CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 10051/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Cagliari in data 15 maggio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di lesioni personali pluriaggravate (artt. 582,583,585 cod. pen.) e di danneggiamento (art.635 comma secondo cod. pen.); -Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui lamenta violazione di legge quanto al mancato avviso ex art.545 bis cod. proc. pen. al fine di richiedere l' applicazione della pena sostitutiva breve - è manifestatamente infondato in quanto non si confronta con le indicazioni di questa Corte secondo cui in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva. (Sez.2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412); non si confronta inoltre con i corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag.9 e 10) che ha valorizzato in senso ostativo i precedenti penali dell'imputato. -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA].gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]