CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16233/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura sufoglio separato allegato al ricorso,- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., inpersona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pecindicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrente – ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentantep.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Montanino, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procurasu foglio separato allegato al controricorso,Pag. 1 di 12Numero registro generale 4132/2024Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 16233/2026Data pubblicazione 25/05/2026- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Giovanni,- intimati -per la cassazione della sentenza n. 1487/2023 della CORTE d'APPELLO diBologna pubblicata il 6.7.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27.2.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza pubblicata il 2.7.2020, inaccoglimento della domanda proposta doBank S.p.A. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].)quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti di RosaManna e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarava l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell’attoistitutivo del “[OSCURATO:PERSONA]” del [OSCURATO:DATA_NASCITA].L’attrice aveva dedotto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eranodebitori quali garanti di [OSCURATO:SOCIETA]., in forza di contratto di fideiussione finoall’importo di euro 4.680.000,00; che l’importo dovuto era di euro2.819.896,99 in base al decreto ingiuntivo n. 2425/2017,provvisoriamente esecutivo, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ritualmentenotificato ai due fideiussori; che l’atto costitutivo del trust del 25.11.2013era pregiudizievole per le ragioni della banca istante. Costituitisi iconvenuti, i fideiussori avevano contestato la domanda.2. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 6.7.2023,pronunciando sugli appelli riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], nonché sull’appello incidentaleavanzato da [OSCURATO:SOCIETA]., nella riferita qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata la nullità della sentenza di primo grado,accertava il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,gravando [OSCURATO:SOCIETA]. della rifusione delle spese di lite dei due gradi dimerito; dichiarava l’inefficacia dell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e condannava inPag. 2 di 12Numero registro generale 4132/2024Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 16233/2026Data pubblicazione 25/05/2026solido [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] allarifusione delle spese del primo e del secondo grado in favore di DoValues.p.a.3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. nella riferita qualità, proponendoricorso incidentale, al quale ha risposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. concontroricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Le parti non hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti in via principale denunziano“violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 2901 cod. civ., in relazioneall’art. 360, comma primo, nn. 3) e 4), cod. proc. civ.Lamentano che la corte d’appello, senza motivare sul rigettodell’eccezione ribadita in sede di impugnazione, ha dichiarato l’inefficaciadell’intero atto istitutivo del trust e non dei singoli atti di disposizione(dotazione) che determinano lo spostamento patrimoniale verso il trustee;richiamano a sostegno della doglianza il principio di diritto enunciato daCass., sez. III, 29 maggio 2018, n. 13388, secondo cui l’azionerevocatoria va indirizzata contro l’atto di disposizione e non contro l’attoistitutivo del trust, “neutrale” sotto il profilo dello spostamentopatrimoniale.Con il secondo motivo denunziano “violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2901, comma 3, cod. civ., in relazione all’art. 360, nn. 3), 4) e 5)cod. proc. civ.”Si dolgono non essersi considerata dalla corte di merito l’eccezionedi non revocabilità prevista dall’art. 2901, comma terzo, cod. civ., fondatasul contenuto dell’atto istitutivo del trust, dove è riportato unriconoscimento di debito dei disponenti verso [OSCURATO:PERSONA] e del coniugePag. 3 di 12Numero registro generale 4132/2024Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 16233/2026Data pubblicazione 25/05/2026Giovanni [OSCURATO:PERSONA] di euro 346.000, privo di garanzie reali o personali. Alriguardo, i ricorrenti richiamano l’efficacia probatoria dell’atto pubblico edel riconoscimento del debito e denunciano anche l’omesso esame di unfatto decisivo, che se considerato avrebbe imposto una diversa decisione.Con il terzo motivo denunziano “violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., art. 58 d.lgs. n.385/1993 e artt. 1-4 legge n. 130/1999, in relazione all’art. 360, nn. 3) e4) cod. proc. civ.”