra le condotte. Sottolinea la coincidenza della tipologia della persona offesa, rappresentata in ambedue i casi da una società. Ricorda l'ulteriore elemento dell'originaria riunione dei due procedimenti al termine dei quali sono state pronunciate le due sopracitate condanne, rilevando che il giudicante, prima di disporre la separazione a causa di un vizio dell'imputazione, affermò che emergeva dagli atti il coinvolgimento dell'imputato in ambedue le vicende. 4. A seguito del deposito della citata requisitoria del Pubblico Ministero, il ricorrente ha presentato memoria di replica con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. La difesa sottolinea il vizio metodologico, integrato dall'omessa valutazione parcellizzata dell'istanza, nel quale sarebbe incorso il Giudice dell'esecuzione. Afferma che in detta requisitoria non vi è alcun confronto con le numerose ragioni esposte dalla difesa a sostegno del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. L'analisi dell'ordinanza dimostra che sono stati rispettati ed applicati i consolidati e condivisibili principi di diritto in materia nel compimento delle valutazioni finalizzate a stabilire, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse o meno rappresentato e avesse di riflesso deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, la commissione dei reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156-01). Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto insussistente la continuazione tra reati distinti, commessi a distanza di apprezzabile lasso di tempo, eseguiti ricoprendo svariati ruoli e con modalità e finalità tra loro differenti. Inoltre, contrariamente da quanto asserito con le doglianze presentate, il giudice dell'esecuzione ha trattato ciascuna pronuncia autonomamente e comparandola con le altre, indagine che ha condotto il giudicante a considerare insussistente alcun unitario progetto criminoso, preesistente alla realizzazione delle condotte. Nel valutare i rapporti tra i diversi reati contestati, il giudice dell'esecuzione specifica la divergenza tra le operazioni economiche sottesa alla commissione dei distinti reati di riciclaggio da un lato e di bancarotta fraudolenta dall'altro, realizzati, peraltro, servendosi di due società diverse. Non appare neppure condivisibile l'assunto sostenuto dalla difesa che afferma la medesimezza del bene giuridico tutelato dalle suddette fattispecie: mentre la disposizione disciplinante il reato di riciclaggio mira a tutelare sia l'amministrazione della giustizia che l'ordine economico e, solo di riflesso, il patrimonio (Sez. 2, sentenza n. 25773 del 12 giugno 2008, Fiore, Rv. 241444 - 01), la previsione relativa alla bancarotta fraudolenta è protesa a garantire alla massa dei creditori il soddisfacimento dei propri diritti (Sez. 3, sentenza n. 3539 del 20 novembre 2015, dep. 2016, Cepparo, Rv. 266133 - 01). Altresì sfornita di alcun indice sintomatico è la pretesa sussistenza di un unitario piano criminoso tra la condotta integrante i reati di ricettazione e truffa e l'ulteriore contegno per il quale è stato ritenuto colpevole di riciclaggio. Nell'ordinanza impugnata viene sottolineato non solo l'apprezzabile intervallo temporale intercorso tra le due azioni, ma anche il diverso rapporto che il ricorrente ha intrattenuto con la società GE.FIN. In occasione delle due contestazioni, il contegno tenuto nei confronti della suddetta società appare del tutto inconciliabile: mentre infatti nella prima ipotesi il reo ha trasferito presso la stessa somme di denaro, provento del riciclaggio e dirottate dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.a., compagine utilizzata per la commissione di detto delitto, a distanza di quattro anni, invece, in danno della stessa GE. FIN s.a. il reo ha realizzato i contestati delitti di truffa e ricettazione. Tale ultimo rilievo vale anche in relazione al rapporto tra le diverse contestazioni, l'una di bancarotta fraudolenta e l'altra di ricettazione e truffa. Non sembra logicamente ipotizzabile che il ricorrente si sia in un primo momento avvalso della Ge.FIN per assicurarsi i proventi ottenuti dal fallimento della F.B. s.r.I., avendo già programmato, nel contempo, di commettere successivamente reati in danno di detta società fiduciaria, in precedenza utilizzata. Le doglianze formulate, quindi, non hanno esposto argomenti decisivi e sufficienti ad incidere sull'iter logico posto a sostegno dell'ordinanza impugnata. Si deve pertanto affermare che non sussistono, in concreto, i vizi di motivazione lamentati del ricorrente. 2. In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condan
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