.Si dolgono che la corte d’appello abbia ritenuto provata la titolaritàdel credito in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. (e alla mandatariaDoValue s.p.a.) nonostante la mancata produzione del contratto dicessione e della prova documentale dell’inclusione del credito oggetto dicausa nel perimetro della cessione in blocco ex art. 58 t.u.b.., di cui eraonerata la pretesa cessionaria.Lamentano che tale eccezione, riproposta in sede di gravame, non èstata vagliata dalla corte d’appello.Lamentano un’incongruenza sul piano temporale: [OSCURATO:SOCIETA]. haagito esecutivamente contro [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. con atto di precetto del 13.12.2016 e con atto dipignoramento del 6.3.2017, mentre la cessione - con pubblicazionedell’avviso nella G.U. n. 93 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], peraltro prodotta solo perstralcio – in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva effetto dal14.7.2017. Come si ricava dagli atti di precetto e pignoramento, a dettadei ricorrenti, titolare del credito sarebbe [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per contodella quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva agito in forza di procura del 3.11.2008, aseguito di cessione pro soluto da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con avvisopubblicato in G.U. n. 138 del 27.11.2007.Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato chenell’avviso di cessione pubblicato nella G.U. n. 93 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], alla basedel presente giudizio, emerge una sovrapposizione di criteri/periodi nellecessioni a diverse società ([OSCURATO:PERSONA], FINO 1, FINO 2), con il che iPag. 4 di 12Numero registro generale 4132/2024Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 16233/2026Data pubblicazione 25/05/2026ricorrenti sollecitano la verifica della specifica riconducibilità del creditoalla cessione invocata.Con il quarto motivo denunziano “violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2901 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, nn. 3) e 4) cod. proc. civ.”I ricorrenti lamentano che la Corte abbia ritenuto sussistenti sial’eventus damni, sia la consapevolezza del pregiudizio (consilium fraudis)valorizzando la mera segregazione dei beni in trust. Requisito,quest’ultimo, non sussistente né in capo ai disponenti, né in capo al “terzoacquirente”. Al riguardo, deducono che l’atto istitutivo attribuiva al trusteeil compito di soddisfare gli eventuali creditori dei disponenti (anchemediante datio in solutum), e che lo scopo del trust era la gestione dellerisorse per il soddisfacimento dei creditori di [OSCURATO:SOCIETA]I ricorrenti contestano che la Corte abbia ritenuto raggiunta la provadell’elemento soggettivo sulla base della sola anteriorità del credito(fideiussione dell’ottobre 2009) rispetto all’atto del novembre 2013, pur inassenza di specifici elementi univoci circa la loro consapevolezza delpregiudizio, anche alla luce del tempo decorso: la banca era incorsa nelladecadenza, ai sensi dell’art. 1957 cod. civ., dal diritto di escussione dellafideiussione. Da ultimo, fermo restando che [OSCURATO:SOCIETA]. era dotata di unrilevante patrimonio immobiliare, tale da permettere di soddisfare leragioni dei creditori, i ricorrenti rimarcano come in relazione al creditoazionato in questa sede pendesse ancora il giudizio ex art. 645 cod. proc.civ.2. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono inammissibili.2.1 Va anzitutto osservato che i ricorrenti sollevano con la censura unaquestione che non emerge dal contenuto della decisione impugnata, nellaquale si legge che oggetto dell’azione revocatoria è l’atto notarile delnovembre 2013, con cui i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno conferito gliimmobili di loro proprietà siti in [OSCURATO:PERSONA] e le rispettive quote diPag. 5 di 12Numero registro generale 4132/2024Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 16233/2026Data pubblicazione 25/05/2026partecipazione nella società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], nulla si legge aproposito della riferita esistenza di una pluralità di atti di dotazione, su cuisecondo i ricorrenti sarebbe dovuta intervenire, eventualmente, ladichiarazione di inefficacia.Va ribadito che secondo un consolidato orientamento di questaCorte, qualora una questione giuridica - implicante un accertamento difatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, ilricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrerenell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo diallegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito,ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, diindicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentirealla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima diesaminare nel merito la censura stessa (v., ex multis, Cass., sez. V, 11febbraio 2025, 3473; Cass., sez. lav., 1° luglio 2024, n. 18018; Cass.,sez. 6-V, 13 dicembre 2019, n. 32804).Per essere la prospettazione dell’esistenza di una pluralità di attidotazione del trust basata su circostanze fattuali, i ricorrenti erano inverotenuti ad indicare se, dove e come il giudice di appello ne fosse statoinvestito.4. Va ulteriormente osservato, con particolare riferimento al 2° motivo,che la doglianza si palesa come nuova, poiché la corte d’appello (pagina10, paragrafo 9) si occupa della questione del riconoscimento del debito infavore della figlia e del marito in relazione alla verifica del requisito dellascientia damni in capo ai disponenti.I ricorrenti, pertanto, e in questa prospettiva rileva la violazionedell’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., avrebbero dovutoriportare quantomeno i passi essenziali della comparsa di costituzione diprimo grado al fine di comprovare la tempestiva proposizione, nel rispettodei termini ex art. 166 e 167 cod. proc. civ., dell’eccezione di esenzione exart. 2901, comma terzo, cod. civ., trattandosi di eccezione in senso strettoPag. 6 di 12Numero registro generale 4132/2024Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 16233/2026Data pubblicazione 25/05/2026(v. Cass., sez. III, 13 agosto 2015, 16793; Cass., sez. I, 8 settembre2016, n. 17766; Cass., sez. III, 28 febbraio 2019, n. 5806; Cass., sez. III,12 luglio 2023, n. 19963).La rilevata inammissibilità della doglianza per novità della questioneassorbe l’ulteriore ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc.civ., anche a prescindere dalla sua estraneità al paradigma evocato, inquanto non configurabile alla stregua di un «fatto», trattandosi di una«questione» giuridica (v. Cass., sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5375; Cass.,sez. V, 23 febbraio 2024, n. 4942; Cass., sez. III, 15 febbraio 2024, n.4163; Cass., sez. lav., 22 gennaio 2024, n. 2226; Cass., sez. III, 14dicembre 2023, n. 35106) volta a paralizzare la domanda revocatoria.5. Con particolare riferimento al 3° motivo, va altresì posto in rilievoche la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è stata svolta inmodo non adeguato alla stregua dei consolidati orientamenti espressi daquesta Corte (v., Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598, inmotivazione espressa, sebbene non massimata sul punto; Cass., VI-3, 23ottobre 2018, n. 26769; sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313, quanto allaprima, nonché da Cass., 10 giugno 2016, n. 11892; 8 ottobre 2019, n.25027; 31 agosto 2020, n. 18092; 22 settembre 2020, n. 19798; Cass.,Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867, quanto alla seconda). Del parila violazione dell’art. 2697 cod. civ. non è stata dedotta in manieraconforme al consolidato principio di diritto espresso da questa Corte intema di regolazione dell’onere della prova secondo le regole discomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivied eccezioni (v., sempre, Cass., Sez. Un., 165982016, cit.; Cass., VI-3,26679/2018, cit.; Cass., sez. lav., 17313/2020, cit.; Cass., sez. V, 15ottobre 2024, n. 26739).D’altro canto i ricorrenti hanno impugnato quanto enunciato dallacorte d’appello a pagina 9 (capoversi primo e secondo), ma non quanto silegge al terzo capoverso della stessa pagina: “a proposito del credito, permera esigenza di completezza, è appena il caso di evidenziare l’irrilevanzaPag. 7 di 12Numero registro generale 4132/2024Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 16233/2026Data pubblicazione 25/05/2026della circostanza che non risulti passata in giudicato la sentenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 841/2018, con la quale è stata rigettatal’opposizione proposta dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivoottenuto nei loro confronti, nel 2017, per un importo di oltre euro2.800.000, in relazione alle rate non pagate di tale contratto di mutuo”.Questo passaggio della motivazione è strettamente inerente a quelpoco del contenuto dell’atto di appello che i ricorrenti hanno riferito,peraltro limitandosi a dire che il giudizio di opposizione al decretoingiuntivo era prossimo alla definizione, mentre secondo quanto indicatodalla corte d’appello nella sentenza impugnata esso era già stato definitoin senso sfavorevole per gli opponenti.I ricorrenti hanno invero prospettato la censura in termini nonaderenti alla sentenza impugnata, di qui l'inammissibilità del motivodovendosi senz'altro dare seguito al consolidato principio di diritto, in baseal quale “[l]a proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure privedi specifiche attinenze al «decisum» della sentenza impugnata èassimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366,comma primo, n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità delricorso, rilevabile anche d'ufficio» (v. Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n.20910; in motivazione, Cass., Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio 2020, n. 13735).Va, altresì, considerato che quanto narrato dai ricorrenti da pagina 9(quinto capoverso) e sino alla fine del motivo si rivela contenere questioninuove in quanto non emergenti dalla sentenza impugnata, al pari dellacontestazione della legittimazione attiva della cessionaria, così incorrendonuovamente nella violazione del consolidato orientamento di questa Corte(v. Cass. 3473/2025; 18018/2024; 32804/2019, citate). Al riguardo, vaaggiunto che la questione relativa alla legittimazione attiva dellacessionaria in virtù di un atto di cessione in blocco ex art. 58 t.u.b.,sebbene rilevabile d’ufficio anche in Cassazione, non è quest’oggi rilevantePag. 8 di 12Numero registro generale 4132/2024Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 16233/2026Data pubblicazione 25/05/2026evidenziata inammissibilità del motivo.6. Con particolare riferimento al 4° motivo va posta ulteriormente inrilievo la novità della dedotta questione inerente l’asserita violazionedell’art. 1957 cod. civ. da parte della banca (pagina 18 del ricorso da riga7 a riga 10).Sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge i ricorrentisollecitano in realtà un riesame del giudizio di fatto in ordine allasussistenza dei presupposti per l’esperimento dell’azione revocatoria e,quanto al requisito del pregiudizio per il creditore, la critica è rivolta aCass., sez. III, 9 novembre 2020, n. 24986, richiamata nella sentenzaimpugnata.Le deduzioni dei ricorrenti a proposito della scientia damni inrelazione alla collocazione temporale dell’atto dispositivo rispettoall’insorgere del debito sono del tutto svincolate dalla ricognizione fattadalla Corte d’appello nel paragrafo 8 (pagina 10), nonché dalla naturagratuità dell’atto di costituzione del trust (v. Cass., sez. III, 4 aprile 2019,n. 9320; Cass., sez. III, 3 agosto 2017, n. 19376), là dove ventilano lanecessità di riscontrare la consapevolezza da parte del terzo acquirente(v. pagina 17 del ricorso terzo capoverso).Deve essere ribadito come costituisca principio di diritto ormaiconsolidato quello per cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porrea fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dallaanalisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limiteche quello di indicare le ragioni del proprio convincimento. Sono infattiriservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione delmateriale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenuteidonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile,in sede di legittimità, il "peso" dei singoli elementi probatori, in base alPag. 9 di 12Numero registro generale 4132/2024Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 16233/2026Data pubblicazione 25/05/2026quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamentemotivato (v. Cass. civ., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 gennaio 2014, n. 1359; Cass. 23 maggio2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n.16499).7. Con il primo motivo la ricorrente in via incidentale denuncia“violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 c.c., artt. 102 e 112c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.”Pur riconoscendo come corretta l’affermazione della corte d’appellosecondo cui il trustee al momento della domanda era [OSCURATO:PERSONA],lamenta che la corte d’appello ha errato nel non confermare lalegittimazione passiva anche della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,quale trustee originario e intestatario formale dei beni nel periodo iniziale.Si dolgono della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché nonavere la corte di merito esaminato la domanda sotto il profilo dellalegittimazione passiva (anche) di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, a cascata,la richiesta di inefficacia anche dell’atto di sostituzione del trustee del2016.Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.Si duole dell’omessa pronuncia sulla domanda di “refusione” dellespese di primo grado pagate a [OSCURATO:PERSONA].Lamenta che in primo grado il Tribunale aveva condannato l’attrice apagare al [OSCURATO:PERSONA] euro 27.500 per compensi, oltre alle spese generali, [OSCURATO:PERSONA] (importo già saldato); in sede di gravame, benché fosse statachiesta la “refusione” di quelle spese nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (oquantomeno la loro compensazione), la corte di merito ha omesso dipronunciarsi sulla richiesta, limitandosi a condannarlo in solido conAntonio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma senza provvedere sullarichiesta di “refusione” delle spese del primo grado già pagate in favoredel [OSCURATO:PERSONA].Pag. 10 di 12Numero registro generale 4132/2024Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 16233/2026Data pubblicazione 25/05/20267.1. Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità del ricorsoincidentale.Tale impugnazione è stata depositata telematicamente il 15.3.2024,quindi ben oltre il termine lungo ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ.con scadenza al 6.2.2024, mentre la sentenza impugnata è statadepositata il 6.7.2023.Deve essere ribadito il principio secondo cui «l'impugnazioneincidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiaratainammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersiinsorto per effetto dell'impugnazione principale." (Cass. 12387/ 2016;Cass. 6156/ 2018; Cass. 27616-2019), trattandosi, per l'appunto, di unaimpugnazione che non dipende da quella avversa, nel senso chel'interesse ad impugnare non nasce dalla impugnazione altrui, nonpotendo consentirsi di "recuperare", mediante l'appello tardivo, lapossibilità di effettuare una impugnazione il cui interesse era già presentedal momento della pubblicazione della sentenza (cfr. Cass sez. un. 23903del 2020» (v. Cass., sez. III, 21 ottobre 2022, n. 31135, non massimataespressamente in motivazione; Cass., sez. III, 27 febbraio 2025, n.5200).Orbene, nella specie l’interesse all’impugnazione da parte di DoValues.p.a. non è sorto per effetto del ricorso principale, che non ha investito lequestioni della legittimazione passiva del trustee e della regolazione dellespese di lite, ma sussisteva già al momento della pubblicazione dellasentenza oggi impugnata.Pertanto, il ricorso andava proposto nel rispetto del termine lungo exart. 327, comma primo, cod. proc. civ., senza possibilità di usufruire deltermine previsto dall’art. 334 cod. proc. civ. per l’impugnazioneincidentale tardiva.8. Attesa la reciproca soccombenza va disposta la compensazione dellespese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti, in via principale eincidentale. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come inPag. 11 di 12Numero registro generale 4132/2024Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 16233/2026Data pubblicazione 25/05/2026dispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA].r.l., seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibili i ricorsi, in via principale e incidentale.Compensa tra i ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese delgiudizio di cassazione. Condanna la ricorrente in via incidentale alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 14.200,00 ( di cui 14.000,00 euro per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente societàAccademia [OSCURATO:SOCIETA]Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in viaprincipale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 27 febbraio 2026.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 12 di 12